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direttiva

Direttiva 2004/3

Direttiva 2004/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, recante modifica delle direttive del Consiglio 70/156/CEE e 80/1268/CEE per quanto riguarda la misurazione delle emissioni di biossido di carbonio e il consumo di carburante dei veicoli N1 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32004L0003

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva amplia il sistema armonizzato di misurazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante ai veicoli commerciali leggeri di categoria N1, modificando la normativa quadro sull'omologazione CE e la direttiva tecnica 80/1268/CEE. Introduce un regime graduale di applicazione, definisce classi di veicoli N1 e disciplina le omologazioni di famiglia, con regole specifiche per l'estensione delle prove e per i veicoli completati in più fasi. Prevede inoltre una deroga limitata per piccoli costruttori e impone alla Commissione di svolgere, entro il 19 febbraio 2006, ulteriori studi e valutazioni per eventuali adeguamenti tecnici.

Modifica le direttive 70/156/CEE e 80/1268/CEE per estendere ai veicoli commerciali leggeri N1 la misurazione armonizzata di CO2 e consumo di carburante, introducendo regole di omologazione e il concetto di famiglia di veicoli.

Ambito di applicazione

Si applica ai veicoli delle categorie M1 e N1 per la misurazione delle emissioni di biossido di carbonio (CO2) e del consumo di carburante. La direttiva introduce in particolare disposizioni specifiche per i veicoli N1, con distinzione tra classe I, II e III in base alla massa di riferimento, e per i veicoli completati in più fasi. È prevista un'esenzione per i tipi di veicoli N1 il cui motore sia omologato ai sensi della direttiva 88/77/CEE e la cui produzione annua totale mondiale del costruttore sia inferiore a 2000 unità.

Direttiva 2004/3/CE: misurazione di CO2 e consumo di carburante per i veicoli N1

La direttiva interviene sul sistema europeo di omologazione CE per estendere ai veicoli commerciali leggeri di categoria N1 la metodologia armonizzata di misurazione delle emissioni di biossido di carbonio e del consumo di carburante prevista dalla direttiva 80/1268/CEE. La finalità è coerente con le politiche dell'Unione per la riduzione dei gas a effetto serra e per il contenimento dei consumi energetici nel settore dei trasporti.

Obiettivi e ratio dell'intervento

Il legislatore dell'Unione considera necessario applicare ai veicoli N1 una procedura armonizzata, ritenuta tecnicamente accettabile e più efficiente sotto il profilo dei costi, anche al fine di consentire future misure di riduzione del consumo di carburante e delle emissioni di CO2 nel comparto dei veicoli commerciali leggeri. La direttiva mira dunque a creare una base uniforme di misurazione e omologazione, utile sia per il mercato interno sia per gli obiettivi ambientali ed energetici.

Modifiche alla disciplina di omologazione CE

La direttiva modifica la direttiva 70/156/CEE, che costituisce il quadro generale dell'omologazione dei veicoli a motore e dei rimorchi, aggiornandone gli allegati per integrare i riferimenti ai veicoli N1. Viene inoltre adeguato il certificato di conformità CE per i veicoli completi o completati delle categorie N1, N2 e N3, in modo da recepire la nuova disciplina tecnica.

Estensione della direttiva 80/1268/CEE ai veicoli M1 e N1

L'allegato riscrive il campo di applicazione della direttiva 80/1268/CEE, che diventa applicabile alla misurazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli delle categorie M1 e N1. È tuttavia prevista un'esclusione per i tipi di veicoli N1 quando ricorrono congiuntamente due condizioni:

  • il motore montato sul veicolo N1 è stato omologato ai sensi della direttiva 88/77/CEE;
  • la produzione annua totale mondiale di veicoli N1 del costruttore è inferiore a 2000 unità.

