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Circolare

Circolare numero 37 del 17-2-1998

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la nuova disciplina degli sgravi contributivi per il Mezzogiorno introdotta dalla legge 449/1997, che sostituisce il precedente regime cessato al 30 novembre 1997. Vengono definiti ambito territoriale, imprese e lavoratori beneficiari, misura e modalità di fruizione del contributo capitario, esclusioni e limitazioni per alcuni settori, regole di cumulo con gli aiuti di Stato "de minimis" e condizioni di compatibilità con altre agevolazioni. Sono inoltre fornite istruzioni operative per l’esposizione nei modelli DM10/2 e per la regolarizzazione dei periodi pregressi.

Nuova disciplina degli sgravi per il Mezzogiorno ex art. 4, commi 17-21, L. 449/1997

Nuova disciplina degli sgravi per il Mezzogiorno ex art. 4, commi 17-21, L. 449/1997

La circolare fornisce le prime istruzioni applicative sulla nuova disciplina degli sgravi contributivi per il Mezzogiorno introdotta dall’art. 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il provvedimento sostituisce il precedente regime di sgravi degli oneri sociali cessato il 30 novembre 1997 e definisce un sistema di contributo capitario, con regole differenziate per alcuni settori economici e con vincoli derivanti dalla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato.

Contesto normativo e ambito temporale

La legge n. 449/1997, pubblicata sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 1997, contiene all’art. 4, commi da 1 a 16, misure fiscali per le medie e piccole imprese e, ai commi 17 e seguenti, una nuova disciplina degli sgravi per il Mezzogiorno.

Il nuovo regime decorre dal 1 dicembre 1997 e si applica fino al 31 dicembre 1999. La circolare evidenzia che la disciplina è coerente con gli orientamenti dell’Unione europea e mira a sostenere i lavoratori a più basso reddito e i settori meno esposti alla concorrenza.

Ambito territoriale di applicazione

Il beneficio riguarda le imprese che svolgono attività nei territori del Mezzogiorno individuati dalla norma, cioè:

  • Campania
  • Basilicata
  • Puglia
  • Calabria
  • Sicilia
  • Sardegna

Per lo sgravio incentivante dei nuovi assunti, la legge richiama anche Abruzzo e Molise.

Restano escluse dal nuovo beneficio, rispetto alla disciplina vigente al 30 novembre 1997, le imprese operanti nei territori di Venezia insulare, delle isole della laguna e del centro storico di Chioggia di cui all’art. 5-bis della legge n. 206/1995.

Imprese destinatarie del contributo capitario

Il contributo capitario spetta alle imprese già beneficiarie dello sgravio unico previsto dal decreto interministeriale 5 agosto 1994, richiamato dalla legge n. 30/1997. La circolare indica, in via generale, i seguenti settori di attività:

  • imprese industriali e artigiane dei settori estrattivo, manifatturiero, energia elettrica, gas e acqua
  • edilizia, comprese costruzioni e installazioni per l’edilizia
  • trasporti e attività ausiliarie, terrestri, marittime e per via d’acqua
  • comunicazioni
  • pesca e spettacolo, con riferimento alla produzione e distribuzione cinematografica e video e all’attività radiotelevisiva
  • altre attività dello spettacolo e altre attività sportive
  • lavanderie industriali
  • imprese alberghiere e complessi turistico-ricettivi all’aria aperta
  • imprese fornitrici di servizi a sostegno delle attività produttive nel Mezzogiorno ai sensi della legge n. 64/1986
  • imprese di produzione di servizi di natura industriale, inquadrate nel ramo terziario con codice di autorizzazione "8Z"
  • cooperative di produzione e lavoro ex DPR n. 602/1970, per i soci lavoratori; per i dipendenti, limitatamente alle attività rientranti nelle tipologie richiamate

La circolare precisa che, per le cooperative della piccola pesca disciplinate dalla legge n. 250/1958, sono in corso approfondimenti e, allo stato, lo sgravio non deve essere applicato.

Lavoratori interessati e requisito reddituale

Il beneficio spetta per i lavoratori occupati alla data del 1 dicembre 1997 che, nell’anno solare precedente, abbiano avuto una retribuzione imponibile ai fini contributivi pensionistici non superiore a lire 36.000.000 annue.

