Regolamento (UE) 2024/1227
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1227 della Commissione, del 23 aprile 2024, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette Gamoneu / Gamonedo (DOP)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento approva una modifica non minore del disciplinare della DOP «Gamoneu / Gamonedo», registrata a livello unionale. La modifica riguarda anche il cambiamento della denominazione da «Gamoneu / Gamonedo» a «Gamonéu». Poiché non sono state presentate opposizioni nella procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha disposto l’approvazione della modifica pubblicata. L’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore venti giorni dopo la pubblicazione.
Approvazione di una modifica non minore del disciplinare della DOP «Gamoneu / Gamonedo», con variazione del nome in «Gamonéu»
Ambito di applicazione
Si applica alla denominazione di origine protetta «Gamoneu / Gamonedo», iscritta nel registro delle DOP e IGP ai sensi del regolamento (CE) n. 676/2008. Riguarda la modifica del disciplinare approvata dalla Commissione per effetto della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Produce effetti in tutti gli Stati membri in quanto regolamento di esecuzione direttamente applicabile; l’atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Approvazione della modifica del disciplinare della DOP «Gamoneu / Gamonedo»
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1227 della Commissione approva una modifica non minore del disciplinare della denominazione di origine protetta «Gamoneu / Gamonedo». La misura si colloca nel quadro del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e segue la procedura ordinaria prevista per le modifiche dei disciplinari delle DOP e IGP.
Contesto procedurale
La Commissione richiama l’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 come base per l’adozione del regolamento di esecuzione. La domanda di modifica è stata presentata dalla Spagna ed esaminata ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del medesimo regolamento. Poiché la modifica è stata qualificata come non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, la domanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea conformemente all’articolo 50, paragrafo 2, lettera a).
Contenuto della modifica
Dai considerando emerge che la modifica del disciplinare non si limita ad aspetti tecnici, ma include anche la variazione del nome protetto da «Gamoneu / Gamonedo» a «Gamonéu». La Commissione rileva altresì che, entro il termine previsto, non le è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012. In assenza di opposizioni, la modifica è quindi approvata.
Effetti giuridici e applicazione
L’articolo 1 approva formalmente la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale. L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è inoltre dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti immediati nel sistema delle indicazioni geografiche protette e delle denominazioni di origine protette dell’Unione.
Disposizioni principali
Approvazione della modifica del disciplinare
L’articolo 1 approva la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa al nome «Gamoneu / Gamonedo» (DOP). La modifica è qualificata nei considerando come non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012.
Variazione del nome protetto
Dai considerando risulta che la modifica del disciplinare comprende anche il cambiamento del nome da «Gamoneu / Gamonedo» a «Gamonéu».
Base giuridica e procedura seguita
La Commissione interviene sulla base dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012. La domanda spagnola è stata esaminata ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma; la modifica è stata pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a); non essendo stata notificata alcuna opposizione ai sensi dell’articolo 51, la modifica è stata approvata.
Entrata in vigore e efficacia
L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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