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Risoluzione

Risoluzione n. 4 del 17/01/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che le agevolazioni per l’acquisto di veicoli destinati a persone disabili spettano solo se il veicolo è intestato al disabile oppure al familiare del quale il disabile è fiscalmente a carico. Nel caso esaminato, la cointestazione derivante dalla comunione dei beni tra coniugi non consente di riconoscere il beneficio se il veicolo è intestato alla madre del disabile, che è fiscalmente a carico del marito.

Agevolazioni fiscali auto per disabili e intestazione del veicolo

Agevolazioni auto per disabili e requisito dell’intestazione del veicolo

La risoluzione esamina se possano spettare le agevolazioni fiscali per l’acquisto di un veicolo destinato alla locomozione di un soggetto disabile quando l’auto è acquistata dalla madre del disabile, in regime di comunione dei beni con il coniuge. L’Agenzia conclude negativamente, ribadendo che le norme agevolative richiedono un’intestazione del mezzo in capo al disabile oppure al familiare del quale il disabile risulti fiscalmente a carico.

Quesito sottoposto e soluzione prospettata dall’ufficio

L’Ufficio Alfa chiede se sia possibile riconoscere le agevolazioni fiscali previste per i soggetti disabili per un veicolo acquistato dalla madre di un soggetto disabile. Nel caso concreto:

  • i genitori del disabile sono in comunione dei beni;
  • il veicolo è intestato alla moglie;
  • la moglie e il figlio sono fiscalmente a carico del marito.

Secondo la soluzione interpretativa prospettata dall’Ufficio, le agevolazioni potrebbero essere riconosciute previa annotazione sul libretto di circolazione della cointestazione del veicolo tra i genitori, poiché il bene, in comunione dei beni, apparterrebbe civilisticamente a entrambi.

Quadro normativo richiamato

L’Agenzia richiama l’art. 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che riconosce ai soggetti portatori di handicap di cui all’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, agevolazioni per i mezzi necessari alla locomozione. In particolare indica:

  • ai fini IRPEF, una detrazione del 19% della spesa per l’acquisto di veicoli adattati in funzione delle ridotte o impedite capacità motorie permanenti, entro il limite di 35 milioni e per un solo veicolo;
  • ai fini IVA, l’applicazione dell’aliquota ridotta del 4% per l’acquisto di tali veicoli adattati, con cilindrata non superiore a 2.000 cc se a benzina o a 2.800 cc se diesel, nonché per le prestazioni delle officine per l’adattamento di veicoli anche non nuovi di fabbrica e per la cessione di accessori e strumenti relativi;
  • l’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche.

La stessa norma precisa che le agevolazioni si applicano solo ai veicoli acquistati dai soggetti di cui all’art. 3 della legge n. 104 del 1992 oppure dai familiari dei quali essi siano fiscalmente a carico.

Estensioni successive delle agevolazioni

La risoluzione richiama anche due interventi successivi:

  • l’art. 50 della legge 21 novembre 2000, n. 342, che estende le agevolazioni ai soggetti non vedenti e ai soggetti sordomuti, ribadendo che i veicoli agevolati devono essere ceduti ai soggetti non vedenti o ai familiari di cui essi siano fiscalmente a carico;
  • l’art. 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che estende le medesime agevolazioni ai soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento e agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall’adattamento del veicolo, mediante richiamo all’art. 8 della legge n. 449 del 1997.

Per tali categorie, l’Agenzia precisa che il veicolo agevolato deve essere intestato o al disabile stesso o al familiare possessore di reddito di cui il disabile risulti a carico.

Valutazione del caso concreto

Nel caso sottoposto, il fatto che i coniugi siano in comunione dei beni e che il veicolo sia quindi, sotto il profilo civilistico, di proprietà di entrambi non è sufficiente a far riconoscere i benefici fiscali. La ragione è che il veicolo risulta intestato alla madre del disabile, mentre il disabile risulta fiscalmente a carico del marito.

L’Agenzia afferma che le norme sono chiare nel richiedere un’intestazione alternativa:

  • al disabile, se titolare di reddito proprio;
  • oppure al familiare di cui il disabile sia a carico.

Non viene quindi ammessa la fruizione dell’agevolazione in caso di cointestazione del veicolo fondata sulla comunione dei beni.

Principio interpretativo finale

La conclusione è che le norme agevolative in materia non possono essere interpretate in modo analogico o estensivo. Di conseguenza, la cointestazione civilistica tra coniugi non supera il requisito fiscale dell’intestazione previsto dalla disciplina agevolativa e non consente, nel caso esaminato, il riconoscimento dei benefici per l’acquisto del veicolo.

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