Risoluzione n. 3 del 16/01/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione istituisce il codice tributo 6793 per consentire, tramite modello F24, la compensazione delle somme versate nel 2006 a titolo di Contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione RC dei veicoli adibiti a trasporto merci. Il beneficio, previsto dalla legge n. 296/2006, si applica fino a 300 euro per veicolo, con utilizzo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007, e può essere indicato anche per la restituzione spontanea del credito erroneamente utilizzato. La compensazione non è soggetta al limite di cui all’art. 25 del d.lgs. n. 241/1997.
Istituzione del codice tributo 6793 per la compensazione del credito CSSN sui premi assicurativi dei veicoli merci
Istituzione del codice tributo 6793 per la compensazione del credito CSSN
La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate istituisce il codice tributo 6793 per permettere la compensazione, tramite modello F24, delle somme versate nel periodo d’imposta 2006 a titolo di Contributo al Servizio Sanitario Nazionale (CSSN) sui premi di assicurazione per la responsabilità civile dei veicoli adibiti al trasporto merci. Il documento chiarisce inoltre le modalità di utilizzo del codice e l’ambito del beneficio previsto dalla normativa richiamata.
Quadro normativo di riferimento
Il provvedimento si innesta su due interventi legislativi successivi:
- la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 103, che aveva già previsto la possibilità di utilizzare in compensazione le somme versate nel periodo d’imposta 2005;
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 396, che estende il beneficio alle somme versate nel periodo d’imposta 2006.
La compensazione avviene ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
Beneficiari e ambito oggettivo
Il credito riguarda le somme versate a titolo di CSSN sui premi di assicurazione relativi alla responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di:
- veicoli a motore adibiti al trasporto di merci;
- veicoli con massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate;
- veicoli omologati ai sensi del decreto del Ministro dell’Ambiente 23 marzo 1992.
Il documento conferma che il credito è riconosciuto entro il limite di euro 300 per ciascun veicolo.
Codice tributo e periodo di utilizzo
Per consentire la compensazione delle somme riferite al 2006 viene istituito il codice tributo:
- 6793 – denominato “credito per versamenti del CSSN su premi di assicurazione per responsabilità civile per veicoli adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate, omologati ai sensi del decreto del Ministro dell’Ambiente del 23 marzo 1992 - (legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 396) - anno 2006”.
La compensazione con i versamenti è consentita dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.
Modalità di compilazione del modello F24
In sede di compilazione del modello F24, il codice 6793 deve essere indicato nella sezione “Erario”:
- in corrispondenza delle somme esposte nella colonna “importi a credito compensati”;
- nel campo “Anno di riferimento” va indicato l’anno in cui è effettuata la compensazione, nella forma “AAAA”.
Restituzione spontanea e limiti alla compensazione
Il codice tributo 6793 può essere utilizzato anche per la restituzione spontanea del credito in caso di errata utilizzazione, comprensiva degli interessi dovuti.
La risoluzione precisa infine che l’utilizzo in compensazione di tali somme non è soggetto al limite previsto dall’art. 25 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
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