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Decreto dirigenziale n. 198 del 09/06/2025

Modalità di funzionamento del Registro Unico degli Ispettori (RUI) istituito presso il Centro Elaborazione Dati della Direzione generale per la Motorizzazione del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, istituito ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del Decreto Ministeriale 11 dicembre 2019. Il registro consente l'iscrizione e l'aggiornamento dei dati degli ispettori autorizzati. Gli ispettori autorizzati che alla data di entrata in vigore del decreto risultano già iscritti al precedente registro sono automaticamente iscritti al RUI, fermo restando gli obblighi di aggiornamento dei dati.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti198

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto disciplina, in prima attuazione, il funzionamento del Registro Unico Telematico degli Ispettori di revisione (RUI), istituito presso il CED della Motorizzazione, e stabilisce le modalità di iscrizione, aggiornamento e monitoraggio degli ispettori autorizzati. Definisce le procedure per gli ispettori ope legis e per gli ispettori autorizzati di modulo B, con eventuale integrazione al modulo C, nonché i ruoli di organismi di supervisione, enti territoriali e terzi delegati. Il provvedimento regola inoltre verifiche sui requisiti, esiti sanzionatori, termini procedimentali e obblighi formativi, dedicando un intero capo alla protezione dei dati personali e alle misure di sicurezza del sistema.

Disciplina delle modalità di funzionamento, iscrizione e aggiornamento del Registro Unico Telematico degli Ispettori di revisione (RUI)

Disciplina del Registro Unico Telematico degli Ispettori di revisione (RUI)

Il decreto definisce, in prima attuazione, le modalità di funzionamento del Registro Unico Telematico degli Ispettori di revisione istituito presso il CED della Motorizzazione. L’atto attua l’articolo 2, comma 2, lettera h-ter), del D.M. 15 novembre 2021 e si coordina con la disciplina della revisione dei veicoli di cui al codice della strada e al D.M. 19 maggio 2017, come modificato.

Base normativa e finalità

Il provvedimento richiama la direttiva 2014/45/UE sui controlli tecnici periodici dei veicoli, il codice della strada, la legge n. 870/1986, la legge n. 264/1991, la legge n. 122/1992, il D.Lgs. n. 112/1998, il D.P.R. n. 495/1992, il D.P.R. n. 558/1999, il D.M. 19 maggio 2017, il D.M. 15 novembre 2021, il D.D. 16 febbraio 2022 e gli accordi Stato-Regioni del 14 febbraio 2002 e del 17 aprile 2019. La finalità principale è disciplinare iscrizione, aggiornamento, monitoraggio e funzionamento del RUI, anche per verificare il permanere dei requisiti degli ispettori.

Ambito di applicazione e iscrizione automatica dei già iscritti

Il decreto si applica agli ispettori autorizzati che accedono al RUI per l’esercizio dell’attività di revisione. Gli ispettori già iscritti al precedente registro unico sono automaticamente trasferiti nel RUI tramite migrazione dei dati sulla piattaforma, senza necessità di nuova istanza. L’iscrizione al RUI è espressamente condizione per l’esercizio della funzione di ispettore autorizzato. Per gli ispettori abilitati e per gli ispettori ausiliari è prevista una disciplina successiva.

Definizioni rilevanti

Il decreto definisce in modo puntuale le figure operative e gli strumenti del sistema, tra cui:

  • ANPR per il recupero dei dati anagrafici;
  • CED e piattaforma telematica del Ministero;
  • centro di controllo privato e officina autorizzata alla revisione dei veicoli leggeri;
  • ispettore autorizzato di modulo B e di modulo C;
  • ispettore ope legis, distinto tra in attività e non in attività;
  • organismi di supervisione ed enti territoriali competenti;
  • terzi delegati, ossia studi di consulenza, organismi di formazione e centri di controllo leggeri autorizzati.

Struttura del RUI e dati registrati

Per ciascun ispettore il RUI acquisisce il fascicolo dell’ispettore e le informazioni anagrafiche, formative e di aggiornamento previste dal D.D. 16 febbraio 2022. Il registro annota anche gli esiti dei procedimenti sanzionatori, limitatamente a:

  • numero del provvedimento;
  • data di adozione;
  • effetto sanzionatorio, cioè sospensione o revoca. Non viene mai caricato nel RUI il testo integrale del provvedimento sanzionatorio.

