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Sentenza

Sentenza n. 2561/2026 - Catania, Sezione 5

Giustizia amministrativa202601150

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione del decreto ingiuntivo del Tribunale di Catania n. 3989/2016, dichiarato definitivamente esecutivo il 7 gennaio 2017, per il pagamento del credito e dei relativi interessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore)

Prevale il privato

La controversia

La società ha chiesto l’ottemperanza del decreto ingiuntivo, ottenuto per la fornitura idrica prestata al Comune per 26 mesi, dal 1° novembre 2014 al 31 dicembre 2016. Il titolo ingiungeva il pagamento di euro 43.537,45, oltre interessi commerciali ai sensi del d.lgs. 231/2002 e spese del procedimento monitorio; notificato in forma esecutiva il 26 marzo 2024, era rimasto ineseguito oltre il termine previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996. Nel corso del giudizio il Comune ha pagato il 10 luglio 2026 euro 45.720,31, imputati a capitale e spese legali, ma ha contestato gli interessi dovuti: sosteneva che gli interessi commerciali maturassero solo fino al giorno precedente la dichiarazione di dissesto, avvenuta l’11 luglio 2018, e che dal 3 maggio 2025, data di approvazione del rendiconto della gestione straordinaria, fossero dovuti solo al tasso legale. La ricorrente ha insistito per il pagamento di tutti gli interessi maturati.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il titolo esecutivo era ritualmente notificato e definitivo, che era decorso il termine di cui all’art. 14 d.l. 669/1996 e che il pagamento non era integrale perché residuavano gli interessi. Ha respinto la tesi del Comune secondo cui gli accessori non maturerebbero durante il dissesto: l’art. 248 TUEL determina una temporanea inesigibilità degli accessori durante la procedura, non la loro estinzione. Ha quindi ordinato al Comune di pagare gli interessi commerciali sulla sorte capitale, al tasso del d.lgs. 231/2002, fino al 2 maggio 2025 compreso; dal 3 maggio 2025 sono dovuti gli interessi al tasso legale pro tempore vigente. Il termine per l’integrale adempimento è di 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’eventuale inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Segretario generale del Comune di Acireale, con facoltà di delega, che dovrà provvedere nei successivi 90 giorni. Non è stata applicata la penalità di mora richiesta, in considerazione delle difficoltà di adempimento connesse a vincoli normativi e di bilancio e allo stato della finanza pubblica. Il Comune è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.000 oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Pertanto, a mezzo del presente giudizio, la società ricorrente ha chiesto disporsi l’ottemperanza del giudicato nascente dal citato titolo esecutivo ai sensi dell’art. 112 c.p.a., anche a mezzo nomina di Commissario ad acta, con condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio, oltre che di una ulteriore somma di denaro, fissata ai sensi dell’art. 114, comma quarto, lett. e), c.p.a., per ogni ulteriore ritardo.

    La disposizione è il fondamento dell’azione diretta a ottenere l’esecuzione del titolo giudiziale; il giudice ordina l’ottemperanza quando il titolo è definitivo e notificato, il termine per l’adempimento è decorso e residua un adempimento dovuto.

  • art. 248 TUEL

    Ed invero, come chiarito dalla Consulta con la sentenza n. 219 del 24 ottobre 2022, la disposizione di cui all’art. 248 TUEL prevede esclusivamente una temporanea inesigibilità degli accessori, strumentale all’attività di rilevazione ed estinzione delle passività dell’ente stesso, la quale si protrae per tutta la durata della procedura concorsuale, ma non implica l’estinzione dei crediti non ammessi o residui, i quali, conclusa la procedura, potranno essere fatti valere nei confronti dell’ente risanato.

    Durante il dissesto gli accessori sono temporaneamente inesigibili, ma continuano a maturare e non si estinguono. Dopo la chiusura della procedura il creditore può farli valere nei confronti dell’ente tornato in bonis; per il periodo successivo alla chiusura opera il tasso legale previsto dalla disposizione.

  • d.lgs. 231/2002

    Da quanto sopra deriva che, al fine di dare esatta esecuzione al titolo esecutivo ottemperando, l’ente dovrà corrispondere alla ricorrente gli interessi commerciali maturati sulla sorte capitale e calcolati al tasso di cui al D. Lgs. 231/2002 sino al 2 maggio 2025 (data di approvazione del rendiconto della gestione straordinaria).

    Gli interessi commerciali previsti dal titolo vanno corrisposti sulla sorte capitale fino al 2 maggio 2025, compreso, anche per il periodo di dissesto.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Non si ritiene, invece, di dover fissare anche l’ulteriore somma richiesta, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., per l’eventuale ulteriore violazione del giudicato (cosiddetta penalità di mora), tenuto conto delle specifiche difficoltà nell’adempimento, collegate all’esistenza di vincoli normativi e di bilancio e, in generale, allo stato della finanza pubblica (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. II-ter, n. 10526/2024).

    La penalità di mora non è automatica: il giudice può non applicarla in ragione delle specifiche difficoltà di adempimento, qui correlate a vincoli normativi e di bilancio e allo stato della finanza pubblica.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a un titolo pecuniario definitivo, notificato e non integralmente adempiuto dopo la scadenza del termine previsto, il giudice può ordinare il pagamento delle somme residue e nominare un commissario ad acta per l’eventuale inerzia dell’amministrazione.
  • Nel dissesto finanziario dell’ente locale, la temporanea inesigibilità degli accessori prevista dall’art. 248 TUEL non ne comporta l’estinzione né impedisce che maturino durante la procedura; alla sua conclusione gli interessi maturati possono essere fatti valere nei confronti dell’ente tornato in bonis.
  • Quando il titolo esecutivo riconosce interessi commerciali e l’ente è in dissesto, gli interessi sulla sorte capitale sono dovuti al tasso commerciale fino alla chiusura della gestione straordinaria; per il periodo successivo alla chiusura, sono dovuti al tasso legale pro tempore vigente.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere esclusa quando le specifiche difficoltà di adempimento, connesse a vincoli normativi e di bilancio e allo stato della finanza pubblica, ne giustifichino la mancata applicazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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