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Sentenza

Sentenza del 10/03/2017 n. 6195 - Corte di Cassazione

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI Società di comodo - Presunzione di inoperatività - Superamento della prova presuntiva del test di inoperatività - Operazione di mero incremento patrimoniale - Inidoneità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sardegna, contestando: la ritenuta preclusione di un successivo controllo fiscale dopo l’erogazione del rimborso IVA sul conto fiscale; il mancato riconoscimento dell’onere della società di dimostrare la propria operatività; la rilevanza attribuita all’acquisto di un capannone come prova di operatività; e l’esclusione del recupero IVA per operazioni ritenute inesistenti in assenza di un giudicato penale. La questione centrale riguardava l’applicazione della presunzione di inoperatività delle società che non raggiungono i ricavi minimi previsti dall’art. 30 della legge n. 724 del 1994.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale della Sardegna, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. Ha stabilito che l’erogazione del rimborso IVA su richiesta della società non impedisce all’Amministrazione finanziaria di verificare successivamente la sussistenza dei requisiti sostanziali del rimborso. Inoltre, il mancato superamento del test di operatività determina una presunzione relativa di inoperatività, che la società deve vincere dimostrando oggettive e straordinarie circostanze impeditive della produzione dei ricavi minimi. L’acquisto di un immobile o altra operazione di mero incremento patrimoniale, non produttiva di reddito, non è sufficiente a superare tale presunzione.

Norme richiamate

  • Legge n. 724 del 1994, art. 30

    La prova contraria deve essere sostenuta da riferimenti a oggettive situazioni di carattere straordinario che hanno reso impossibile il conseguimento di ricavi, di incrementi di rimanenze e di proventi nella misura richiesta.

    La norma introduce il test di operatività e una presunzione relativa di inoperatività per le società che non raggiungono determinati livelli minimi di ricavi. Spetta alla società fornire una prova concreta di circostanze oggettive e straordinarie che abbiano impedito il conseguimento dei ricavi richiesti.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 38-bis, 54 e 57

    La disciplina consente l’erogazione del rimborso IVA secondo modalità semplificate e prevede la possibilità di successivi controlli e recuperi da parte dell’Amministrazione finanziaria entro i termini previsti.

  • Legge n. 413 del 1991, art. 78

    Disciplina il conto fiscale, quale rapporto destinato a registrare versamenti e rimborsi dei titolari di partita IVA, favorendo la rapidità dell’erogazione senza escludere controlli sostanziali successivi.

  • D.M. n. 567 del 1993, art. 20

    In sede di controllo dei rimborsi erogati dai concessionari, l’ufficio competente provvede a recuperare nei confronti dell’intestatario le somme indebitamente rimborsate.

    Il rimborso IVA erogato sul conto fiscale non costituisce un accertamento definitivo del diritto al rimborso e può essere recuperato se successivamente risulta indebito.

  • Codice civile, art. 2697

    La società che invoca il diritto al rimborso e deve superare la presunzione di inoperatività è onerata della prova dei fatti giustificativi della propria situazione.

Massime di principio

  • L’erogazione di un rimborso IVA tramite conto fiscale non significa che l’Amministrazione abbia già verificato definitivamente tutti i requisiti sostanziali: il controllo può avvenire successivamente e il rimborso può essere recuperato.
  • Il mancato raggiungimento dei ricavi minimi previsti dal test di operatività genera una presunzione relativa di inoperatività, superabile solo con la prova di circostanze oggettive, straordinarie e specificamente documentate.
  • La società non può dimostrare la propria operatività limitandosi a provare acquisti di immobili, investimenti o altri incrementi patrimoniali: tali operazioni devono essere collegate alla concreta produzione di ricavi o reddito.
  • In una situazione analoga, è necessario documentare le ragioni economiche e fattuali che hanno impedito il conseguimento dei ricavi minimi, come eventi eccezionali, vincoli amministrativi, indisponibilità dei beni o condizioni di mercato anomale.
  • La presunzione fiscale opera sul rapporto tra patrimonio e redditività: la mera esistenza di beni nel patrimonio sociale non dimostra, da sola, l’effettivo svolgimento di un’attività economica.

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