R.R. Puglia 18/2011
Misure urgenti per l'ampliamento dell'offerta turistico ricettiva della Regione Puglia di cui all'Accordo di Programma Quadro (Realizzazione di interventi a sostegno dello sviluppo locale). Modifiche al Reg. reg. 6 aprile 2005, n. 22.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il Reg. reg. Puglia n. 22/2005 sui contributi per l’ampliamento dell’offerta turistico-ricettiva. Per le imprese beneficiarie che, per cause oggettive non imputabili, non abbiano attivato entro l’esercizio a regime gli indicatori occupazionali, è consentito il differimento fino a 24 mesi dalla chiusura di tale esercizio. Il riferimento per la verifica passa al terzo esercizio sociale intero successivo all’entrata a regime.
Differimento del termine per gli indicatori occupazionali nei contributi turistico-ricettivi Puglia
Misure urgenti per l’ampliamento dell’offerta turistico-ricettiva in Puglia
Il regolamento regionale interviene sulla disciplina pugliese dei contributi connessi all’Accordo di Programma Quadro per la realizzazione di interventi a sostegno dello sviluppo locale. La modifica riguarda il Regolamento regionale 6 aprile 2005, n. 22, e incide in particolare sui criteri di revoca e sulla rilevazione degli indicatori occupazionali delle imprese beneficiarie.
Disciplina del differimento per gli indicatori occupazionali
La novella integra l’articolo 16 del regolamento del 2005 in materia di cumulo e revoche. Per le imprese beneficiarie che, per cause oggettive e non imputabili, non abbiano attivato entro l’esercizio a regime gli indicatori previsti dall’articolo 11, lettera C) relativa agli effetti occupazionali, è ammesso un differimento del termine per l’attivazione degli stessi.
- Il differimento può arrivare al massimo a 24 mesi dalla chiusura dell’esercizio a regime.
- Il periodo di riferimento per la rilevazione degli indicatori occupazionali diventa il terzo esercizio sociale intero successivo alla data di entrata a regime.
Effetti sulla disciplina delle revoche
La modifica si inserisce nel quadro delle cause di revoca già previste dal regolamento del 2005. Restano ferme le ipotesi di revoca totale o parziale disciplinate dalla normativa previgente; l’intervento aggiunge una specifica deroga temporale per il solo profilo degli indicatori occupazionali, in presenza dei presupposti oggettivi indicati.
Decorrenza ed efficacia
Il regolamento è qualificato come urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Opera quindi nel territorio della Regione Puglia e si applica ai casi rientranti nella disciplina regionale richiamata.
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