Cassazione Civile, Ordinanza n. 35068/2024 del 30/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministratore)
La controversia
La controversia origina da un'azione di responsabilità promossa dal fallimento della società contro ex amministratori ed ex componenti dell'organo di controllo, per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente arrecati al patrimonio sociale e, in via riflessa, ai creditori. La curatela imputava, tra l'altro, la simulazione di rapporti di lavoro con alcuni soggetti ritenuti effettivi dominus della società, l'indebita corresponsione di retribuzioni e bonus, la distribuzione di utili senza ritenute fiscali con conseguenti sanzioni, e la negoziazione speculativa di contratti derivati sui noli marittimi (FFA) con ingenti perdite. In appello gli odierni ricorrenti avevano censurato: l'ammissibilità dell'azione ex art. 2394 c.c. per asserita mancanza di prova dell'insufficienza patrimoniale e del nesso causale; la prescrizione dell'azione sociale ex art. 2393 c.c.; la ricostruzione della simulazione dei rapporti di lavoro e della conoscenza, in capo ad amministratori e sindaci, dell'assetto proprietario e della natura fittizia dei rapporti; la quantificazione del danno relativo alle retribuzioni; nonché, per l'amministratore, la responsabilità per la gestione dei derivati FFA. La Cassazione ha ritenuto inammissibili o infondati tutti i motivi tranne quello relativo alla mancata considerazione, nella quantificazione del danno, delle transazioni intervenute con alcuni coobbligati solidali, rilevando che il debito residuo andava rideterminato secondo i principi dell'art. 1304 c.c. e della giurisprudenza sulle transazioni parziali. Per un ricorrente originario il giudizio è stato dichiarato estinto per rinuncia accettata.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio limitatamente al rapporto processuale tra il fallimento e uno dei ricorrenti che aveva rinunciato al ricorso con accettazione della curatela. Ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'ex sindaco rimasto ricorrente. Ha accolto soltanto il quinto motivo del ricorso dell'ex amministratore, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione per la rideterminazione del danno tenendo conto delle transazioni concluse con altri coobbligati e per la regolazione delle spese di legittimità. Tutti gli altri motivi sono stati respinti o dichiarati inammissibili. La Corte ha ribadito che, nell'azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare, l'insufficienza patrimoniale ai fini dell'art. 2394 c.c. va verificata al momento della proposizione della domanda e può desumersi dalla dichiarazione di fallimento; ha inoltre ritenuto corretto l'accertamento di merito sulla natura simulata dei rapporti di lavoro e sulla gestione gravemente negligente degli FFA, ma ha censurato la mancata applicazione dei principi sulla riduzione del debito in presenza di transazioni con alcuni condebitori solidali.
Norme richiamate
art. 2394 c.c.
L'insufficienza patrimoniale è presupposto dell'azione dei creditori sociali e deve sussistere al momento della proposizione della domanda; può essere desunta in via presuntiva dalla dichiarazione di fallimento e dal rilevante deficit patrimoniale.
art. 2393 c.c.
L'azione sociale di responsabilità conserva autonomia rispetto all'azione dei creditori anche quando è esercitata unitariamente dal curatore fallimentare.
art. 2392 c.c.
La responsabilità degli amministratori è richiamata nell'azione esercitata dal curatore ai fini del risarcimento dei danni al patrimonio sociale.
art. 2407 c.c.
La responsabilità dei sindaci è richiamata nell'azione di responsabilità esercitata dal curatore nei confronti dell'organo di controllo.
art. 146 l.f.
L'azione del curatore cumula le azioni sociali e dei creditori, con legittimazione unitaria ma senza mutare i presupposti propri delle singole azioni.
art. 2740 c.c.
Il patrimonio sociale costituisce garanzia generica dei creditori, e la sua insufficienza rileva ai fini dell'azione ex art. 2394 c.c.
art. 1304 c.c.
La transazione con uno dei condebitori solidali può incidere sul debito residuo degli altri; il giudice deve verificare se la transazione riguardi l'intero debito o solo la quota del transigente e ridurre conseguentemente la pretesa residua.
art. 132 c.p.c.
La motivazione è solo apparente quando non consente di comprendere la ratio decidendi; il controllo di legittimità riguarda il minimo costituzionale della motivazione.
art. 111 Cost.
La sufficienza della motivazione è valutata nei limiti del controllo di legittimità costituzionalmente rilevante.
art. 1223 c.c.
Il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta del fatto illecito; tuttavia la quantificazione e l'apprezzamento del danno-conseguenza spettano al giudice di merito.
art. 2043 c.c.
Richiamato come norma generale di responsabilità aquiliana nel quadro della liquidazione del danno.
art. 2056 c.c.
Richiamato per i criteri di valutazione del danno risarcibile in ambito extracontrattuale.
art. 2697 c.c.
Richiamato per i profili di riparto dell'onere della prova, ma le doglianze tendevano in realtà a una rivalutazione del merito.
art. 115 c.p.c.
La censura sul preteso erroneo apprezzamento delle prove è stata ritenuta inammissibile perché volta a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio.
art. 116 c.p.c.
Il giudizio sulle prove è riservato al merito; non è consentito in cassazione sollecitare una diversa lettura degli elementi istruttori.
art. 2394, comma 2, c.c.
L'insufficienza patrimoniale è condizione dell'azione e rileva ai fini dell'interesse ad agire, non della sola fondatezza nel merito.
art. 2949 c.c.
Richiamato per il termine quinquennale di prescrizione dell'azione dei creditori sociali, decorrente dalla conoscibilità oggettiva dell'insufficienza patrimoniale.
art. 39 D.L. n. 112/2008
Invocato dal ricorrente per sostenere l'impossibilità di conoscere in tempo utile alcune voci del libro unico del lavoro; la censura è stata ritenuta inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi.
Massime di principio
- Nell'azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare ai sensi dell'art. 146 l.f., la domanda cumula le azioni sociali e dei creditori, ma ciascuna conserva la propria autonomia quanto a presupposti e regime di prescrizione.
- Ai fini dell'azione dei creditori sociali ex art. 2394 c.c., l'insufficienza patrimoniale della società deve sussistere al momento della proposizione della domanda e può essere desunta anche in via presuntiva dalla dichiarazione di fallimento e dal disavanzo patrimoniale risultante.
- La censura di motivazione apparente è ammissibile solo se il vizio risulta dal testo della sentenza e la motivazione non consente di comprendere la ratio decidendi; non è sufficiente il mero dissenso del ricorrente rispetto alla ricostruzione dei fatti.
- In cassazione non è consentito trasformare censure di violazione di legge in richieste di nuova valutazione del merito, della prova o del danno-conseguenza, attività riservate al giudice di merito.
- Il rapporto di lavoro subordinato non può essere ravvisato quando il preteso lavoratore coincida con il soggetto che, in concreto, esercita il dominio effettivo sull'impresa e ne esprime la volontà gestionale.
- La responsabilità degli amministratori può derivare anche da scelte gestorie gravemente imprudenti o prive di adeguata preventiva informazione, soprattutto quando l'operazione presenti dimensioni, modalità e finalità incompatibili con la diligenza richiesta.
- In presenza di transazione tra il creditore e uno dei condebitori solidali, il debito residuo degli altri deve essere ridotto secondo il contenuto concreto dell'accordo e il pagamento effettivamente eseguito, per evitare sia un indebito arricchimento del creditore sia un aggravamento della posizione dei coobbligati estranei.
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