Salta al contenuto
decreto_dirigenziale

Decreto dirigenziale n. 199 del 24/06/2025

Trasformazione dei veicoli da M1 a N1 Il presente provvedimento si applica alle omologazioni nazionali di veicoli della categoria N1 prodotti in piccole serie in fase successiva di veicoli completi già omologati nella categoria M1 che rispondano integralmente a quanto previsto all’allegato II del Regolamento UE 2018/858 e s.m.i.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti199

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto disciplina, in attuazione del regolamento UE 2018/858 e del Codice della strada, le omologazioni nazionali di veicoli della categoria N1 prodotti in piccole serie derivati in fase successiva da veicoli completi già omologati in categoria M1. L’atto introduce specifici requisiti tecnici su rapporto potenza/portata utile, potenza massima, altezza e superficie dell’apertura di carico e lunghezza minima del vano di carico. Stabilisce inoltre che le omologazioni siano rilasciate dai Centri Prova Autoveicoli e dal C.S.R.P.A.D., vietando omologazioni individuali e trasformazioni di veicoli già immatricolati, salvo la trasformazione ex art. 78 CdS se esiste un’omologazione europea N1 di riferimento.

Omologazione nazionale in piccole serie di veicoli N1 derivati da M1 con limiti tecnici su potenza e vano di carico

Omologazione nazionale di veicoli N1 derivati da M1 in piccole serie

Il decreto disciplina le omologazioni nazionali di veicoli della categoria N1 prodotti in piccole serie, ottenuti in fase successiva da veicoli completi già omologati in categoria M1. L’intervento si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2018/858 e del codice della strada, con l’obiettivo di consentire soluzioni tecniche utili a specifiche esigenze imprenditoriali, pur mantenendo un livello di sicurezza e conformità compatibile con la normativa europea.

Base normativa e finalità

Le premesse richiamano il decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, il regolamento (UE) 2018/858 e la relativa disciplina sulle omologazioni nazionali di piccole serie e sulle prescrizioni alternative. Il decreto richiama inoltre il quarto considerando del regolamento, evidenziando la finalità di favorire la flessibilità per mercati di nicchia e PMI. Viene considerata la particolarità del mercato nazionale dei veicoli N1, influenzato da aspetti fiscali, e la necessità di consentire l’impiego di veicoli con caratteristiche dimensionali non pienamente rispondenti al punto 3.8.2.2 dell’allegato I del regolamento UE 2018/858.

Ambito di applicazione

L’articolo 1 circoscrive il decreto alle omologazioni nazionali di veicoli N1 prodotti in piccole serie, derivati in fase successiva da veicoli completi già omologati come M1. I veicoli devono rispettare integralmente quanto previsto dall’allegato II del regolamento UE 2018/858 e, per la classificazione nella categoria N1, i criteri dell’allegato I, fatta eccezione per le deroghe introdotte dagli articoli 3 e 4.

Limiti di potenza e rapporto potenza/portata utile

L’articolo 2 introduce un vincolo sul rapporto potenza motore/portata utile, che deve essere inferiore a 180 kW/t, in linea con la circolare dell’Agenzia delle Entrate prot. 2006/184192 del 6 dicembre 2006. In aggiunta, il decreto fissa limiti massimi di potenza del gruppo motopropulsore:

  • per i veicoli esclusivamente elettrici: potenza massima inferiore a 180 kW;
  • per i veicoli non esclusivamente elettrici: potenza massima inferiore a 160 kW.

Requisiti minimi dell’apertura di carico

L’articolo 3 applica i criteri del punto 3.8.2.2, lettera b), punti i) e ii), dell’allegato I del regolamento UE 2018/858, specificando soglie minime differenziate in funzione della configurazione interna del veicolo:

  • per i veicoli con un’unica fila di sedili, o con il solo sedile del conducente, l’altezza minima dell’apertura di carico deve essere almeno 450 mm;
  • per i veicoli con due o più file di sedili, l’altezza minima dell’apertura di carico deve essere almeno 560 mm e la superficie minima dell’apertura di carico almeno 5800 cm².

