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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30700/2026 del 11/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza riguarda due imputati: uno condannato per estorsione aggravata dal metodo mafioso in relazione all'assunzione di un guardiano presso una struttura turistica gestita da una società che assumeva di avere subito pressioni estorsive; l'altro condannato per partecipazione a un'associazione mafiosa territoriale e per un episodio di traffico di stupefacenti, con assoluzione da una diversa contestazione associativa in materia di droga. Il primo ricorrente contesta la ricostruzione probatoria che ha valorizzato dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, intercettazioni e atti intimidatori antecedenti all'assunzione, sostenendo che vi fosse una causale lecita dell'assunzione, che le intercettazioni fossero neutre e che mancasse prova del nesso tra le condotte intimidatorie e il rapporto di lavoro; deduce inoltre l'erronea applicazione dell'aggravante mafiosa e del principio di offensività. Il secondo ricorrente lamenta omessa risposta a motivi di appello, travisamento della prova, violazione dei principi del contraddittorio per il tardivo deposito delle trascrizioni di intercettazioni, insussistenza della prova della sua partecipazione stabile all'associazione mafiosa e insufficienza del materiale indiziario sul capo relativo al traffico di stupefacenti; contesta infine la motivazione sulla pena e sul diniego delle attenuanti generiche, oltre a dedurre violazione del divieto di reformatio in peius.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi, ritenendoli complessivamente infondati; per il primo imputato ha escluso che le censure fossero vere doglianze di travisamento della prova, qualificandole come richiesta di rivalutazione del merito, e ha ritenuto logica e coerente la motivazione della Corte territoriale sulla estorsione aggravata dal metodo mafioso. Per il secondo imputato ha dichiarato inammissibili alcune doglianze perché generiche o reiterative dell'appello, e ha respinto le restanti perché la motivazione di merito, in doppia conforme, aveva adeguatamente valorizzato dichiarazioni del collaboratore, intercettazioni, partecipazione a riunioni associative e dati storici sulla continuità della cosca. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 192 c.p.p.

    Il travisamento della prova è deducibile solo nei limiti della palese e decisiva difformità tra il contenuto effettivo della prova e quello recepito dal giudice di merito; non consente una rilettura del merito o la sostituzione di una valutazione probatoria con un'altra.

  • art. 533 c.p.p.

    La regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio è richiamata come parametro della valutazione probatoria, ma la censura difensiva è respinta perché mira a una rivalutazione del compendio probatorio già apprezzato in merito.

  • art. 546 c.p.p.

    La motivazione deve dare conto delle ragioni della decisione, ma non è tenuta a confutare analiticamente ogni deduzione difensiva se il percorso argomentativo è complessivamente logico e completo.

  • art. 416-bis.1 c.p.

    L'aggravante del metodo mafioso non richiede la prova dell'appartenenza rituale all'associazione mafiosa; è sufficiente che l'azione sia connotata da forza intimidatrice mafiosa e idonea a creare assoggettamento nella vittima.

  • art. 416-bis c.p.

    La partecipazione all'associazione mafiosa può essere desunta da una pluralità di indici fattuali e da una stabile e organica compenetrazione nel sodalizio, anche in assenza della prova della commissione di specifici reati-fine.

  • art. 56 c.p.

    È richiamato solo in relazione al capo concernente il traffico di stupefacenti in forma tentata, ma la Corte ritiene le doglianze comunque infondate o inammissibili.

  • art. 73 D.P.R. 309/1990

    La decisione conferma la responsabilità per il reato in materia di stupefacenti contestato al capo D6, ritenendo sufficiente il compendio indiziario e le intercettazioni.

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle attenuanti generiche è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito e, se motivato con riferimento alla gravità del contesto e alla reiterazione della condotta, non è censurabile in cassazione.

  • art. 81 c.p.

    In tema di continuazione, la ridefinizione del reato più grave e della pena base può giustificare un diverso aumento per i fatti satelliti senza violare il divieto di reformatio in peius, se la pena finale non supera quella già irrogata.

  • art. 597 c.p.p.