Accesso alla piattaforma e soggetti abilitati

L’accesso è telematico, in tempo reale, tramite la piattaforma del CED e, a regime, avviene con SPID livello 2 o CIE e MFA; in via transitoria restano utilizzabili le credenziali CED fino alla piena operatività del nuovo sistema di accesso. Possono accedere:

  • l’ispettore autorizzato, per iscrizione, aggiornamenti e consultazione degli esiti sanzionatori;
  • i terzi delegati, nei limiti della delega;
  • gli organismi di supervisione, per istruire e approvare le istanze e registrare gli esiti sanzionatori;
  • gli enti territoriali, per le pratiche degli ispettori responsabili tecnici;
  • la Direzione generale per la motorizzazione, per consultazione e supporto istituzionale.

Procedura di iscrizione: impostazione della domanda

All’atto della domanda l’ispettore deve indicare preliminarmente se è:

  • ispettore ope legis;
  • ispettore autorizzato con modulo B. Deve inoltre precisare se è responsabile tecnico di un’officina leggeri, se non lo è, e se ha conseguito anche il modulo C. La piattaforma indirizza quindi il richiedente alla procedura corretta, richiedendo i dati e i documenti pertinenti. In fase di iscrizione l’ispettore deve eleggere un domicilio digitale speciale presso il RUI, al quale sono inviate tutte le comunicazioni procedimentali e sanzionatorie.

Iscrizione dell’ispettore ope legis in attività

Per l’ispettore ope legis in attività, cioè responsabile tecnico presso un’officina leggeri, la domanda richiede:

  • codice fiscale e dati anagrafici acquisiti tramite ANPR;
  • indirizzi PEO e PEC;
  • estremi della firma digitale e scadenza;
  • attestato di frequenza con profitto del corso di aggiornamento, o del corso seguito per l’accesso al modulo C;
  • dichiarazione sostitutiva sulla permanenza dei requisiti morali di cui all’articolo 240, comma 1, lettere b), c) ed e), del regolamento di esecuzione del codice della strada. Se l’ispettore ha anche il modulo C, deve caricare:
  • certificato di formazione professionale modulo C;
  • una o più polizze assicurative;
  • dichiarazione su incompatibilità e conflitti di interesse;
  • fascicolo dell’ispettore. L’ente territoriale competente verifica il collegamento tra codice fiscale e officina leggeri e l’organismo di supervisione istruisce i profili documentali di propria competenza.

Iscrizione dell’ispettore ope legis non in attività

Per l’ispettore ope legis non in attività occorre allegare:

  • codice fiscale e dati anagrafici ANPR;
  • PEO e PEC;
  • firma digitale;
  • documento che prova la precedente abilitazione o autorizzazione come responsabile tecnico, con data non successiva al 31 agosto 2018;
  • attestato di aggiornamento;
  • dichiarazione sostitutiva dei requisiti morali di cui all’articolo 240, comma 1, lettere da a) a e);
  • attestazione di pagamento dell’imposta di bollo tramite PagoPA. Se è presente anche il modulo C, si aggiungono certificato professionale modulo C, polizze assicurative, dichiarazione di incompatibilità e fascicolo dell’ispettore. L’istruttoria è rimessa all’organismo di supervisione, che verifica anche l’idoneità del titolo di studio.

Iscrizione dell’ispettore autorizzato di modulo B

Per l’ispettore autorizzato di modulo B sono richiesti:

  • codice fiscale e dati anagrafici;
  • PEO e PEC;
  • firma digitale;
  • dichiarazione sostitutiva sui requisiti morali;
  • certificato di formazione professionale modulo B;
  • fascicolo dell’ispettore. Se l’ispettore è anche responsabile tecnico, si verifica la coerenza del codice meccanografico dell’officina leggeri. Se ha integrato il modulo C, deve inoltre caricare certificato modulo C, polizze assicurative, dichiarazione di incompatibilità e conflitto di interessi.

Ruolo dei terzi delegati

L’istanza può essere presentata da terzi delegati, cioè studi di consulenza automobilistica, organismi di formazione e centri di controllo leggeri autorizzati, nei limiti del decreto. In tal caso devono essere allegati, firmati digitalmente dall’ispettore:

  • atto di delega;
  • informativa privacy per presa visione;
  • dichiarazione di veridicità e conformità all’originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Il terzo delegato dichiara a sua volta la conformità dei documenti caricati.

