Decreto dirigenziale n. 200 del 16/06/2025
Modalità e termini per l'iscrizione degli studi di consulenza automobilistica nel Registro elettronico Agenzie Telematiche (ReAT), ai sensi dell’articolo 6, comma 3, della Legge del 25 novembre 2024, n. 177. Con il presente decreto sono altresì disciplinati i programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento ai fini della iscrizione al ReAT, nonché i casi di revoca o di cancellazione dell'iscrizione stessa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto attua l’articolo 6 della legge 25 novembre 2024, n. 177 e disciplina il Registro delle agenzie telematiche (ReAT) per gli studi di consulenza automobilistica. Definisce requisiti, procedura di iscrizione tramite applicazione web, condizioni di accesso e operatività nel sistema informativo della motorizzazione, nonché i corsi di formazione e aggiornamento richiesti al responsabile professionale per la conferma biennale dell’iscrizione. Regola inoltre sospensione, revoca, cancellazione volontaria e riiscrizione, prevedendo una commissione tecnica presso la Direzione generale per la motorizzazione e una disciplina transitoria per l’avvio del sistema.
Modalità di iscrizione, formazione e gestione del Registro delle agenzie telematiche (ReAT) per gli studi di consulenza automobilistica
Registro delle agenzie telematiche per gli studi di consulenza automobilistica
Il decreto attua l’articolo 6, comma 3, della legge 25 novembre 2024, n. 177 e disciplina in modo organico il Registro delle agenzie telematiche (ReAT), introdotto per gli studi di consulenza automobilistica abilitati ai servizi telematici di motorizzazione. L’atto definisce i requisiti per l’iscrizione, le modalità operative di accesso, i corsi di formazione e aggiornamento del responsabile professionale, nonché i casi di sospensione, revoca e cancellazione dell’iscrizione.
Base normativa e finalità
Il provvedimento richiama, tra le principali fonti, il codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), il regolamento di esecuzione (d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), la legge 8 agosto 1991, n. 264 sulla consulenza automobilistica, la legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo, il d.P.R. n. 445/2000 e il d.lgs. n. 300/1999 e n. 165/2001. La finalità dichiarata è dare attuazione all’articolo 6 della legge n. 177/2024, che demanda al MIT la definizione di modalità e termini di iscrizione al registro, dei programmi formativi e dei casi di revoca o cancellazione.
Definizioni rilevanti
Ai fini del decreto sono definiti, tra gli altri:
- "agenzie telematiche": gli studi di consulenza automobilistica iscritti al ReAT e abilitati all’uso delle procedure telematiche;
- "gestionale di terze parti": software esterno interfacciato con il sistema informativo tramite web services, conforme alle linee guida tecniche della Direzione generale per la motorizzazione;
- "ReAT": il registro delle agenzie telematiche di cui all’articolo 6 della legge n. 177/2024;
- "responsabile professionale": la persona fisica indicata nell’autorizzazione provinciale come responsabile dell’attività di consulenza;
- "S.I.": il sistema informativo automatizzato della Direzione generale per la motorizzazione.
Requisiti per l’iscrizione
Per ottenere l’iscrizione, lo studio di consulenza automobilistica deve dimostrare, alla data della domanda, di:
- essere titolare di autorizzazione provinciale in corso di validità e non sospesa ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della legge n. 264/1991;
- non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o decadenza dei collegamenti telematici con il S.I., se già abilitato telematicamente.
Se lo studio utilizza un gestionale di terze parti, questo deve risultare conforme alle regole tecniche fissate dalle linee guida della Direzione generale per la motorizzazione. La validità dell’iscrizione è confermata con cadenza biennale. Per le delegazioni dirette ACI istituite prima dell’entrata in vigore della legge n. 264/1991, non si applica il requisito dell’autorizzazione provinciale, in quanto operano in esenzione ai sensi dell’articolo 337 del d.P.R. n. 495/1992.
