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Regolamento

R.R. Puglia 19/2011

Reg. reg. 4 luglio 2011, n. 14: Riformulazione Reg. reg. 9 marzo 2009, n. 4 in materia di Sistemi Turistici Locali ai sensi dell'art. 5, legge regionale 11 febbraio 2002, n. 1 e s.m.i.

Normativa regionaleR.R. Puglia 19/2011

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento della Regione Puglia definisce modalità di costituzione, riconoscimento e funzionamento dei Sistemi Turistici Locali (STL), quali aggregazioni pubblico-private per la programmazione e la promozione turistica territoriale. Regola finalità, soggetti costituenti e aderenti, funzioni, programmazione triennale, marchio d’area e monitoraggio regionale. È efficace dal 1° agosto 2011 e risulta formalmente non abrogato.

Disciplina dei Sistemi Turistici Locali in Puglia

Sistemi Turistici Locali in Puglia

Il regolamento disciplina, per la Regione Puglia, la costituzione, il riconoscimento e il funzionamento dei Sistemi Turistici Locali (STL), intesi come forme associative tra soggetti pubblici e privati finalizzate a rafforzare e integrare l’offerta turistica territoriale. La disciplina si inserisce nel quadro della programmazione regionale del turismo e della valorizzazione delle risorse locali.

Finalità e ruolo nella programmazione turistica

Gli STL sono concepiti come strumenti di cooperazione territoriale e di confronto permanente tra gli attori locali del settore turistico. Essi servono a:

  • concorrere alla programmazione turistica locale;
  • migliorare l’attrattività del territorio e la qualità dei servizi;
  • integrare politiche turistiche con politiche di sviluppo economico, culturale, ambientale, rurale e di promozione dei prodotti tipici;
  • favorire la formazione e qualificazione delle risorse umane e la fruizione delle risorse materiali e immateriali.

Funzioni della Regione

La Regione Puglia riconosce gli STL e svolge funzioni di controllo e monitoraggio sull’attuazione dei Quadri Triennali di Sviluppo Turistico elaborati dagli STL stessi. Il regolamento definisce gli STL come contesti turistici omogenei, caratterizzati da attrattori culturali e ambientali, prodotti tipici, gastronomia, artigianato, attività sportive e ricreative, turismo religioso o comunque dalla presenza diffusa di imprese turistiche.

Costituzione degli STL e ambiti territoriali

Gli STL assumono la forma di associazioni volontarie e devono essere costituiti in ambiti territoriali omogenei e di dimensioni significative, individuati dalla Regione. La finalità è valorizzare le risorse locali, materiali e immateriali, attraverso lo sviluppo dell’economia turistica.

Soggetti costituenti e aderenti

Alla costituzione degli STL concorrono:

  • Comuni o Unioni di Comuni dell’ambito interessato;
  • Province competenti per territorio;
  • Camere di Commercio competenti per territorio;
  • enti di gestione di parchi e aree protette;
  • altri enti e soggetti pubblici rilevanti per la filiera turistica locale.

Possono aderire anche soggetti pubblici o privati con sede o attività nel territorio interessato, tra cui:

  • associazioni e organizzazioni senza scopo di lucro per lo sviluppo turistico e la valorizzazione delle identità locali;
  • organizzazioni sindacali e datoriali di filiera;
  • Gruppi di Azione Locale (GAL);
  • altri soggetti con finalità di valorizzazione e sviluppo turistico. I Comuni possono aderire a un solo STL.

Funzioni operative degli STL

Gli STL svolgono compiti di coordinamento e promozione locale, tra cui la proposta del Quadro Triennale di Sviluppo Turistico Territoriale e la gestione di un marchio d’area coordinato con il brand “Puglia”. Le priorità di comunicazione verso i mercati nazionali e internazionali devono essere definite annualmente entro il 30 settembre.

Altre attività previste

Gli STL possono inoltre:

  • concorrere al miglioramento e all’adeguamento degli standard qualitativi dell’offerta turistica;
  • coordinare gli attori pubblici e privati per accrescere competitività, notorietà, accessibilità e fruibilità degli attrattori;
  • favorire cooperazione intersettoriale e partecipazione dei privati alle politiche pubbliche;
  • sostenere il raccordo con il Distretto Turistico Regionale;
  • coordinare promozione e informazione locale, affiancando gli IAT e cooperando con le Pro Loco;
  • svolgere analisi, raccolta dati e supporto informativo all’Osservatorio Regionale e all’Agenzia regionale;
  • attivare, se previsto nello statuto, un ufficio progetti per bandi e assistenza tecnica agli enti locali.

Decorrenza e attualità

Il regolamento è indicato come vigente dal 1° agosto 2011 e non risulta abrogato nel testo fornito. Non contiene però misure riferite a scadenze esaurite o a esercizi finanziari conclusi che ne rendano oggi l’applicazione obsoleta.

Testo integrale

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