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Ordinanza

Ordinanza n. 2497/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'annullamento del decreto del 1° aprile 1994 di annullamento del nulla osta sindacale riferito alla concessione edilizia n.194 rilasciata in data 30/06/1987 e per l'annullamento dell'ordinanza del sindaco prot.n.10363 del 27 settembre 1994.

Giustizia amministrativa199413628

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto di perenzione del ricorso e, nel giudizio originario, annullamento ministeriale del nulla osta sindacale e annullamento comunale della concessione edilizia

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (erede del ricorrente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente originario aveva impugnato il decreto ministeriale del 1° aprile 1994, con cui era stato annullato il nulla osta sindacale relativo alla concessione edilizia n. 194 del 30 giugno 1987, nonché il conseguente provvedimento del Sindaco di Terzigno del 27 settembre 1994, con cui era stata annullata la concessione edilizia. Il ricorso era stato dichiarato perento con decreto del Presidente della Sezione n. 2275 del 14 aprile 2011, per mancata presentazione dell'istanza di fissazione prevista dall'art. 9, comma 2, della legge n. 205/2000. L'erede del ricorrente originario ha proposto opposizione al decreto di perenzione, deducendo di avere conosciuto il provvedimento soltanto il 23 gennaio 2026 e che il difensore del dante causa era deceduto il 26 febbraio 1996. Ne conseguiva, secondo l'opponente, l'automatica interruzione del processo dalla data del decesso del procuratore, con impossibilità di dichiarare validamente la perenzione.

La decisione

Il TAR ha accolto l'opposizione. Ha ritenuto tempestiva l'opposizione, poiché l'affermazione dell'erede circa la conoscenza del decreto di perenzione in data 23 gennaio 2026 non era smentita da elementi contrari. Ha inoltre ritenuto provato, mediante certificato di morte, il decesso del difensore il 26 febbraio 1996. Applicando l'art. 301 c.p.c., richiamato dall'art. 79 c.p.a., il Collegio ha affermato che la morte del procuratore della parte costituita determina l'automatica interruzione del processo dal giorno in cui si verifica. Poiché il processo doveva considerarsi interrotto quando fu pronunciato il decreto di perenzione, quest'ultimo è stato revocato. Il ricorso è stato reinscritto a ruolo e la trattazione è stata fissata all'udienza pubblica del 15 dicembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 2, legge 21 luglio 2000, n. 205

    istanza di fissazione prevista dall’articolo 9, comma 2, della legge 21 luglio 2000, n. 205

    La mancata presentazione dell'istanza di fissazione aveva determinato la dichiarazione di perenzione, ma la perenzione non poteva essere validamente dichiarata poiché il processo era già interrotto per il decesso del difensore.

  • art. 301 c.p.c.

    la morte del procuratore della parte costituita determina l’automatica interruzione del processo dal giorno in cui si è verificata

    La morte del procuratore della parte costituita produce automaticamente l'interruzione del processo dalla data dell'evento.

  • art. 79 c.p.a.

    applicabile al processo amministrativo per il richiamo operato dall’articolo 79 c.p.a.

    La disciplina dell'interruzione prevista dal codice di procedura civile si applica al processo amministrativo nei limiti del richiamo operato dal codice del processo amministrativo.

Massime di principio

  • La morte del procuratore della parte costituita determina, ai sensi dell'art. 301 c.p.c. applicabile al processo amministrativo tramite l'art. 79 c.p.a., l'automatica interruzione del processo dal giorno in cui l'evento si verifica.
  • Non può essere validamente pronunciata la perenzione di un processo che, alla data della pronuncia, doveva considerarsi già interrotto per il decesso del difensore della parte costituita.
  • L'opposizione al decreto di perenzione è tempestiva quando la dedotta data di conoscenza del decreto da parte dell'opponente non risulti smentita da elementi probatori contrari; accertata l'interruzione anteriore, il decreto di perenzione deve essere revocato e la causa reinscritta a ruolo.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTermini del procedimento

Testo integrale

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