L.R. Lazio 7/2007
Interventi a sostegno dei diritti della popolazione detenuta della Regione Lazio (1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina nel Lazio misure per salute, lavoro e trattamento della popolazione detenuta e internata, con particolare attenzione ai minori, agli stranieri, alle detenute madri e ai soggetti fragili. Prevede protocolli con amministrazione penitenziaria e giustizia minorile, un progetto obiettivo triennale, linee guida e finanziamenti regionali. Le spese risultano quantificate per il 2019 e 2020 nel testo consolidato.
Interventi a sostegno dei diritti delle persone detenute nel Lazio
Interventi a sostegno dei diritti delle persone detenute nel Lazio
La legge regionale del Lazio definisce un quadro di interventi per rendere effettivi i diritti delle persone detenute, internate o comunque in esecuzione penale nel territorio regionale. La disciplina riguarda in particolare salute, lavoro, trattamento rieducativo e coordinamento istituzionale, con specifiche attenzioni per minori, detenute madri, stranieri e soggetti fragili.
Principi generali e ambito di applicazione
La Regione Lazio, in attuazione dell’articolo 27 della Costituzione e nel rispetto della normativa penitenziaria statale e delle regole penitenziarie europee, promuove il godimento effettivo dei diritti umani delle persone private della libertà personale. L’intervento regionale si fonda su un sistema integrato di collaborazione tra enti territoriali, istituzioni statali, aziende sanitarie, terzo settore e volontariato.
Diritto alla salute
La legge tutela il diritto alla salute dei detenuti e degli internati presenti negli istituti penitenziari, negli istituti penali minorili e nei centri di prima accoglienza ubicati nel Lazio. È affermata la parità di trattamento sanitario tra cittadini liberi e persone detenute, comprese le persone minorenni.
Le aziende USL devono garantire livelli di assistenza analoghi a quelli della popolazione libera, con prestazioni preventive, diagnostico-terapeutiche e riabilitative. La Regione, inoltre, riconosce un ruolo di verifica al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, che riferisce agli organi regionali sui problemi e sugli interventi necessari.
Protocolli di intesa e programmazione sanitaria
La Giunta regionale stipula protocolli d’intesa con i vertici regionali dell’amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile, nelle more dei decreti attuativi della normativa statale sulla medicina penitenziaria. Tali protocolli devono definire:
- gli impegni reciproci di Regione e Ministero della giustizia per migliorare la salute della popolazione detenuta;
- le modalità di potenziamento e integrazione dei servizi sanitari;
- i criteri per la partecipazione dei detenuti alle attività di prevenzione, cura e riabilitazione;
- le risorse umane, strumentali ed economiche apportate da ciascuna amministrazione.
In attuazione dei protocolli, la Giunta approva un progetto obiettivo triennale per la salute dei detenuti e degli internati, integrato nel piano sanitario regionale. Il progetto deve prevedere mappe di rischio, obiettivi di salute, modelli organizzativi, formazione degli operatori e programmi di assistenza medico-specialistica e di prevenzione per il personale.
Interventi a favore dei minori e delle detenute madri
La Regione attiva, d’intesa con l’amministrazione penitenziaria, interventi sociali ed educativi per i minori che si trovano negli istituti per effetto della detenzione della madre.
Nel testo consolidato è inoltre previsto che la Regione favorisca la realizzazione di strutture destinate alla detenzione delle detenute madri con figli fino a sei anni e promuova la costituzione di un gruppo interistituzionale per individuare immobili regionali destinabili a ICAM, cioè istituti a custodia attenuata per detenute madri.
Compiti della Giunta regionale e delle aziende sanitarie
La Giunta regionale adotta linee guida per le aziende sanitarie locali e ospedaliere, al fine di assicurare il buon funzionamento dei servizi sanitari negli istituti, definire protocolli diagnostico-terapeutici e individuare indicatori di valutazione dell’assistenza.
Ogni anno la Giunta presenta al Consiglio regionale una relazione specifica sullo stato di salute della popolazione detenuta e sul funzionamento dei servizi, nell’ambito della relazione generale sullo stato di salute della popolazione del Lazio.
Le aziende sanitarie, nei territori in cui sono presenti istituti, devono assicurare:
- la realizzazione degli obiettivi di salute del progetto obiettivo;
- l’organizzazione di servizi integrati e continui per assistenza di base, specialistica, psicologica, prevenzione e medicina del lavoro;
- modalità adeguate di ricovero ospedaliero;
- il trattamento sanitario e psicologico dei “nuovi giunti” per ridurre il rischio di suicidio;
- misure di protezione per minori, stranieri, persone con disabilità, tossicodipendenti e soggetti con disturbi mentali, con percorsi terapeutici riabilitativi individualizzati entro 90 giorni dall’ingresso per questi ultimi.
Programmi di investimenti sanitari
La programmazione regionale di edilizia sanitaria deve tener conto anche delle esigenze connesse al ricovero dei detenuti e degli internati, compresi i minori.
Diritto al lavoro e alla formazione professionale
La Regione promuove misure per garantire il diritto al lavoro e alla formazione professionale delle persone detenute e di quelle in esecuzione penale esterna. L’obiettivo è anche il reinserimento sociale e la riduzione del rischio di recidiva, privilegiando il lavoro come strumento di risocializzazione.
