Risoluzione n. 5 del 19/01/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Risoluzione n. 5 del 18 gennaio 2007 dichiara inammissibile l’interpello del CAF Alfa Srl per carenza di interesse diretto, ma chiarisce comunque che la trasmissione telematica dei corrispettivi non sostituisce in generale l’obbligo di scontrino o ricevuta fiscale, salvo il regime della grande distribuzione; inoltre, per effetto della legge finanziaria 2007, l’entrata in vigore delle nuove disposizioni è rinviata a successivo provvedimento dell’Agenzia.
Interpello su trasmissione telematica dei corrispettivi e scontrini/ricevute fiscali
Trasmissione telematica dei corrispettivi e certificazione fiscale
La Risoluzione n. 5 del 18 gennaio 2007 dell’Agenzia delle Entrate interviene in materia di trasmissione telematica dei corrispettivi introdotta dal decreto legge 4 luglio 2006, n. 223. Il documento affronta sia l’ammissibilità dell’istanza di interpello presentata dal CAF Alfa Srl, sia il rapporto tra comunicazione telematica dei corrispettivi e obblighi di certificazione fiscale mediante scontrino o ricevuta.
Quesito prospettato dal contribuente
Il CAF Alfa Srl, nell’interesse delle imprese commerciali assistite e delle associate all’Associazione Commercianti della Provincia di ..., chiede se, dal 1 gennaio 2007, i soggetti che effettuano la trasmissione telematica dei corrispettivi siano esonerati dall’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi con emissione di scontrino o ricevuta fiscale.
L’istante sostiene che la formulazione originaria dell’articolo 37, comma 35, del D.L. n. 223 del 2006, che prevedeva la soppressione dell’obbligo di certificazione fiscale dal 1 gennaio 2007, sarebbe stata superata dalla legge di conversione, ma ritiene comunque che l’effetto sostitutivo permanga per tutti i soggetti di cui al comma 33, salvo l’obbligo di fattura su richiesta del cliente. Richiama inoltre la disciplina di cui all’articolo 1, commi 429 e seguenti, della legge n. 311 del 2004 sulla grande distribuzione.
Inammissibilità dell’interpello
L’Agenzia delle Entrate dichiara l’istanza inammissibile perché presentata da un soggetto privo di interesse personale e diretto. Il quesito riguarda infatti la posizione fiscale delle imprese commerciali assistite dal CAF, e non una situazione concreta e personale del contribuente istante.
L’Amministrazione richiama l’articolo 11, comma 1, della legge n. 212 del 2000, gli articoli 1 e 3 del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209, e la circolare n. 50/E del 31 maggio 2001, precisando che possono presentare interpello, oltre al contribuente, solo i soggetti obbligati per legge a porre in essere adempimenti tributari per conto dello stesso. Sono invece esclusi i soggetti portatori di interessi diffusi che vogliano conoscere l’interpretazione di norme applicabili ai propri associati.
Esame nel merito in via di consulenza giuridica
Pur dichiarando l’inammissibilità, l’Agenzia ritiene opportuno esaminare comunque la questione, precisando che il parere reso non produce gli effetti tipici dell’interpello di cui all’articolo 11, commi 2 e 3, della legge n. 212 del 2000, ma si colloca nell’ambito della consulenza giuridica ai sensi della circolare n. 99/E del 18 maggio 2000.
Quadro normativo sulla trasmissione telematica dei corrispettivi
L’articolo 37, commi da 33 a 37, del D.L. n. 223 del 2006 prevede, per i soggetti che svolgono attività di commercio al minuto e assimilate in locali aperti al pubblico di cui all’articolo 22 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, l’obbligo di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate l’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate.
Il testo originario è stato modificato dall’articolo 2, comma 30, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha riscritto l’ultimo periodo del comma 34. La nuova formulazione stabilisce che restano fermi:
- gli obblighi di certificazione fiscale dei corrispettivi previsti dall’articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dal d.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696;
- l’obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente;
- la sola eccezione per i soggetti indicati all’articolo 1, commi da 429 a 430-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
In base a tale modifica, la trasmissione telematica dei corrispettivi non sostituisce, in linea generale, l’obbligo di scontrino o ricevuta fiscale per tutti i contribuenti interessati.
Eccezione per la grande distribuzione commerciale
L’unica eccezione espressamente richiamata riguarda le imprese della grande distribuzione commerciale di cui al comma 430 della legge n. 311 del 2004, definite come aziende distributive che operano con esercizi commerciali di media e grande struttura di vendita aventi:
- superficie superiore a 150 metri quadri nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti;
- superficie superiore a 250 metri quadri nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.
L’Agenzia richiama anche la circolare n. 8/E del 23 febbraio 2006, secondo cui il concetto di grande distribuzione presuppone un’attività destinata a un’ampia platea di clienti, svolta in più punti vendita di grande dimensione dislocati sul territorio.
Per le imprese della grande distribuzione, purché dotate di più punti vendita di adeguate dimensioni, la comunicazione dei corrispettivi sostituisce anche l’obbligo di emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale, restando fermo l’obbligo di fattura su richiesta del cliente.
Effetti della legge finanziaria 2007
Il quadro normativo viene ulteriormente modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, che con l’articolo 1, comma 327, sostituisce il comma 37 dell’articolo 37 del D.L. n. 223 del 2006. La nuova disposizione prevede che l’efficacia dei commi 33, 34 e 35 decorra dalla data progressivamente individuata, per singole categorie di contribuenti, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate da adottare entro il 1 giugno 2008.
Di conseguenza, le disposizioni non entrano in vigore dal 1 gennaio 2007, come originariamente previsto, e i soggetti che svolgono attività di commercio al minuto e assimilate in locali aperti al pubblico non sono ancora obbligati alla trasmissione telematica dei corrispettivi alla data della risoluzione.
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