    Non vi è violazione del divieto di reformatio in peius quando il giudice di appello ridetermina il trattamento sanzionatorio in presenza di una diversa struttura del reato continuato o di una diversa qualificazione del reato più grave, purché la pena finale non sia più severa.

  • art. 6 CEDU

    È richiamato come parametro di garanzia del contraddittorio e del diritto di difesa, ma la doglianza è ritenuta infondata perché il deposito tardivo delle trascrizioni non ha leso concretamente tali diritti.

  • art. 24 Cost.

    È invocato dalla difesa in relazione alla tutela del diritto di difesa, senza che la Corte ravvisi una lesione effettiva.

  • art. 111 Cost.

    È richiamato per il principio del giusto processo e della motivazione, ma le censure sono respinte perché la motivazione di merito è ritenuta adeguata.

  • art. 125 c.p.p.

    È evocato per la motivazione del provvedimento, giudicata sufficiente e non contraddittoria.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    È richiamato per la sintesi dei motivi di ricorso nel provvedimento della Corte.

  • art. 7 d.l. 152/1991 conv. l. 203/1991

    È menzionato nella giurisprudenza richiamata per spiegare la nozione di metodo mafioso; la Corte ne trae il principio per cui l'aggravante è oggettiva e non richiede l'accertamento dell'appartenenza associativa dell'agente.

Massime di principio

  • Il travisamento della prova è deducibile in cassazione solo quando il giudice di merito abbia rappresentato il contenuto di un atto probatorio in modo radicalmente e decisivamente difforme dal reale; non è consentita una nuova lettura delle prove o una diversa interpretazione del materiale istruttorio.
  • Le intercettazioni non sono equiparabili alla chiamata in correità: il loro contenuto va interpretato dal giudice di merito secondo criteri di logica e coerenza, e il sindacato di legittimità è limitato ai casi di palese travisamento o manifesta illogicità.
  • L'aggravante del metodo mafioso si configura quando la condotta sia connotata da una forza intimidatrice riconoscibile come mafiosa e idonea a determinare assoggettamento o omertà, anche senza prova di una formale appartenenza del soggetto a un'associazione mafiosa.
  • L'estorsione ambientale può essere integrata anche da minacce implicite o da condotte intimidatorie non espresse verbalmente, purché, valutate nel contesto concreto e territoriale, siano idonee a coartare la volontà della vittima.
  • La partecipazione all'associazione mafiosa richiede una stabile e organica compenetrazione nel tessuto organizzativo del sodalizio; essa può essere provata mediante una pluralità di indici fattuali, riunioni, frequentazioni stabili, ruoli ricoperti e facta concludentia, senza necessità della prova di specifici reati-fine.
  • Ai fini dell'associazione mafiosa, la continuità di una cosca può essere desunta anche dalla prosecuzione del capitale intimidatorio e dalla sostanziale identità del programma criminoso, pur in presenza di avvicendamenti al vertice o di fisiologiche modifiche interne.
  • Nel giudizio di cassazione la critica alla motivazione deve confrontarsi con l'intera ratio decidendi della sentenza impugnata, specialmente in caso di doppia conforme; doglianze generiche o frammentarie sono inammissibili.
  • Il tardivo deposito della trascrizione di intercettazioni non determina automaticamente nullità o lesione del diritto di difesa, se la parte ha avuto accesso ai supporti audio e non indica un concreto pregiudizio difensivo.
  • La determinazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche rientrano nell'ampia discrezionalità del giudice di merito e sono censurabili solo in caso di motivazione apparente, illogica o fondata su criteri incongrui.
  • Nel regime della continuazione, la rideterminazione della pena per effetto della diversa individuazione del reato più grave o della diversa struttura del giudizio non viola il divieto di reformatio in peius, purché la pena finale non superi quella già inflitta.

Come è indicizzato

MaterieEstorsioneCorruzioneSpaccioFavoreggiamento personaleImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioReati contro la PAStupefacentiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penale
IstitutiConcorso di personeContinuazioneDolo eventualeOnere della provaNe bis in idem

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