Procedura di iscrizione e abilitazione al sistema informativo
La domanda di iscrizione al ReAT è presentata dal titolare dello studio o da chi ne ha la rappresentanza tramite apposita applicazione web, con accesso mediante SPID di livello 2 o CIE. In presenza di più sedi operative devono essere inseriti i dati di ciascuna sede. La Direzione generale per la motorizzazione cura l’iscrizione e il centro elaborazione dati abilita l’agenzia telematica all’accesso e all’operatività nel S.I.
Conferma biennale dell’iscrizione e attestazione della frequenza
Entro il 31 dicembre del primo biennio successivo all’anno di iscrizione, il responsabile professionale deve completare il corso di formazione; entro il 31 dicembre dei bienni successivi deve completare il corso di aggiornamento. Le associazioni e i soggetti abilitati rilasciano il certificato di frequenza e gli studi comunicano alla Direzione generale per la motorizzazione i dati del certificato. In presenza di giustificati motivi, i termini possono essere prorogati su richiesta fino a un massimo di un anno. Le associazioni e i soggetti che svolgono i corsi devono inoltre trasmettere al CED le informazioni sui corsi svolti nell’anno solare secondo modalità e tempi stabiliti dalla Direzione generale.
Corsi di formazione e aggiornamento
I corsi di formazione vertono su tutte le materie indicate nell’allegato 1 e hanno durata minima differenziata:
- 24 ore per i responsabili professionali operanti presso studi già abilitati al collegamento telematico con il S.I. da almeno tre anni, denominato Corso A;
- 48 ore per i responsabili professionali operanti presso studi abilitati da meno di tre anni e per quelli di studi non ancora abilitati, denominato Corso B.
I corsi di aggiornamento vertono sulle materie individuate dalla commissione tecnica, in relazione alle innovazioni normative e tecniche del biennio, e sono approvati con decreto del Direttore generale per la motorizzazione. Ogni corso di aggiornamento dura almeno 24 ore. I corsi si svolgono in presenza, senza oneri per il Ministero, da parte delle associazioni nazionali maggiormente rappresentative del settore e dei soggetti accreditati dalle Regioni e Province autonome, che devono comunicare al MIT l’intenzione di svolgere tali corsi e garantire almeno un corso di formazione e uno di aggiornamento ogni anno solare.
Commissione tecnica per formazione e aggiornamento
Presso la Direzione generale per la motorizzazione è istituita una commissione tecnica composta da un rappresentante della Direzione con funzioni di presidente, due ulteriori membri della stessa Direzione, due membri per ciascuna delle associazioni di cui all’articolo 6, comma 3, e un membro dell’Automobile Club d’Italia. La commissione è nominata con decreto del Direttore generale, dura in carica quattro anni e svolge funzioni di aggiornamento delle materie dei corsi, individuazione delle materie dei corsi di aggiornamento, istruttoria delle proroghe per giustificato motivo e ulteriori attività di studio e analisi. Si riunisce almeno una volta l’anno e opera senza oneri per il Ministero.
Sospensione, revoca, cancellazione e riabilitazione
L’iscrizione al ReAT è sospesa quando:
- il responsabile professionale non frequenta nei termini il corso di formazione o aggiornamento;
- è sospesa l’autorizzazione provinciale;
- è sospesa l’abilitazione ai collegamenti telematici con il S.I.
Durante la sospensione l’agenzia non può accedere ai sistemi informativi. La riabilitazione avviene d’ufficio allo scadere della sospensione dei collegamenti o dell’autorizzazione, oppure su richiesta con trasmissione della dichiarazione attestante la frequenza del corso. L’iscrizione è revocata in caso di revoca dell’autorizzazione provinciale, decadenza dall’abilitazione telematica o cessazione dell’attività. È sempre ammessa la cancellazione volontaria tramite applicazione web. In caso di revoca o cancellazione, l’accesso al S.I. è precluso; una nuova iscrizione è possibile solo se sussistono tutti i requisiti previsti dal decreto.
Cessazione dell’attività e cancellazione dal registro
Se l’agenzia telematica cessa l’attività dopo l’iscrizione, deve darne comunicazione alla Direzione generale per la motorizzazione. A seguito di tale comunicazione, l’amministrazione procede alla cancellazione dal ReAT secondo le regole del decreto.