Regole di prova e misurazione

Le modifiche agli allegati introducono regole più precise per le prove. Per i veicoli M1 e N1 le cui emissioni siano già state omologate ai sensi della direttiva 70/220/CEE, il servizio tecnico deve verificare durante la prova la conformità ai valori limite applicabili secondo tale direttiva. Inoltre, se un veicolo non raggiunge i valori di accelerazione e velocità massima richiesti nel ciclo di prova, deve essere azionato con l'acceleratore completamente premuto fino al ripristino della curva operativa, e le deviazioni devono essere annotate nel verbale di prova.

Estensione dell'omologazione e omologazione di famiglia

La direttiva disciplina in modo dettagliato l'estensione dell'omologazione. In generale, l'omologazione può essere estesa a veicoli dello stesso tipo o di tipo diverso se le differenze riguardano talune caratteristiche tecniche e se le emissioni di CO2 misurate dal servizio tecnico non superano il valore previsto all'omologazione oltre determinate soglie:

  • 4 % per i veicoli M1;
  • 6 % per i veicoli N1.

Le caratteristiche considerate comprendono, tra le altre, massa di riferimento, massa massima autorizzata, tipo di carrozzeria, rapporti di trasmissione ed equipaggiamento del motore.

Per i veicoli N1, la direttiva introduce inoltre il concetto di "famiglia di veicoli". I veicoli possono essere raggruppati in una famiglia se condividono alcuni parametri identici, quali costruttore e tipo, cilindrata del motore, tipo di sistema di controllo delle emissioni e sistema di alimentazione del combustibile, e se altri parametri restano entro limiti prestabiliti, tra cui rapporti di trasmissione, massa di riferimento, area frontale e potenza del motore.

Sono previsti due metodi alternativi di omologazione di famiglia:

  • con dati comuni di CO2 e consumo di carburante per tutti i membri della famiglia, scegliendo per la prova il veicolo con le emissioni di CO2 più elevate;
  • con dati specifici per ciascun membro, testando due veicoli rappresentativi, uno con emissioni più alte e uno con emissioni più basse, e applicando i risultati secondo le tolleranze previste.

Per i veicoli N1 di una famiglia, l'omologazione può essere estesa ad altri veicoli della stessa famiglia secondo condizioni ulteriori sul peso e sui rapporti di trasmissione; per quelli omologati con il secondo metodo, l'estensione è possibile senza prove aggiuntive solo se il consumo di carburante del nuovo veicolo rientra nei limiti dei due veicoli già testati.

Veicoli completati in più fasi e veicoli di carrozzieri specializzati

Per i veicoli completati in più fasi della categoria N1, le date di applicazione delle misure restrittive sono differite di dodici mesi. Inoltre, se un veicolo prodotto da un carrozziere specializzato presenta le caratteristiche di una delle famiglie del veicolo di base, il carrozziere può utilizzare i dati di CO2 e rendimento energetico forniti dal costruttore del veicolo di base.

Divieti progressivi per gli Stati membri

L'articolo 5 impone agli Stati membri una serie di obblighi di risultato con scadenze differenziate:

  • dal 19 febbraio 2005, per i veicoli N1, gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CE o l'omologazione nazionale né vietare immatricolazione, vendita o messa in circolazione per motivi legati a CO2 o consumo di carburante, se i dati sono stati determinati conformemente alla direttiva 80/1268/CEE modificata;
  • dal 1o gennaio 2005 per i N1 classe I e dal 1o gennaio 2007 per i N1 classi II e III, non possono più concedere omologazioni CE o nazionali se i valori non sono stati determinati secondo la direttiva modificata;
  • dal 1o gennaio 2006 per i N1 classe I e dal 1o gennaio 2008 per i N1 classi II e III, i certificati di conformità nuovi non sono più validi ai fini dell'articolo 7 della direttiva 70/156/CEE, e gli Stati membri devono rifiutare immatricolazione, vendita o messa in circolazione dei nuovi veicoli privi di certificato valido.

Definizione delle classi N1

Ai fini dell'articolo 5, la direttiva definisce tre classi di veicoli N1 in base alla massa di riferimento:

  • classe I: massa di riferimento non superiore a 1305 kg;
  • classe II: massa di riferimento superiore a 1305 kg e non superiore a 1760 kg;
  • classe III: massa di riferimento superiore a 1760 kg.