Lunghezza minima del vano di carico

L’articolo 4 richiama il punto 3.8.2.2, lettera c), punti ii) e iii), dell’allegato I del regolamento UE 2018/858 e individua i seguenti requisiti minimi:

  • per i veicoli con un’unica fila di sedili, o con un solo sedile, la lunghezza minima del vano di carico deve essere almeno il 30% dell’interasse;
  • per i veicoli con due o più file di sedili, la lunghezza minima del vano di carico deve essere almeno il 20% dell’interasse.

Procedure, autorità competenti e limiti operativi

L’articolo 5 attribuisce la competenza al rilascio delle omologazioni ai Centri Prova Autoveicoli e al C.S.R.P.A.D., ai quali devono essere presentate le relative istanze. Il provvedimento di omologazione, se tutte le prescrizioni sono rispettate, deve riportare la dicitura "applicazione DD veicoli trasformati da M1 a N1".

Il decreto esclude espressamente:

  • le omologazioni individuali;
  • le trasformazioni di veicoli già immatricolati;
  • salvo quanto previsto per i veicoli già immatricolati di categoria M1, che possono essere trasformati in N1 ai sensi dell’art. 78 del Codice della strada solo se esiste per il veicolo una omologazione europea di riferimento della categoria N1, rilasciata ai sensi del regolamento UE 2018/858.

Implicazioni pratiche

L’atto consente quindi una specifica filiera di trasformazione da M1 a N1, ma solo entro un perimetro tecnico e procedurale rigido. Per gli operatori del settore, il punto centrale è la verifica preventiva della conformità alle soglie di potenza e alle caratteristiche del vano di carico, nonché dell’esistenza di un’omologazione europea di riferimento quando si tratti di veicoli già immatricolati.

Punti principali

Ambito di applicazione

Il provvedimento si applica alle omologazioni nazionali di veicoli della categoria N1 prodotti in piccole serie, realizzati in fase successiva a partire da veicoli completi già omologati nella categoria M1. I veicoli devono rispondere integralmente ai requisiti dell’allegato II del regolamento UE 2018/858 e, per la classificazione N1, ai requisiti dell’allegato I, salvo le deroghe tecniche previste dagli articoli 3 e 4.

Limiti di potenza e rapporto potenza/portata

I veicoli devono rispettare il rapporto potenza motore/portata utile inferiore a 180 kW/t, in coerenza con la circolare dell’Agenzia delle Entrate prot. 2006/184192 del 6 dicembre 2006. È inoltre prevista una potenza massima del gruppo motopropulsore non superiore a 180 kW per i veicoli esclusivamente elettrici e a 160 kW per quelli non esclusivamente elettrici.

Requisiti sul vano di carico

Sono fissati criteri minimi per l’altezza dell’apertura di carico e per la lunghezza del vano di carico, distinguendo tra veicoli con una sola fila di sedili e veicoli con due o più file. Per i primi l’altezza minima è di 450 mm e la lunghezza minima del vano di carico è pari ad almeno il 30% dell’interasse; per i secondi l’altezza minima è di 560 mm, la superficie minima dell’apertura di carico di 5800 cm² e la lunghezza minima del vano di carico di almeno il 20% dell’interasse.

Procedura di omologazione e divieti

Le omologazioni sono rilasciate dai Centri Prova Autoveicoli e dal C.S.R.P.A.D. Su tutti i provvedimenti conformi deve comparire la dicitura "applicazione DD veicoli trasformati da M1 a N1". Non sono ammesse omologazioni individuali né trasformazioni di veicoli già immatricolati, salvo che, per i veicoli M1 già immatricolati, sia presente un’omologazione europea di riferimento della categoria N1 rilasciata ai sensi del regolamento UE 2018/858, nel qual caso la trasformazione è consentita ex art. 78 del Codice della strada.

Come è indicizzato

Materiemotorizzazioneautotrasportosicurezza stradalefinanziamenti e contributi

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.