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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23350/2025 del 23/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per reati concorsuali e di droga. Si deduce violazione dell'art. 309, comma 5, c.p.p. per mancata trasmissione al Tribunale dei verbali degli interrogatori preventivi e di garanzia resi dai coindagati, i quali avrebbero contenuto elementi sopravvenuti favorevoli al ricorrente; si censura inoltre la motivazione ritenuta contraddittoria e illogica nella parte in cui il Tribunale ha affermato che sarebbe stato onere della difesa indicare gli elementi favorevoli presenti negli atti non trasmessi, e si contesta la confusione tra interrogatorio preventivo e di garanzia

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha interpretato l'art. 309, comma 5, c.p.p. (modificato dalla legge n.114/2024) come obbligo di trasmettere al Tribunale, a prescindere dal contenuto, soltanto le dichiarazioni rese dall'indagato ai sensi dell'art. 291, comma 1‑quater (interrogatorio preventivo). Le dichiarazioni rese dai coindagati non rientrano nella trasmissione automatica salvo che contengano specifici elementi oggettivi favorevoli all'indagato; in tal caso devono essere trasmessi. La Corte ha confermato che l'onere della parte che lamenta omissioni è di allegare e specificare i dati fattuali favorevoli ricavabili dagli atti mancanti. Per queste ragioni l'ordinanza impugnata è stata ritenuta legittima e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 309, comma 5, cod. proc. pen.

    "in ogni caso" vanno trasmesse "le dichiarazioni rese dalla persona sottoposta ad indagini ai sensi dell'art. 291, comma 1-quater"

    Obbligo di trasmissione automatica al tribunale per il riesame delle dichiarazioni rese dall'indagato nell'interrogatorio preventivo; tale obbligo non si estende automaticamente alle dichiarazioni di altri coindagati salvo che contengano elementi oggettivamente favorevoli all'indagato.

  • art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen.

    Prevede l'interrogatorio preventivo dell'indagato prima dell'adozione della misura cautelare (salvo esigenze cautelari tassative): le dichiarazioni così rese devono essere valutate dal giudice e trasmesse al tribunale per il riesame.

  • art. 292, comma 2-ter, cod. proc. pen.

    Introduce una causa autonoma di nullità dell'ordinanza cautelare ove manchi la specifica valutazione delle dichiarazioni rese dall'indagato nell'interrogatorio preventivo; la sanzione è riferita alle omissioni relative alle dichiarazioni dell'indagato e non a quelle dei coindagati.

  • art. 274, comma 1, lett. a), b), c), cod. proc. pen.

    Indica le esigenze cautelari che possono giustificare l'adozione della misura "a sorpresa", costituendo eccezioni al regime dell'interrogatorio preventivo.

  • art. 407, comma 2, lett. a) e art. 362, comma 1-ter, cod. proc. pen.

    Richiamati come riferimenti a delitti per i quali possono operare deroghe al contraddittorio anticipato previsto dall'art. 291, comma 1-quater.

  • artt. 110, 629, commi primo e secondo, 416-bis.1 cod. pen. e art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Norme penali riferite ai reati per cui è stata disposta la custodia cautelare (concorso in reato, violenza privata/estorsione, fattispecie associative aggravate, norme sul traffico di stupefacenti).

Massime di principio

  • L'obbligo di trasmissione automatica degli atti al giudice del riesame riguarda, di regola, le dichiarazioni rese dall'indagato nell'interrogatorio preventivo (art. 291(1-quater)); non include automaticamente gli interrogatori dei coindagati.
  • I verbali degli interrogatori dei coindagati devono essere trasmessi solo se contengono elementi oggettivi sopravvenuti favorevoli all'indagato (non meri contenuti difensivi o nuove contestazioni).
  • La parte che denuncia la mancata trasmissione di atti ha l'onere di indicare con precisione quali siano i dati fattuali favorevoli contenuti negli atti mancanti e come tali elementi incidano sui presupposti della misura cautelare.
  • L'omessa specifica valutazione delle dichiarazioni rese dall'indagato nell'interrogatorio preventivo può comportare nullità dell'ordinanza cautelare (art. 292(2-ter)), mentre l'omissione di verbali dei coindagati non comporta automaticamente la stessa sanzione.
  • Non è decisiva, per l'obbligo di trasmissione, la distinzione tra interrogatorio preventivo e interrogatorio di garanzia: ciò che conta è se l'atto contiene elementi oggettivamente favorevoli all'indagato.
  • Per la difesa è essenziale documentare e motivare, già nel ricorso, quali elementi favorevoli emergono dagli atti non trasmessi per avere possibilità di successo nel riesame o in sede di impugnazione.

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