R.R. Puglia 19/2011
Reg. reg. 4 luglio 2011, n. 14: Riformulazione Reg. reg. 9 marzo 2009, n. 4 in materia di Sistemi Turistici Locali ai sensi dell'art. 5, legge regionale 11 febbraio 2002, n. 1 e s.m.i.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento della Regione Puglia definisce modalità di costituzione, riconoscimento e funzionamento dei Sistemi Turistici Locali (STL), quali aggregazioni pubblico-private per la programmazione e la promozione turistica territoriale. Regola finalità, soggetti costituenti e aderenti, funzioni, programmazione triennale, marchio d’area e monitoraggio regionale. È efficace dal 1° agosto 2011 e risulta formalmente non abrogato.
Disciplina dei Sistemi Turistici Locali in Puglia
Sistemi Turistici Locali in Puglia
Il regolamento disciplina, per la Regione Puglia, la costituzione, il riconoscimento e il funzionamento dei Sistemi Turistici Locali (STL), intesi come forme associative tra soggetti pubblici e privati finalizzate a rafforzare e integrare l’offerta turistica territoriale. La disciplina si inserisce nel quadro della programmazione regionale del turismo e della valorizzazione delle risorse locali.
Finalità e ruolo nella programmazione turistica
Gli STL sono concepiti come strumenti di cooperazione territoriale e di confronto permanente tra gli attori locali del settore turistico. Essi servono a:
- concorrere alla programmazione turistica locale;
- migliorare l’attrattività del territorio e la qualità dei servizi;
- integrare politiche turistiche con politiche di sviluppo economico, culturale, ambientale, rurale e di promozione dei prodotti tipici;
- favorire la formazione e qualificazione delle risorse umane e la fruizione delle risorse materiali e immateriali.
Funzioni della Regione
La Regione Puglia riconosce gli STL e svolge funzioni di controllo e monitoraggio sull’attuazione dei Quadri Triennali di Sviluppo Turistico elaborati dagli STL stessi. Il regolamento definisce gli STL come contesti turistici omogenei, caratterizzati da attrattori culturali e ambientali, prodotti tipici, gastronomia, artigianato, attività sportive e ricreative, turismo religioso o comunque dalla presenza diffusa di imprese turistiche.
Costituzione degli STL e ambiti territoriali
Gli STL assumono la forma di associazioni volontarie e devono essere costituiti in ambiti territoriali omogenei e di dimensioni significative, individuati dalla Regione. La finalità è valorizzare le risorse locali, materiali e immateriali, attraverso lo sviluppo dell’economia turistica.
Soggetti costituenti e aderenti
Alla costituzione degli STL concorrono:
- Comuni o Unioni di Comuni dell’ambito interessato;
- Province competenti per territorio;
- Camere di Commercio competenti per territorio;
- enti di gestione di parchi e aree protette;
- altri enti e soggetti pubblici rilevanti per la filiera turistica locale.
Possono aderire anche soggetti pubblici o privati con sede o attività nel territorio interessato, tra cui:
- associazioni e organizzazioni senza scopo di lucro per lo sviluppo turistico e la valorizzazione delle identità locali;
- organizzazioni sindacali e datoriali di filiera;
- Gruppi di Azione Locale (GAL);
- altri soggetti con finalità di valorizzazione e sviluppo turistico. I Comuni possono aderire a un solo STL.
Funzioni operative degli STL
Gli STL svolgono compiti di coordinamento e promozione locale, tra cui la proposta del Quadro Triennale di Sviluppo Turistico Territoriale e la gestione di un marchio d’area coordinato con il brand “Puglia”. Le priorità di comunicazione verso i mercati nazionali e internazionali devono essere definite annualmente entro il 30 settembre.
Altre attività previste
Gli STL possono inoltre:
- concorrere al miglioramento e all’adeguamento degli standard qualitativi dell’offerta turistica;
- coordinare gli attori pubblici e privati per accrescere competitività, notorietà, accessibilità e fruibilità degli attrattori;
- favorire cooperazione intersettoriale e partecipazione dei privati alle politiche pubbliche;
- sostenere il raccordo con il Distretto Turistico Regionale;
- coordinare promozione e informazione locale, affiancando gli IAT e cooperando con le Pro Loco;
- svolgere analisi, raccolta dati e supporto informativo all’Osservatorio Regionale e all’Agenzia regionale;
- attivare, se previsto nello statuto, un ufficio progetti per bandi e assistenza tecnica agli enti locali.
Decorrenza e attualità
Il regolamento è indicato come vigente dal 1° agosto 2011 e non risulta abrogato nel testo fornito. Non contiene però misure riferite a scadenze esaurite o a esercizi finanziari conclusi che ne rendano oggi l’applicazione obsoleta.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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