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Regolamento

R.R. Puglia 16/2011

Regolamento regionale per l'elezione dei Componenti del Consiglio Direttivo dell'Autorità Idrica Pugliese, istituita con L.R. 30 maggio 2011, n. 9.

Normativa regionaleR.R. Puglia 16/2011

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento disciplina, in Puglia, la convocazione dell’assemblea dei sindaci e la presentazione delle liste per la prima e le successive elezioni dei componenti del Consiglio direttivo dell’Autorità Idrica Pugliese. Prevede composizione, termini di convocazione, requisiti delle liste, modalità di deposito e sottoscrizione. In vigore dal 15 luglio 2011; contiene una disciplina procedurale legata alle elezioni del Consiglio.

Elezione dei componenti del Consiglio direttivo dell'Autorità Idrica Pugliese

Elezione dei componenti del Consiglio direttivo dell’Autorità Idrica Pugliese

Il regolamento, adottato dalla Regione Puglia, disciplina le modalità di convocazione dell’assemblea dei sindaci e la presentazione delle candidature per l’elezione dei componenti del Consiglio direttivo dell’Autorità Idrica Pugliese, istituita dalla L.R. 30 maggio 2011, n. 9. La disciplina è rivolta esclusivamente ai comuni pugliesi e si applica alle operazioni elettorali dell’Autorità.

Composizione dell’assemblea elettorale

L’assemblea chiamata a esprimere il voto è composta dai sindaci dei comuni della Regione Puglia. Si tratta quindi di un organismo elettorale ristretto ai rappresentanti legali dei comuni regionali.

Convocazione dell’assemblea dei sindaci

Per la prima elezione, il sindaco del comune capoluogo di regione deve convocare l’assemblea entro trenta giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.P. della L.R. n. 9 del 30 maggio 2011. L’avviso di convocazione deve indicare data, orario e sede delle operazioni di voto.

Per le elezioni successive, la convocazione compete ancora al sindaco del comune capoluogo di regione, che deve provvedervi entro il 30° giorno antecedente la scadenza del mandato del Consiglio direttivo.

Candidature e composizione delle liste

Le liste dei candidati devono essere formate da un numero di sindaci pari a quello dei componenti del Consiglio direttivo. Ogni candidato può comparire in una sola lista, con esclusione di candidature plurime.

Presentazione delle liste

Le liste devono essere presentate presso la Segreteria del sindaco del comune capoluogo di regione dalle ore 8.00 alle ore 17.00 del 7° giorno antecedente la data della votazione.

Ciascuna lista, a pena di inammissibilità, deve:

  • comprendere cinque candidati appartenenti alle diverse categorie territoriali e demografiche previste dalla L.R. n. 9 del 30 maggio 2011;
  • indicare per ogni candidato cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché il comune nel quale è svolto il mandato;
  • essere corredata da una dichiarazione di ciascun sindaco candidato con l’indicazione del numero di abitanti residenti nel comune al 31 dicembre 2010 e con l’accettazione della candidatura;
  • essere sottoscritta da almeno quarantacinque sindaci non compresi tra i candidati della medesima lista.

Chi sottoscrive la presentazione di una lista non può sottoscrivere anche altre liste.

La dichiarazione di presentazione deve inoltre indicare il delegato incaricato della presentazione e del deposito della lista presso la Segreteria del sindaco del comune capoluogo di regione.

Le liste sono numerate progressivamente secondo l’ordine di presentazione; la Segreteria rilascia ricevuta degli atti, con indicazione del giorno e dell’ora di deposito.

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