Disposizioni transitorie e attuative
Nella fase transitoria, fino alla piena operatività dell’accesso tramite SPID livello 2 o CIE, l’accesso al ReAT avviene mediante credenziali rilasciate dal CED della Direzione generale per la motorizzazione. Inoltre, un successivo decreto direttoriale, da adottare entro 180 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento, stabilirà tempi e modalità di presentazione dell’istanza ai sistemi informativi per l’iscrizione al ReAT, sentite le associazioni rappresentative del settore.
Clausola di invarianza finanziaria
La gestione del ReAT deve avvenire con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Allegato 1: programmi formativi
L’allegato individua le materie dei corsi di formazione. Per il Corso A (minimo 24 ore) sono previste, tra le altre, le fonti del diritto, le responsabilità penali/civili/amministrative, il codice della strada – Titolo III, la legislazione PRA, il documento unico di circolazione e di proprietà (d.lgs. n. 98/2017), le procedure semplificate (STA, ciclomotori, circolazione di prova, duplicati) e i principi di economia aziendale con utilizzo di PagoPA. Per il Corso B (minimo 48 ore) il programma include inoltre la disciplina della consulenza automobilistica di cui alle leggi n. 264/1991 e n. 11/1994, approfondimenti sul Titolo III del codice della strada in materia di immatricolazione, nazionalizzazione, trasferimento di proprietà e cessazione dalla circolazione, oltre agli ulteriori temi già presenti nel Corso A.
Punti principali
Istituzione e funzione del ReAT
Il decreto dà attuazione all’articolo 6, comma 3, della legge n. 177/2024 e istituisce il Registro delle agenzie telematiche per gli studi di consulenza automobilistica. L’iscrizione al ReAT è condizione necessaria per l’accesso e l’operatività nel Sistema informativo (S.I.) della Direzione generale per la motorizzazione, ai fini dell’utilizzo delle procedure telematiche di servizio.
Requisiti e modalità di iscrizione
Per iscriversi al ReAT lo studio deve essere titolare di autorizzazione provinciale valida e non sospesa, oppure, se già abilitato telematicamente, non deve essere destinatario di sospensioni o decadenze dei collegamenti con il S.I. L’istanza è presentata dal titolare o da chi è legittimato a rappresentarlo tramite applicazione web con accesso SPID livello 2 o CIE; per le sedi multiple vanno indicati i dati di ciascuna sede. L’iscrizione è effettuata dalla Direzione generale per la motorizzazione, che abilita poi l’accesso al S.I.
Formazione e aggiornamento biennale
La validità dell’iscrizione è confermata ogni due anni. Entro il 31 dicembre del primo biennio successivo all’iscrizione il responsabile professionale deve frequentare il corso di formazione; entro il 31 dicembre dei bienni successivi deve frequentare il corso di aggiornamento. I corsi sono svolti in presenza da associazioni nazionali maggiormente rappresentative e da soggetti accreditati dalle Regioni e Province autonome, senza oneri per il Ministero.
Sospensione, revoca e cancellazione
L’iscrizione è sospesa in caso di mancata frequenza dei corsi nei termini, di sospensione dell’autorizzazione provinciale o dei collegamenti telematici con il S.I. Durante la sospensione non è consentito l’accesso ai sistemi informativi, salvo riabilitazione d’ufficio o su richiesta con documentazione della frequenza. L’iscrizione è revocata in caso di revoca dell’autorizzazione provinciale, decadenza dall’abilitazione telematica o cessazione dell’attività; è sempre possibile la cancellazione volontaria. La nuova iscrizione è ammessa solo in presenza di tutti i requisiti.
Disciplina transitoria e commissione tecnica
Fino alla piena operatività dell’accesso tramite SPID livello 2 o CIE, l’accesso al ReAT avviene con credenziali rilasciate dal CED della Direzione generale per la motorizzazione. Entro 180 giorni sarà adottato un successivo decreto direttoriale per tempi e modalità di presentazione dell’istanza ai sistemi informativi. È inoltre istituita una commissione tecnica per la formazione e l’aggiornamento, con compiti di aggiornamento dei programmi, individuazione delle materie dei corsi di aggiornamento e istruttoria delle proroghe per giustificato motivo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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