R.R. Puglia 17/2011
Misure urgenti per il Supporto alla competitività ed all'innovazione delle imprese e dei sistemi di imprese turistiche. Modifiche al Reg. reg. 6 aprile 2005, n. 21.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento regionale Puglia n. 17/2011 modifica il regolamento n. 21/2005 sui benefici per imprese turistiche, consentendo alle imprese che non abbiano attivato, per cause oggettive non imputabili, gli indicatori occupazionali entro l’esercizio a regime di chiedere un differimento fino a 24 mesi dalla chiusura di tale esercizio. La misura incide sul periodo di riferimento per gli indicatori occupazionali, fissato al terzo esercizio sociale intero successivo alla data di entrata a regime.
Differimento del termine per l’attivazione degli indicatori occupazionali nei contributi al turismo
Misure urgenti per il supporto alla competitività e all’innovazione delle imprese turistiche in Puglia
Il regolamento regionale della Puglia n. 17 del 20 luglio 2011 interviene in modo puntuale sul regolamento regionale n. 21 del 2005, relativo agli interventi a favore delle imprese e dei sistemi di imprese turistiche. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio della Regione Puglia e introduce una specifica flessibilità sui tempi di attivazione degli indicatori occupazionali.
Modifica al regime di revoca e al termine per gli indicatori occupazionali
La modifica incide sull’articolo dedicato a cumulo e revoche, integrando la disciplina delle conseguenze con una previsione favorevole per le imprese beneficiarie. In presenza di cause oggettive e non imputabili all’impresa, se gli indicatori previsti per la valutazione degli effetti occupazionali non sono stati attivati entro l’esercizio a regime, è consentito posticiparne l’attivazione.
La proroga è ammessa entro un limite massimo di 24 mesi dalla chiusura dell’esercizio a regime. La conseguenza operativa è che il periodo di riferimento per la rilevazione degli indicatori occupazionali viene spostato al terzo esercizio sociale intero successivo alla data di entrata a regime.
Ambito applicativo e soggetti interessati
La disposizione riguarda le imprese già beneficiarie degli interventi disciplinati dal regolamento regionale n. 21/2005, cioè i soggetti che devono rispettare gli obblighi connessi alla permanenza dei benefici e alla verifica degli effetti occupazionali.
La previsione non introduce un nuovo incentivo autonomo, ma modifica le regole di controllo e di mantenimento dei benefici per i programmi già in corso nel settore turistico.
Decorrenza ed efficacia
Il regolamento è dichiarato urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, avvenuta il 26 luglio 2011. Non sono previsti regimi transitori ulteriori nel testo fornito.
Profili di revoca e mantenimento del beneficio
Resta ferma la disciplina generale delle revoche già prevista dal regolamento modificato. La novità introdotta opera soltanto per il caso specifico del mancato avvio tempestivo degli indicatori occupazionali, consentendo di evitare la revoca o di modulare gli effetti del controllo, se ricorrono i presupposti della non imputabilità e del differimento nei limiti temporali stabiliti.
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