Ai fini della verifica del requisito reddituale:

  • la retribuzione va desunta dai modelli 01/M o da documentazione equivalente
  • per il mese di dicembre 1997 si assume la retribuzione 1996
  • per gli anni 1998 e 1999 si considerano, rispettivamente, le retribuzioni denunciate per il 1997 e il 1998
  • per i lavoratori part-time vale la retribuzione effettivamente denunciata ai fini pensionistici
  • se la retribuzione non riguarda l’intero anno, il limite di lire 36.000.000 va riproporzionato ai mesi interessati
  • in caso di attività prestata presso più datori di lavoro, le retribuzioni denunciate sui diversi modelli 01/M devono essere sommate
  • per i soci lavoratori delle cooperative che versano contributi su imponibile convenzionale, conta la retribuzione risultante dai modelli 01/M dell’anno di riferimento

La circolare riconosce il beneficio anche per i lavoratori assunti successivamente al 1 dicembre 1997 per effetto di turn-over, intendendosi per tale il reintegro di lavoratori dimissionari, licenziati per raggiungimento dei requisiti pensionistici o temporaneamente sospesi per gravidanza e puerperio, servizio militare o cariche pubbliche, purché il lavoratore sostituito fosse occupato al 1 dicembre 1997 e destinatario dello sgravio capitario. In caso di licenziamento per cause diverse, lo sgravio può spettare per assunzioni destinate a reintegrare lavoratori già in forza al 1 dicembre 1997 e licenziati da oltre 12 mesi.

Misura del beneficio e modalità di corresponsione

Il contributo capitario è riconosciuto per ciascun lavoratore nella misura annua di:

  • lire 1.600.000 fino al 31 dicembre 1998
  • lire 1.050.000 per il 1999

La corresponsione avviene in quote mensili fisse, fino a un massimo di 12:

  • per il 1997: lire 133.333 mensili per ciascun lavoratore
  • per il 1998: lire 133.333 mensili per 12 mensilità
  • per il 1999: lire 87.500 mensili per 12 mensilità

L’impresa opera il conguaglio con i contributi mensilmente dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali INPS, fino a concorrenza dell’importo dovuto per ciascun lavoratore. Il conguaglio riguarda complessivamente la contribuzione dovuta all’INPS, sia a carico del lavoratore sia a carico del datore di lavoro. In caso di incapienza non è ammessa compensazione tra lavoratori diversi o tra mesi diversi per il medesimo lavoratore.

La circolare specifica inoltre che alcune contribuzioni non rientrano nel coacervo compensabile, tra cui:

  • asili nido (0,10%)
  • contributo assistenza orfani (0,16%)
  • quota GESCAL (0,35%)
  • contributo contro la disoccupazione devoluto ai fondi di rotazione (0,30%)
  • assistenza malattia ai pensionati (0,20%)
  • assistenza antitubercolare devoluta al SSN e contributi ordinari e di solidarietà SSN (1,66%) per il periodo di vigenza della norma

Lavoratori con orario ridotto e riproporzionamento

Il beneficio è riconoscibile anche in rapporto al rispetto dell’orario di lavoro, purché siano rispettate le previsioni della contrattazione collettiva.

Per alcune categorie il contributo è modulato in relazione all’entità della prestazione lavorativa:

  • per i lavoratori a tempo parziale, compresi i soci lavoratori di cooperative con rapporto part-time, il contributo spetta in misura proporzionale alle ore previste dal contratto rispetto all’orario pieno
  • per i soci lavoratori che versano contributi per periodi medi di occupazione mensili inferiori a 26 giornate, il contributo spetta in misura proporzionalmente ridotta
  • per i lavoratori dei settori di cui all’art. 5, comma 17, lettere a) e f), della legge n. 863/1984, occupati per non più di quattro ore giornaliere e senza contratto part-time, il contributo va riproporzionato rispetto all’orario di lavoro pieno

Esclusioni dal beneficio

Sono esclusi dal contributo capitario, ex comma 17, i dipendenti delle imprese dei settori:

  • costruzioni navali
  • carbone e acciaio disciplinati dal Trattato CECA

Per le costruzioni navali, la circolare richiama in particolare le imprese classificate nei seguenti settori ISTAT e codici INPS:

  • cantieri navali per costruzioni metalliche, codice ISTAT 35.11.1, CSC 1/4.06.71
  • cantieri navali per costruzioni non metalliche, codice ISTAT 35.11.2, CSC 1/4.03.10

Per i settori CECA la circolare riporta, a titolo esemplificativo, le attività riconducibili ai prodotti siderurgici e ai prodotti combustibili, rinviando all’allegato con l’elenco dei prodotti del carbone e dell’acciaio.

Limitazioni per fibre sintetiche e settore automobilistico

Le imprese del settore fibre sintetiche e del settore automobilistico possono ottenere il contributo capitario alle stesse condizioni previste dai commi 17 e 18, ma con un limite complessivo annuo di 50.000 ECU per azienda.