Istruttoria, integrazioni e termini

L’ente territoriale istruisce le pratiche degli ispettori responsabili tecnici, mentre l’organismo di supervisione istruisce le altre domande e le integrazioni del modulo C. Entrambi possono chiedere integrazioni documentali con provvedimento motivato notificato al domicilio digitale speciale. Il termine procedimentale è sospeso in caso di richiesta di integrazioni; se il termine assegnato decorre inutilmente, la domanda si intende respinta. Per le istanze di iscrizione e di integrazione il termine di conclusione è fissato in 60 giorni.

Esito del procedimento e notifiche

L’istanza dell’ispettore responsabile tecnico è accolta solo se entrambe le amministrazioni competenti concludono favorevolmente o, in alcuni casi, se una sola conclude favorevolmente e l’altra non conclude entro il termine. Può essere rigettata se anche una sola istruttoria è negativa o se le integrazioni richieste non sono prodotte. Per gli altri ispettori l’accoglimento o il rigetto dipendono dall’esito dell’organismo di supervisione. L’accoglimento genera attestato di iscrizione, codice di iscrizione e riepilogo dei dati; il rigetto è comunicato via PEC e reso visibile in piattaforma.

Aggiornamento dei dati iscritti

Durante l’iscrizione l’ispettore deve aggiornare la scadenza della firma digitale e, tramite le modalità previste, la formazione di aggiornamento. Gli ispettori con modulo C devono anche aggiornare la polizza assicurativa e le dichiarazioni su conflitto di interessi. Le richieste di aggiornamento sono istruite dall’organismo di supervisione con termine di 30 giorni e con possibilità di integrazioni documentali. L’accoglimento o il rigetto seguono la disciplina prevista per l’iscrizione.

Obblighi formativi e scadenze

La formazione di aggiornamento è condizione per il mantenimento dell’iscrizione al RUI. Il decreto stabilisce che la prima formazione di aggiornamento debba essere assolta:

  • entro il 31 marzo 2025 per gli ispettori ope legis abilitati o autorizzati prima del 31 dicembre 2010;
  • entro il 31 dicembre 2025 per gli ope legis abilitati o autorizzati tra il 1° gennaio 2011 e il 31 agosto 2018;
  • entro tre anni dall’esame di modulo B o, se presente, di modulo C, per gli altri ispettori. Ogni aggiornamento successivo va frequentato nei 6 mesi precedenti la scadenza; l’attestato ha validità di 6 mesi per il caricamento nel RUI e poi la formazione vale 3 anni dalla data di rilascio.

Verifiche periodiche e stati dell’ispettore

L’organismo di supervisione controlla periodicamente, anche a campione, il permanere dei requisiti. La piattaforma effettua controlli automatici sulla validità di:

  • firma digitale;
  • polizze assicurative;
  • formazione di aggiornamento;
  • abbinamento del codice fiscale dell’ispettore con il codice meccanografico dell’officina leggeri. Se uno dei requisiti scade, la posizione passa da "attivo" a "non attivo", impedendo il collegamento con il CED per svolgere revisioni. In caso di sospensione o revoca ai sensi dell’articolo 18 del D.M. 15 novembre 2021, lo stato diventa rispettivamente "sospeso" o "revocato", con analogo blocco operativo.

Trattamento dei dati personali e misure di sicurezza

Il MIT è titolare del trattamento dei dati personali trattati nel RUI. Il decreto richiama il GDPR, il Codice privacy e i principi di liceità, minimizzazione, limitazione della conservazione e integrità/confidenzialità. L’allegato tecnico descrive il ciclo di vita dei dati, le funzioni di logging, backup, cifratura, controllo accessi, autenticazione MFA, gestione dei ruoli e registrazione delle operazioni. Sono previste misure infrastrutturali quali IDS/IPS, VPN, hardening delle postazioni, patching, monitoring, protezione fisica del CED e procedure di gestione dei data breach.

