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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 06876/2026 del 20/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava il sequestro probatorio disposto in relazione a un'ipotesi di corruzione: si contestava che Lai avesse ceduto il diritto di superficie su un terreno a Acea Solar s.r.l. a prezzo maggiorato in cambio della promessa di denaro o altra utilità in favore del legale rappresentante di Acea Solar, qualificato dal PM come incaricato di pubblico servizio, il quale avrebbe potuto avvalersi delle conoscenze del privato per agevolare le autorizzazioni amministrative per un impianto fotovoltaico. Il ricorso deduceva sette motivi tra cui ne bis in idem cautelare, insufficienza del fumus commissi delicti e della qualifica di pubblico servizio dell'amministratore di Acea Solar, inesistenza della maggiorazione indebita del prezzo, nullità di atti di perquisizione e sequestro per violazioni procedurali (art. 103 c.p.p.), estensione illegittima del sequestro a altro materiale non pertinente e violazione del principio di proporzionalità per l'acquisizione indiscriminata di pen-drive.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo relativo al ne bis in idem cautelare (l'annullamento precedente derivava da vizi formali e non impediva la reiterazione del sequestro). Tuttavia ha accolto il secondo motivo ritenendo che non sussiste l'astratta configurabilità del reato di corruzione poiché l'amministratore di Acea Solar non può essere qualificato incaricato di pubblico servizio: la produzione di energia da fonti rinnovabili è attività di pubblico interesse ma non public service, essendo liberalizzata dalla disciplina (d.lgs. n.79/1999) e non svolta in regime concessorio; la disciplina di favore (d.lgs. n.190/2024) non trasforma la produzione in servizio pubblico. Perciò manca la qualifica soggettiva necessaria per l'art.319 c.p. e, inoltre, la condotta descritta non rientra nella corruzione tra privati ai sensi dell'art.2635 c.c. Conseguentemente la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto di sequestro probatorio, disponendo la restituzione di quanto acquisito; i restanti motivi sono stati assorbiti dalla decisione sulla insussistenza dell'astratta configurabilità del reato.

Norme richiamate

  • art. 319 cod. pen. (corruzione)

    La Corte ha ritenuto che la fattispecie astratta non fosse configurabile: la corruzione richiede un vantaggio indebito per il pubblico agente per sé o per altri mediante abuso di potere; nel caso in esame il vantaggio descritto ricadeva a favore dell'ente e non del singolo agente e mancava la qualifica di pubblico agente.

  • art. 358 cod. pen. (incaricato di pubblico servizio)

    La qualifica va determinata con il criterio oggettivo-funzionale: l'attività deve essere disciplinata da norme pubblicistiche e finalizzata alla prestazione di un servizio alla collettività in condizioni di imparzialità, obbligatorietà e continuità. La sola rilevanza pubblicistica o partecipazione pubblica non è sufficiente.

  • art. 2635 cod. civ. (corruzione tra privati)

    Il reato presuppone violazioni degli obblighi inerenti alla funzione o nocumento alla società; la Corte ha ritenuto non emergere elementi tali da configurare questa fattispecie nel caso concreto.

  • d.lgs. n. 190/2024

    La normativa di semplificazione per le energie rinnovabili indica rilevanza pubblicistica e agevolazioni, ma non trasforma l'attività di produzione di energia in pubblico servizio ai fini penalistici.

  • d.lgs. n. 79/1999

    Ha liberalizzato la produzione di energia elettrica e distinto chiaramente la produzione (attività privatistica/autorizzatoria) dalla trasmissione/distribuzione (servizio pubblico in regime concessorio); ne consegue che la produzione non integra in sé un pubblico servizio.

  • art. 103 cod. proc. pen.

    Richiamato nelle censure difensive sulla ripetizione di acquisizioni documentali; la Corte non ha dovuto pronunciarsi nel merito su tutte le questioni procedurali perché ha ritenuto l'insussistenza dell'astratta configurabilità del reato, risultando assorbenti tali censure.

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nella memoria difensiva depositata; dal testo non emerge una specifica interpretazione giuridica nuova da parte della Corte in relazione a questo articolo.

  • art. 625 cod. pen., comma 1, n.7 (aggravante furto su cose destinate a pubblico servizio)

    La giurisprudenza citata distingue la rete di distribuzione (destinata a pubblico servizio) dalla produzione; ciò conferma la distinzione normativa e funzionale tra produzione e servizio pubblico di distribuzione.

Massime di principio

  • La qualifica di "incaricato di pubblico servizio" si determina con criterio oggettivo-funzionale: conta l'attività concreta e il suo inquadramento normativo, non la forma societaria o la partecipazione pubblica.
  • La produzione di energia da fonti rinnovabili, pur essendo di interesse pubblico e soggetta a regole agevolative, non equivale automaticamente a un "pubblico servizio"; il pubblico servizio riguarda attività disciplinate da fonti pubblicistiche che implicano obblighi di continuità, imparzialità e obbligatorietà (es. gestione e distribuzione tramite rete in concessione).
  • Per configurare il reato di corruzione è necessario che l'utilità sia destinata al pubblico agente (o che l'agente abusi del proprio potere per ottenere vantaggio indebito per sé o per altri); vantaggi destinati all'ente non sostituiscono automaticamente il requisito soggettivo richiesto dall'art.319 c.p.
  • La corruzione tra privati richiede specifici elementi (violazione di obblighi di funzione, nocumento alla società) che devono emergere chiaramente prima di ritenere astrattamente configurabile tale reato.
  • In materia di sequestro probatorio, le questioni procedurali (nullità per vizi formali, limiti dell'acquisizione, proporzionalità) sono rilevanti ma possono risultare assorbite se viene dimostrata l'insussistenza dell'astratta configurabilità del reato; tuttavia vizi formali di un precedente provvedimento non impediscono automaticamente la reiterazione del sequestro se il primo è stato annullato per ragioni meramente formali.
  • In casi analoghi è essenziale documentare con chiarezza sia la condotta concreta contestata sia la corretta qualificazione soggettiva dell'agente pubblico; in assenza di questi presupposti il sequestro probatorio può essere annullato.

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