Sono ricompresi i seguenti settori con codici ISTAT e CSC INPS indicati dalla circolare:

  • fibre sintetiche e artificiali, codice ISTAT 24.7.0, CSC 1/4.09.35
  • fabbricazione di autoveicoli, codice ISTAT 34.10.0, CSC 1/4.06.65
  • fabbricazione di rimorchi e semirimorchi, codice ISTAT 34.20.0, CSC 1/4.06.66
  • fabbricazione di parti e accessori per autoveicoli e loro motori, codice ISTAT 34.30.0, CSC 1/4.06.67

La definizione comunitaria di settore automobilistico comprende progettazione, fabbricazione e assemblaggio di autoveicoli, motori e moduli o sottosistemi, effettuati direttamente dal costruttore o da un fornitore di componenti di primo livello nell’ambito di un progetto globale. Sono escluse talune produzioni, come auto da corsa, veicoli non destinati alla circolazione stradale, motocicli, rimorchi, trattori agricoli e forestali, roulotte, veicoli speciali e mezzi militari destinati agli eserciti.

Regola del "de minimis" e adempimenti dichiarativi

Il contributo capitario per fibre sintetiche e automotive rientra nella disciplina comunitaria degli aiuti "de minimis". Di conseguenza:

  • nel triennio decorrente dal primo aiuto de minimis, l’impresa non può ricevere aiuti nazionali, regionali o locali complessivamente superiori a 100.000 ECU
  • nel limite rientrano gli aiuti pubblici concessi in base alla regola de minimis, qualunque sia la forma o l’obiettivo, salvo gli aiuti all’esportazione
  • non si computano nel limite gli altri aiuti concessi in base a regimi autorizzati dalla Comunità

Per fruire del beneficio, l’impresa deve presentare all’INPS una dichiarazione ai sensi della legge n. 15/1968, attestante che nel triennio considerato non sono stati percepiti aiuti eccedenti il limite de minimis e indicando gli aiuti ricevuti, così da consentire all’INPS di determinare la soglia residua spettante.

Condizioni di legittimità e compatibilità con altre agevolazioni

Il comma 20 richiama il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 9, 10, 12 e 13 dell’art. 6 del DL n. 338/1989, convertito nella legge n. 389/1989, relative alle condizioni per accedere agli sgravi degli oneri sociali. È richiamata anche la norma interpretativa dell’art. 1 della legge n. 389/1989 dettata dall’art. 2, comma 25, della legge n. 549/1995.

Restano salve le disposizioni dell’art. 5 del DL n. 510/1996, convertito dalla legge n. 608/1996 e modificato dalla legge n. 196/1997, per le imprese che abbiano recepito o recepiscano accordi provinciali di riallineamento retributivo.

La concessione del contributo è alternativa a ogni altra agevolazione sulle contribuzioni previdenziali e assistenziali, salvo la fiscalizzazione degli oneri sociali. È invece compatibile con la riduzione degli oneri contributivi per le imprese edili, anche in economia, prevista dall’art. 29 del DL n. 244/1994, convertito nella legge n. 341/1995, come prorogato dal DM 13 febbraio 1997.

Comma 21: sgravio incentivante per nuovi assunti

La circolare segnala che, in relazione allo sgravio incentivante annuale previsto dall’art. 14 della legge n. 183/1976 per i nuovi assunti, il comma 21 dell’art. 4 richiede la preventiva autorizzazione comunitaria ai sensi dell’art. 93.3 del Trattato CE. Fino a tale autorizzazione, lo sgravio non può essere applicato.

Sgravio totale decennale ex art. 14 L. 183/1976

Per le aziende già destinatarie dello sgravio totale ex art. 14 della legge n. 183/1976, cessato come regime generale al 30 novembre 1991, continua ad applicarsi solo per i lavoratori per i quali il beneficio era già in godimento prima del 1 dicembre 1991. In tali casi lo sgravio prosegue per un decennio dalla data di assunzione del singolo lavoratore. Per questi dipendenti non può trovare applicazione il nuovo sgravio capitario.

Istruzioni operative per il modello DM10/2

Le imprese operanti nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sardegna, già beneficiarie dello sgravio generale, devono continuare a utilizzare il rigo "45" del quadro D del modello DM10/2 per esporre il nuovo beneficio.

Devono inoltre indicare nei quadri B-C o negli spazi in bianco del modello il numero dei lavoratori interessati, utilizzando i seguenti codici:

  • "S45O" per i lavoratori con sgravio capitario spettante in misura intera
  • "S45P" per i lavoratori con sgravio capitario spettante in misura ridotta

Per le imprese dei settori automobilistico e fibre sintetiche, il conguaglio va effettuato in un rigo in bianco del quadro D, preceduto dalla dicitura "SGRAVIO CAPITARIO DE MINIMIS L.449/97" e dal codice "L350".

