Sentenza del 10/03/2017 n. 674 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Contenzioso - Luogo delle notificazioni degli atti tributari - E' il domicilio fiscale conosciuto del contribuente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contenzioso riguarda il luogo in cui devono essere notificati gli atti tributari. Il contribuente contestava, in sostanza, la validità della notificazione eseguita presso il domicilio fiscale conosciuto dall'Ufficio, presumibilmente diverso dall'indirizzo attuale non previamente comunicato. La disciplina pone a carico del contribuente l'obbligo di indicare il proprio domicilio fiscale e di comunicare tempestivamente ogni variazione; in mancanza, l'Amministrazione può utilizzare l'ultimo domicilio fiscale noto.
La decisione
La notificazione eseguita presso l'ultimo domicilio fiscale conosciuto dal Fisco è ritenuta legittima quando il contribuente non abbia comunicato la variazione del proprio indirizzo. L'Amministrazione non è tenuta a svolgere ulteriori ricerche del contribuente al di fuori del domicilio fiscale risultante dai propri archivi e può, ricorrendone i presupposti, utilizzare anche la procedura semplificata prevista dall'art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600/1973.
Norme richiamate
Art. 60, lett. e), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Consente, nei casi previsti, una forma semplificata di notificazione degli atti tributari presso il domicilio fiscale risultante all'Amministrazione.
Sentenza della Corte di Cassazione 24 settembre 2015, n. 18934
Ha affermato che il contribuente deve comunicare all'Ufficio il proprio domicilio fiscale e gli eventuali cambiamenti; se tale obbligo non viene adempiuto, la notifica presso l'ultimo domicilio fiscale noto resta legittima.
Massime di principio
- Per gli atti tributari, il riferimento principale è il domicilio fiscale risultante agli archivi dell'Amministrazione, non necessariamente l'indirizzo di fatto attualmente utilizzato dal contribuente.
- Il contribuente deve comunicare tempestivamente ogni variazione del domicilio fiscale; in caso contrario, sopporta il rischio che le notifiche siano effettuate al precedente indirizzo.
- L'Amministrazione finanziaria non ha, di regola, l'obbligo di ricercare autonomamente il contribuente presso indirizzi diversi da quello fiscalmente dichiarato o conosciuto.
- La contestazione della notifica può avere concrete possibilità di successo solo se il contribuente dimostra di aver comunicato correttamente e prima della notifica la variazione del domicilio, oppure l'inesistenza dei presupposti della procedura utilizzata.
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