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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10632/2025 del 23/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (università)

La controversia

L'Università aveva chiesto l'ammissione al passivo del fallimento di un'associazione sportiva dilettantistica per un credito di euro 6.394.604,75, poi ridotto in opposizione a euro 6.083.649,19, sostenendo che somme erogate tra il 2004 e il 2010 in base a una convenzione del 15.10.2004 non erano state rendicontate e dovevano essere restituite. Il giudice delegato aveva negato l'ammissione per difetto di adeguata dimostrazione del credito; il Tribunale, in sede di opposizione allo stato passivo, aveva invece ritenuto che l'ente fosse tenuto a rendicontare tutte le somme ricevute dall'Università, aveva considerato accertato l'ammontare delle erogazioni e della parte già rendicontata, e aveva ammesso il credito residuo in chirografo. Il curatore ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) difetto di giurisdizione, assumendo che la questione implicasse una pronuncia sulla validità/efficacia o sulla risoluzione della convenzione, riservata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; 2) violazione degli artt. 1419, 1372 e 2033 c.c., sostenendo che il Tribunale avrebbe implicitamente dichiarato la nullità parziale della convenzione, integrato la clausola con norme imperative, ravvisato una risoluzione per inadempimento e configurato un indebito oggettivo senza domanda dell'Università; 3) nullità del decreto per violazione dell'art. 135, ult. co., c.p.c. e dell'art. 99 l.fall., nonché per motivazione apparente e incomprensibile. La Corte ha ritenuto i motivi connessi ma infondati e ha rilevato anche carenze di specificità e autosufficienza del ricorso, specie quanto alla mancata trascrizione/individuazione della convenzione. Ha escluso che il Tribunale avesse negato validità alla convenzione: il giudice di merito aveva semplicemente interpretato l'accordo nel senso di un obbligo di rendicontazione ampio, e tale interpretazione di fatto non era censurata in modo ammissibile. Ha inoltre affermato che, in materia di accordi sostitutivi di provvedimento amministrativo, il giudice ordinario conserva giurisdizione sulle sole controversie patrimoniali "a valle" dell'accordo, non investenti la formazione o l'esercizio di poteri autoritativi. Conclusione: ricorso rigettato; nessuna pronuncia sulle spese per mancata difesa dell'intimata; disposto l'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del curatore fallimentare. Ha ritenuto che la decisione del Tribunale si fondasse su una mera interpretazione della convenzione del 15.10.2004, interpretazione qualificata come apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non efficacemente censurato. Ha escluso il difetto di giurisdizione, perché la controversia riguardava solo un profilo patrimoniale successivo all'accordo e non la sua conclusione o l'esercizio di poteri autoritativi. Ha inoltre rilevato la genericità e la non autosufficienza delle censure, soprattutto per la mancata adeguata indicazione del contenuto della convenzione. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché l'Università non ha svolto difese in cassazione. È stato infine posto a carico del ricorrente l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, 1° co., nn. 1, 3 e 4, c.p.c.

    Sono i parametri formali invocati per denunciare difetto di giurisdizione, violazione di legge e nullità della sentenza; la Corte ha ritenuto le censure non specifiche e non correlate alla ratio decidendi.

  • art. 366, 1° co., nn. 4 e 6, c.p.c.

    L'onere di specificità e autosufficienza del ricorso impone di indicare puntualmente le norme violate e di riportare il contenuto degli atti rilevanti; la mancata trascrizione adeguata della convenzione rende le censure inammissibilmente generiche.

  • art. 133, 1° co., lett. a), d.lgs. n. 104 del 2010 (c.p.a.)

    La giurisdizione esclusiva amministrativa riguarda la formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi sostitutivi, ma non le controversie meramente patrimoniali sorte a valle dell'accordo.

  • art. 11, L. n. 241/1990

    La convenzione richiamata dal ricorrente è qualificata come accordo sostitutivo di provvedimento amministrativo; ciò non sposta però al giudice amministrativo le sole questioni patrimoniali successive.

  • art. 1419, 2° co., c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità parziale e l'integrazione della clausola, ma la censura è stata respinta perché non si confrontava con la reale ratio della decisione.

  • art. 1372 c.c.

    Invocato per sostenere che il Tribunale avesse inciso sull'efficacia vincolante del contratto; la Corte ha escluso che vi fosse stata una pronuncia di inefficacia o risoluzione.

  • art. 2033 c.c.

    Invocato dal ricorrente per contestare la configurazione di un indebito oggettivo; la Corte ha ritenuto la censura non pertinente rispetto alla decisione impugnata.

  • art. 135, ult. co., c.p.c.

    Richiamato per dedurre la nullità del decreto per motivazione; la Corte ha escluso il vizio, reputando la motivazione sintetica ma congrua.

  • art. 99, 11° co., l.fall.

    Norma richiamata nel motivo di nullità del decreto; la Corte non ha ravvisato alcuna violazione decisiva.

  • art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ha giustificato l'attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, 1° co. bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato come base del contributo unificato da versare per la stessa impugnazione.

  • art. 374, 1° co., c.p.c.

    La Corte osserva che non ricorrevano i presupposti per la rimessione alle Sezioni Unite, perché il dedotto difetto di giurisdizione era insussistente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura di violazione di legge o di nullità della sentenza deve essere specifica, autosufficiente e strettamente correlata alla ratio decidendi; censure generiche o fondate su una ricostruzione non dimostrata del contenuto contrattuale sono inammissibili o comunque infondate.
  • L'interpretazione di un contratto o di una convenzione è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione può essere sindacata solo per violazione dei canoni ermeneutici o per omesso esame di un fatto decisivo, non mediante una diversa lettura del testo contrattuale.
  • La giurisdizione esclusiva amministrativa sugli accordi sostitutivi o integrativi copre le controversie sulla formazione, conclusione ed esecuzione dell'accordo, ma non le liti puramente patrimoniali sorte a valle, che restano devolute al giudice ordinario.
  • Una motivazione sintetica non è di per sé apparente o nulla se consente di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e se la decisione non presenta anomalie motivazionali rilevanti.
  • Chi deduce in cassazione la nullità di una pronuncia per errata applicazione di norme contrattuali deve indicare esattamente le disposizioni violate, il loro contenuto precettivo e il punto della decisione in contrasto con esse.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniGiurisdizione
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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