La Giunta regionale, su proposta degli assessori competenti, definisce indirizzi per province e comuni affinché i servizi di lavoro e formazione rispettino il principio di universalità delle prestazioni rivolte alle persone in esecuzione penale.
Interventi per occupazione, inclusione e formazione
La Regione:
- favorisce l’accesso al lavoro delle persone in esecuzione penale;
- promuove sensibilizzazione verso i privati per l’assunzione di detenuti e internati;
- individua misure di inclusione lavorativa e, se del caso, agevolazioni sugli oneri sociali;
- sostiene programmi cooperativi, imprenditoriali e di autopromozione sociale;
- sperimenta strumenti propedeutici all’impiego, come stage, tirocini e percorsi personalizzati;
- attua un piano straordinario di integrazione lavorativa per i dimessi dagli istituti del Lazio nell’anno di approvazione della legge;
- favorisce la commercializzazione e la distribuzione dei prodotti realizzati dai detenuti.
La Giunta deve inoltre redigere entro il 31 marzo di ogni anno il piano annuale per la formazione professionale negli istituti, sulla base di una ricognizione dei bisogni formativi e tenendo conto dell’offerta formativa già esistente e del mercato del lavoro.
Trattamento rieducativo, studio, cultura, sport e relazioni affettive
La Regione interviene per migliorare la condizione carceraria, favorendo misure alternative alla detenzione e il rafforzamento della rete sociale regionale. Promuove inoltre:
- attività culturali cofinanziate e coordinate con l’amministrazione penitenziaria;
- corsi di preparazione al reinserimento sociale;
- il diritto allo studio, anche attraverso poli universitari;
- progetti di mediazione linguistica e culturale per detenuti stranieri;
- iniziative per valorizzare la professionalità e migliorare le condizioni di lavoro degli operatori penitenziari;
- attività motoria e sportiva, anche con il supporto di associazioni e organizzazioni del settore;
- il miglioramento della vita affettiva e relazionale, previa verifica dell’esistenza di una relazione affettiva;
- la realizzazione, riqualificazione e ammodernamento delle strutture sportive interne agli istituti.
La Regione assicura anche iniziative di informazione e promozione culturale sui diritti e sulle garanzie previste dalla legge, anche tramite il Garante regionale.
Tavolo interassessorile per il trattamento
È istituito un tavolo interassessorile composto dagli assessori competenti in materia di bilancio, sanità, politiche sociali, scuola, formazione professionale, lavoro, cultura, enti locali e sport, coordinato dall’assessore competente in materia di enti locali.
Il tavolo, con la partecipazione del Garante e dei garanti comunali dei detenuti, si riunisce entro i primi tre mesi dell’anno per definire e approvare le linee di intervento in materia di assistenza sanitaria, politiche sociali, lavoro, diritto allo studio universitario, sport e cultura. Le decisioni sono trasmesse ai vertici regionali dell’amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile, e il tavolo programma e coordina le iniziative previste dalla legge.
Personale, finanziamenti ai comuni e supporto operativo
La Regione può finanziare i comuni in cui hanno sede istituti per assumere educatori, mediatori culturali, psicologi e assistenti sociali da destinare a interventi sulle problematiche penitenziarie e sul reinserimento sociale. Il personale resta alle dipendenze dell’ente locale e opera con l’amministrazione penitenziaria secondo accordi di programma e convenzioni approvate dalla Giunta.
Le procedure di selezione e i requisiti per gli incarichi seguono la normativa vigente.
Personale penitenziario
La Regione promuove programmi per migliorare le condizioni di lavoro e il benessere del personale penitenziario in tutti gli ambiti della vita professionale e relazionale.
Coordinamento istituzionale, controllo e accesso agli istituti
La Regione promuove il coordinamento tra i diversi livelli istituzionali per l’attuazione della legge, avvalendosi anche del Consiglio delle autonomie locali. La Giunta espone annualmente al Consiglio lo stato delle iniziative rivolte alla popolazione detenuta e internata, indicando risorse impiegate, loro origine e criticità emerse; il Consiglio approva la relazione con apposita risoluzione.
Presso l’assessorato competente in materia di bilancio e programmazione economico-finanziaria è istituito un nucleo di progettazione per i fondi comunitari destinati a interventi in favore della popolazione detenuta e internata. La Regione concorda inoltre con il Ministero della giustizia le modalità di accesso del Garante regionale e dei garanti comunali agli istituti e ai reparti di medicina penitenziaria degli ospedali regionali.
Regime finanziario
Nel testo consolidato gli oneri sono coperti mediante due fondi nel programma “Casa circondariale e altri servizi” della missione “Giustizia”: uno di parte corrente e uno in conto capitale. La dotazione prevista è pari a 250.000 euro per ciascuna delle annualità 2019 e 2020 per ciascun fondo, con copertura mediante riduzione di corrispondenti risorse dei fondi speciali di parte corrente e in conto capitale.
Rilievo temporale e obsolescenza
La legge resta una disciplina quadro regionale ancora utile come riferimento organizzativo, ma la specifica quantificazione finanziaria del testo consolidato è limitata alle annualità 2019 e 2020. Per questa ragione, la parte strettamente finanziaria con importi determinati per tali anni è da considerarsi superata; il complesso della legge non risulta invece interamente obsoleto.
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