Conservazione e cancellazione dei dati

I dati degli ispettori sono conservati per 4 anni dalla cancellazione dal RUI. I dati di terzi delegati e del personale amministrativo sono conservati fino alla cessazione del ruolo e cancellati entro 1 anno. La documentazione assicurativa è mantenuta in piattaforma in forma criptata per 2 anni dopo la scadenza, poi restano solo i dati essenziali secondo le regole generali di conservazione. In caso di rigetto della domanda, dati e informazioni dell’istanza sono cancellati decorso il termine utile per il ricorso.

Disposizioni transitorie e finali

Fino alla piena operatività dell’accesso con SPID livello 2 o CIE, il RUI continua a essere accessibile tramite credenziali CED. Le modalità di accreditamento degli organismi di formazione saranno definite con successivo atto del Direttore generale. In prima applicazione le domande di iscrizione possono essere presentate fino al 31 agosto 2025; dal 1° novembre 2025 non potranno esercitare la funzione gli ispettori non iscritti o non aggiornati. Dalla data di entrata in vigore è abrogato l’articolo 20, comma 1, del D.D. 16 febbraio 2022. Il decreto è senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed entra in vigore il giorno della pubblicazione.

Punti principali

Oggetto e ambito di applicazione

Il decreto attua l’articolo 2, comma 2, lettera h-ter), del D.M. 15 novembre 2021 e disciplina in prima attuazione le modalità di funzionamento del RUI, nonché l’iscrizione e l’aggiornamento degli ispettori autorizzati. Gli ispettori già iscritti al precedente registro sono trasferiti automaticamente nel nuovo RUI senza necessità di nuova domanda, mentre l’iscrizione al RUI è condizione per esercitare la funzione di ispettore autorizzato.

Definizioni e soggetti coinvolti

Il testo precisa le principali definizioni operative: ispettore ope legis, ispettore autorizzato di modulo B e C, ispettore responsabile tecnico, terzi delegati, organismi di formazione, organismi di supervisione, enti territoriali e RUI. Vengono individuati anche i veicoli leggeri e pesanti rilevanti ai fini della revisione e il ruolo della piattaforma telematica presso il CED per l’accesso e la gestione del registro.

Procedure di iscrizione e istruttoria

Sono disciplinate tre distinte procedure: iscrizione dell’ispettore ope legis in attività, dell’ispettore ope legis non in attività e dell’ispettore autorizzato di modulo B, con eventuale integrazione al modulo C. Le domande sono presentate tramite piattaforma, con caricamento di dati anagrafici, recapiti, firma digitale, attestati formativi, dichiarazioni sostitutive, polizze assicurative e fascicolo dell’ispettore secondo il caso concreto. L’istruttoria è svolta dagli enti territoriali o dagli organismi di supervisione competenti, che possono chiedere integrazioni documentali; il termine del procedimento è di 60 giorni.

Aggiornamento dati, formazione e verifiche periodiche

Durante la permanenza nel registro l’ispettore deve aggiornare la firma digitale, la formazione di aggiornamento e, se titolare di modulo C, anche le polizze assicurative e le dichiarazioni su incompatibilità e conflitti di interesse. Il decreto fissa i termini per il primo aggiornamento formativo: 31 marzo 2025 per gli ope legis abilitati o autorizzati prima del 31 dicembre 2010 e 31 dicembre 2025 per quelli tra il 1° gennaio 2011 e il 31 agosto 2018; per gli altri, il termine è di tre anni dall’esame di modulo B o C. La piattaforma effettua controlli automatici su firma digitale, polizze, formazione e abbinamento tra ispettore e officina, con passaggio di stato da "attivo" a "non attivo", "sospeso" o "revocato" nei casi previsti.

Trattamento dati personali e sicurezza

Il Ministero è individuato come titolare del trattamento dei dati nel RUI e adotta misure tecniche e organizzative conformi al GDPR e al Codice privacy. L’allegato tecnico descrive ciclo di vita dei dati, ruoli degli utenti, modalità di alimentazione tramite ANPR, logging, backup, cifratura, controllo accessi, IDS/IPS, VPN, protezione del CED e gestione dei data breach. Sono previste specifiche regole di conservazione: dati degli ispettori per 4 anni dalla cancellazione, credenziali e dati degli altri utenti fino a cessazione del ruolo e documenti assicurativi criptati per 2 anni dopo la scadenza.

Come è indicizzato

Materiemotorizzazionepatenti e revisionisicurezza stradaletrattamento dati personaliamministrazione digitale

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