Recepimento e decorrenza

La direttiva, pur entrando in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, richiede recepimento nazionale entro il 19 febbraio 2005. Gli Stati membri devono adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie e comunicarle immediatamente alla Commissione. Le norme nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne accompagnate al momento della pubblicazione ufficiale.

Aspetti pratici per operatori e professionisti

Per costruttori, importatori e operatori dell'omologazione, la direttiva è rilevante perché introduce un percorso armonizzato di prova e certificazione per i veicoli N1, con regole specifiche per le famiglie di veicoli e per le fasi di completamento. Per i professionisti italiani del diritto e della fiscalità d'impresa, il dato centrale è che la conformità ai nuovi criteri di misurazione diventa condizione per l'omologazione e, successivamente, per l'immatricolazione e la commercializzazione dei veicoli N1 nel mercato interno.

Disposizioni principali

Modifica della direttiva 70/156/CEE

L'articolo 1 modifica l'allegato IV, parte I, e l'allegato IX, parte I, della direttiva 70/156/CEE, inserendo i riferimenti necessari alla nuova disciplina di omologazione per i veicoli N1, compreso il certificato di conformità CE per i veicoli completi o completati delle categorie N1, N2 e N3.

Modifica della direttiva 80/1268/CEE

L'articolo 2 e l'allegato della direttiva modificano gli allegati I e II della direttiva 80/1268/CEE, estendendo il campo di applicazione ai veicoli M1 e N1 e aggiornando le regole di prova, estensione dell'omologazione, omologazione di famiglia e contenuto dell'addendum al certificato di omologazione.

Relazioni e adeguamenti tecnici della Commissione

Entro il 19 febbraio 2006 la Commissione deve presentare: a) uno studio sulla raccolta di dati rappresentativi per veicoli completati in più fasi e per quelli misurati secondo la direttiva 88/77/CEE; b) una valutazione del concetto di famiglia di veicoli; c) se opportuno, progetti di misure di adeguamento al progresso tecnico al comitato di cui all'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE.

Uso dei dati del carrozziere specializzato

L'articolo 4 consente, quando un veicolo prodotto da un carrozziere specializzato presenta le caratteristiche di una delle famiglie del veicolo di base, di utilizzare i dati di CO2 e rendimento energetico forniti dal costruttore del veicolo di base.

Divieti graduali per gli Stati membri

L'articolo 5 stabilisce una graduale immissione sul mercato dei veicoli N1: dal 19 febbraio 2005 gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione né vietare immatricolazione, vendita o messa in circolazione se le misurazioni sono conformi; dal 1o gennaio 2005 per N1 classe I e dal 1o gennaio 2007 per N1 classi II e III non possono più concedere omologazioni CE o nazionali se i valori non sono determinati secondo la direttiva 80/1268/CEE; dal 1o gennaio 2006 per N1 classe I e dal 1o gennaio 2008 per N1 classi II e III i certificati di conformità non sono più validi ai fini dell'articolo 7 della direttiva 70/156/CEE e gli Stati membri rifiutano immatricolazione, vendita o messa in circolazione dei nuovi veicoli privi di certificato valido. Per i veicoli completati in più fasi tali date sono posticipate di dodici mesi.

Definizione delle classi N1

Ai fini dell'articolo 5, la classe I corrisponde ai veicoli N1 con massa di riferimento non superiore a 1305 kg; la classe II ai veicoli con massa di riferimento superiore a 1305 kg ma non superiore a 1760 kg; la classe III ai veicoli con massa di riferimento superiore a 1760 kg.

Recepimento e obbligo di notifica

L'articolo 6 impone agli Stati membri di adottare entro il 19 febbraio 2005 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie e di informarne immediatamente la Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale.

Entrata in vigore e destinatari

L'articolo 7 prevede l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; l'articolo 8 indica come destinatari gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materietrasportiomologazione dei veicoliambienteenergiamercato interno

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