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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1213/2023 del 17/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto da IVM avverso la cartella di pagamento relativa a nove fatture per la TIA (anni 2008-2010, importo complessivo C 33.063,76). La ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 19 del D.Lgs. 546/1992 e dell'art. 7, comma 2, della L. 241/1990 (nonché art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.), sostenendo che le fatture TIA, pur se atipiche, sono impugnabili e che l'omessa impugnazione delle fatture non poteva precludere la possibilità di contestare la pretesa tributaria con l'appello alla cartella di pagamento.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso per cassazione ritenendo fondato il motivo. Ha affermato che le fatture TIA hanno natura di atti impositivi e sono impugnabili davanti al giudice tributario; inoltre l'inerzia del contribuente rispetto alla fattura non preclude la contestazione della successiva cartella/ingiunzione di pagamento. Tuttavia, quando l'atto tipico (cartella/ingiunzione) sia poi adottato e impugnato, esso assorbe la cognizione sulla pretesa impositiva e rende superfluo il giudizio sull'atto prodromico. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (ora Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia), in diversa composizione, anche per le spese del giudizio.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, art. 19

    L'elencazione degli atti impugnabili ha natura tassativa, ma può essere interpretata estensivamente: atti che portano a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria (come le fatture TIA) possono essere impugnati davanti al giudice tributario.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, art. 21

    Il termine generale di impugnazione previsto dall'art. 21 si applica anche all'impugnazione delle fatture TIA, nonostante la loro facoltatività.

  • Legge 3 agosto 1990 n. 241, art. 7, comma 2

    Richiamata nella doglianza sul corretto procedimento amministrativo; il principio di buon andamento e trasparenza dell'azione amministrativa concorre a giustificare l'estensione della giurisdizione tributaria sugli atti che determinano pretese impositive.

  • D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, art. 72, comma 1

    Consente la liquidazione diretta della TIA senza avviso di accertamento quando la liquidazione si basi su dati già acquisiti, immutati e non soggetti a contestazione; spiega l'eccezionalità della necessità dell'avviso di accertamento.

  • D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, art. 70

    Quando l'amministrazione si discosta dai dati dichiarati dal contribuente deve motivare l'operato mediante avviso di accertamento; l'assenza di tale motivazione rende necessario l'avviso stesso ove i dati non siano certi.

  • D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, art. 71, comma 2

    Il diniego di agevolazioni o riduzioni richieste dal contribuente richiede formale motivazione (avviso di accertamento) e non è surrogabile da mera contestazione successiva.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    Richiamato come base per il motivo di cassazione (violazione e falsa applicazione di norme di diritto).

  • Costituzione, artt. 24, 53 e 97

    Principi costituzionali invocati per giustificare un'interpretazione estensiva delle norme in favore della tutela giurisdizionale del contribuente e del buon andamento dell'amministrazione.

Massime di principio

  • Le fatture TIA hanno natura di atti impositivi e possono essere impugnate davanti al giudice tributario, anche se formate con modalità non tipiche (es. fattura commerciale).
  • L'omessa impugnazione della fattura TIA non preclude la possibilità di contestare la stessa pretesa tributaria nell'impugnazione della successiva cartella/ingiunzione di pagamento.
  • Se viene poi emesso un atto tipico e autoritativo (cartella o ingiunzione), tale atto assorbe e sostituisce l'atto prodromico: il giudizio rilevante è quello relativo all'atto tipico; il contribuente dovrà riproporre in tale giudizio i vizi sostanziali e procedurali rilevati.
  • La liquidazione diretta della TIA senza avviso di accertamento è ammessa solo quando si basi su dati immutati, certi e non contestati; se i dati sono incerti o contestati, è necessario l'avviso di accertamento motivato.
  • Il contribuente può scegliere se impugnare l'atto facoltativo (fattura) o attendere l'atto tipico (cartella), ma deve rispettare i termini generali di impugnazione; la scelta è facoltativa e l'inerzia non determina cristallizzazione automatica della pretesa.
  • In giudizio, un vizio rilevabile sull'atto prodromico può essere fatto valere anche nel processo relativo all'atto tipico che lo sostituisce, purché il contribuente lo proponga nel giudizio relativo alla cartella/ingiunzione.

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