Regolarizzazione dei periodi pregressi e restituzione di sgravi indebitamente fruiti

Le imprese che per dicembre 1997 e gennaio 1998 non abbiano conguagliato gli importi spettanti, o li abbiano conguagliati in misura inferiore, possono recuperare le somme dovute con una denuncia contributiva riferita ai periodi gennaio, febbraio o marzo 1998.

Le modalità indicate sono le seguenti:

  • per gli arretrati dello sgravio capitario ex comma 17, si utilizza il codice "L352" con la dicitura "ARR. SGRAVIO CAPITARIO L.449/97"
  • per gli arretrati del contributo de minimis, si utilizza il codice "L351" con la dicitura "ARRETRATI SGRAVIO CAPITARIO DE MINIMIS L.449/97"

Se per dicembre 1997 e gennaio 1998 sono stati conguagliati sgravi non più spettanti o in misura superiore al dovuto, l’impresa deve restituirli con interessi al tasso legale, utilizzando le denunce DM10/2 relative ai periodi gennaio, febbraio, marzo o aprile 1998. L’importo degli sgravi indebiti va indicato con il codice "M195" e la dicitura "DIFF. SGRAVI ART. 4 L.449/97"; gli interessi vanno indicati con il codice "Q900" e la dicitura "ONERI ACCESSORI".

Allegati e precisazioni finali

La circolare richiama un allegato con l’elenco delle attività del carbone e dell’acciaio di cui all’art. 81 del Trattato CECA e un allegato con la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato all’industria automobilistica. Tra le precisazioni finali si segnala il rinvio al tasso di cambio ECU-lira vigente all’ultimo giorno del mese di denuncia contributiva e la menzione dei tassi al 31 dicembre 1997 e al 30 gennaio 1998.

Punti principali

Nuovo regime e ambito generale

La legge 449/1997 introduce, dal 1 dicembre 1997 al 31 dicembre 1999, un contributo capitario per le imprese già beneficiarie dello sgravio generale nel Mezzogiorno. Il beneficio riguarda le attività svolte nelle regioni Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna, con estensione, per lo sgravio incentivante dei nuovi assunti, anche ad Abruzzo e Molise. La circolare chiarisce che il nuovo regime si applica indipendentemente dalla dimensione dell’impresa, nonostante il richiamo formale agli incentivi alle medie e piccole imprese.

Imprese e lavoratori beneficiari

Il contributo spetta alle imprese già rientranti nello sgravio unico del decreto interministeriale 5 agosto 1994, operanti nei principali settori industriali, artigiani, dei trasporti, comunicazioni, spettacolo, alberghi, servizi industriali e cooperative di produzione e lavoro. Per i lavoratori, il requisito è l’occupazione alla data del 1 dicembre 1997 e una retribuzione imponibile pensionistica annua non superiore a lire 36.000.000 nell’anno solare precedente, ricavata dai modelli 01/M o documenti equivalenti.

Misura del contributo e modalità di conguaglio

Il contributo capitario è pari a lire 1.600.000 annue per lavoratore fino al 31 dicembre 1998 e a lire 1.050.000 per il 1999, con erogazione in quote mensili fino a 12. L’impresa compensa il beneficio con i contributi dovuti all’INPS, sia a carico lavoratore sia a carico datore di lavoro, senza compensazioni tra lavoratori diversi o tra mesi diversi in caso di incapienza. Sono previste riduzioni proporzionali per il part-time, per i soci lavoratori con occupazione media inferiore a 26 giornate e per specifiche fattispecie di orario ridotto.

Esclusioni, limitazioni e regole comunitarie

Sono esclusi i dipendenti delle imprese delle costruzioni navali e dei settori CECA carbone e acciaio. Per i settori fibre sintetiche e automotive il beneficio è ammesso ma nei limiti del regime "de minimis", con tetto massimo di 50.000 ECU annui e 100.000 ECU complessivi nel triennio per impresa, salvo altri aiuti autorizzati dalla Comunità. La circolare richiede apposita dichiarazione all’INPS sugli aiuti ricevuti e sul rispetto dei limiti comunitari.

Condizioni ulteriori, compatibilità e istruzioni operative

Il beneficio è subordinato al rispetto delle condizioni dell’art. 6 della legge 389/1989 e delle norme sul riallineamento retributivo. È alternativo ad altre agevolazioni contributive, salvo la fiscalizzazione degli oneri sociali, ma resta compatibile con la riduzione degli oneri contributivi per le imprese edili. La circolare fornisce istruzioni per l’uso dei codici nel DM10/2 (tra cui S45O, S45P, L350, L351, L352, M195 e Q900), per il recupero degli arretrati di dicembre 1997 e gennaio 1998 e per la restituzione di sgravi non spettanti.

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