Sentenza del 10/03/2017 n. 148 - Comm. Trib. Prov. Savona
CONTENZIOSO - Processo tributario - Società di fatto - Assimilabilità a società di persone - Litisconsorzio necessario - Integrazione contraddittorio nei confronti di tutti i soci - Mancanza - Inammissibilità del ricorso
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile perché nessuna delle parti già costituite ha provveduto a chiamare in giudizio tutti i partecipanti alla società di fatto. La mancata integrazione del contraddittorio impedisce una decisione valida nei confronti di tutti i soggetti necessariamente coinvolti.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impugnazione riguardava un accertamento emesso nei confronti di una società di fatto. La controversia coinvolge necessariamente la posizione della società e quella di tutti i suoi partecipanti, poiché la società di fatto è assimilabile, ai fini processuali tributari, a una società di persone. Sussiste quindi un litisconsorzio necessario tra tutti i soci o partecipanti, il cui contraddittorio deve essere integrato mediante la loro chiamata in giudizio.
Norme richiamate
Principio del litisconsorzio necessario nel processo tributario per controversie relative a società di persone
Quando l'accertamento riguarda una società di persone o una società di fatto assimilabile a essa, tutti i soci o partecipanti devono partecipare allo stesso processo, poiché la decisione incide unitariamente sulle rispettive posizioni.
Obbligo di integrazione del contraddittorio
Il contraddittorio deve essere integrato con la chiamata in giudizio di tutti i partecipanti alla società. Se nessuna parte provvede all'integrazione, il ricorso è inammissibile.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie riguardanti una società di fatto, occorre verificare subito chi siano tutti i partecipanti e citarli nel medesimo giudizio.
- La società di fatto è trattata, sotto il profilo processuale, in modo analogo a una società di persone quando l'accertamento incide sia sul reddito societario sia sulle posizioni dei partecipanti.
- La mancata partecipazione di uno o più soci o partecipanti determina un difetto di contraddittorio che può comportare l'inammissibilità del ricorso.
- È necessario chiedere o provvedere tempestivamente all'integrazione del contraddittorio; non è sufficiente instaurare il giudizio soltanto contro la società o soltanto contro alcuni dei partecipanti.
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