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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1178

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1178 della Commissione, del 23 aprile 2024, che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988 per quanto riguarda la creazione, la modifica e la gestione di taluni contingenti tariffari a seguito dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda

Normativa europea32024R1178

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento adegua i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e 2020/1988 per recepire le concessioni tariffarie previste dall’accordo di libero scambio UE-Nuova Zelanda. Introduce nuovi contingenti tariffari, modifica contingenti esistenti e disciplina l’uso di certificati di ammissibilità e certificati IMA 1 per varie categorie di prodotti agricoli. Prevede inoltre norme transitorie per il 2024 e aggiorna allegati, modelli documentali e fattori di conversione. L’applicazione decorre dal 1º maggio 2024.

Modifica le regole UE di gestione dei contingenti tariffari per taluni prodotti agricoli originari della Nuova Zelanda, in attuazione dell’accordo di libero scambio UE-Nuova Zelanda.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori economici, alle autorità competenti degli Stati membri e alle autorità doganali coinvolti nella richiesta, nel rilascio e nell’utilizzo dei titoli di importazione per contingenti tariffari agricoli. Riguarda in particolare importazioni nell’Unione di carni bovine, ovine e caprine, latte e prodotti lattiero-caseari, prodotti agricoli trasformati lattiero-caseari, siero di latte altamente proteico, burro, formaggi e etanolo/alcool etilico, con origine Nuova Zelanda per i nuovi contingenti introdotti o modificati. Alcune disposizioni si applicano anche a contingenti OMC esistenti e ai sistemi documentali basati su certificati di autenticità, di ammissibilità e IMA 1. È applicabile negli Stati membri dal 1º maggio 2024, con regole transitorie specifiche per il periodo contingentale 2024.

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1178 della Commissione

Il regolamento dà attuazione, sul piano tecnico-doganale, alle concessioni tariffarie previste dall’accordo di libero scambio tra Unione europea e Nuova Zelanda. L’intervento incide sui sistemi di gestione dei contingenti tariffari già disciplinati dai regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e 2020/1988, introducendo nuovi contingenti, nuovi modelli certificativi e adeguamenti procedurali.

Quadro generale e finalità

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare l’articolo 187, quale base per la disciplina dei contingenti tariffari agricoli. I considerando evidenziano che le modifiche sono rese necessarie dalla firma e approvazione dell’accordo UE-Nuova Zelanda e che occorre allineare gli allegati dei regolamenti esecutivi alle nuove concessioni, prevedendo anche regole transitorie per il primo anno di applicazione e per la gestione di aperture/chiusure di contingenti nello stesso periodo.

Modifiche al regolamento di esecuzione (UE) 2020/761

Vengono aggiornate le norme generali sulla gestione dei contingenti tariffari per prodotti agricoli soggetti a titoli. In particolare, l’articolo 13 viene riscritto per chiarire la durata dei titoli di importazione rilasciati sulla base di documenti esteri: per i contingenti gestiti con certificati IMA 1 o certificati di autenticità, il titolo rimane valido fino alle 23:59, ora di Bruxelles, del trentesimo giorno successivo all’ultimo giorno di validità del certificato, senza oltrepassare la fine del periodo contingentale; per i certificati di ammissibilità, la validità coincide con l’ultimo giorno del periodo contingentale.

L’articolo 17 viene adeguato sul piano delle notifiche alla Commissione. Gli Stati membri devono comunicare, per ciascun certificato di autenticità, di ammissibilità o IMA 1 presentato in relazione a contingenti gestiti con documenti rilasciati da paesi terzi, il numero del titolo di importazione corrispondente e i quantitativi oggetto del titolo, prima della messa a disposizione del titolo all’operatore.

L’articolo 72 viene rafforzato quanto a controlli e tracciabilità: gli operatori presentano all’autorità emittente dello Stato membro di importazione l’originale del certificato e, se richiesto, una copia; l’autorità verifica la corrispondenza con le informazioni trasmesse dalla Commissione e rilascia il titolo senza indugio, comunque entro sei giorni di calendario, salvo istruzioni contrarie. Ogni certificato può servire per un solo titolo; il documento è annotato, conservato e la copia è restituita all’operatore. La Commissione mette inoltre a disposizione degli Stati membri le impronte dei timbri e le firme dei soggetti autorizzati all’emissione nei paesi esportatori tramite il sistema SMS.

Nuovo contingente per carni bovine originarie della Nuova Zelanda

È inserito l’articolo 46 bis, dedicato al contingente 09.4456. Il rilascio del titolo e l’immissione in libera pratica sono subordinati alla presentazione di un certificato di ammissibilità, redatto secondo il nuovo modello dell’allegato XIV.6, compilato in una lingua ufficiale dell’Unione, numerato individualmente e validamente vistato dall’autorità emittente neozelandese.

Il certificato è valido fino alla fine del periodo contingentale e, per la conversione del peso in equivalente peso carcassa, si applicano i fattori di conversione dell’allegato XVI, parte C. Nell’allegato VIII sono precisati prodotto, origine, dazio contingentale, garanzia e quantitativi progressivi dal 2024 al 2031 e anni successivi. Per alcune voci il dazio è pari al 7,5 %, per altre al 3,2 %.

Contingenti per latte, burro, formaggi e relativi certificati

Il regolamento introduce o aggiorna più contingenti riguardanti il settore lattiero-caseario. L’articolo 48 richiama l’apertura, in conformità all’accordo UE-Nuova Zelanda, di contingenti per latte in polvere, burro e formaggi. L’articolo 49 disciplina il contingente OMC per i formaggi neozelandesi (09.4516), collegandolo al certificato IMA 1 e al relativo modello di allegato XIV.5.

L’articolo 50 riguarda i contingenti OMC per il burro neozelandese (09.4523, 09.4524 e 09.4525), imponendo l’indicazione del numero di serie del certificato IMA 1 nella sezione 31 del titolo di importazione e la ripartizione per codice NC dei quantitativi comunicati alla Commissione. L’articolo 51 disciplina invece i contingenti 09.4518, 09.4519 e 09.4520 per latte in polvere, burro ed altri prodotti lattiero-caseari originari della Nuova Zelanda: anche qui il rilascio del titolo e la libera pratica richiedono un certificato di ammissibilità, conforme al nuovo allegato XIV.7.

L’articolo 52 viene modificato per precisare che i titoli di importazione coprono il quantitativo netto totale indicato nel certificato IMA 1 o nel certificato di ammissibilità.

Nuovi requisiti documentali e controlli nel settore lattiero-caseario

L’articolo 72, paragrafo 1, è integrato con il certificato di ammissibilità per il settore delle carni bovine e per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Per i contingenti diversi da quelli di cui agli articoli 49 e 50, gli operatori devono presentare l’originale del certificato insieme alla domanda di titolo entro il periodo di validità e non oltre l’ultimo giorno del periodo contingentale.

È inoltre previsto che, una volta rilasciato il/i certificato/i dal paese esportatore, questo ne informi immediatamente la Commissione. I nuovi modelli documentali sono inseriti nell’allegato XIV: il punto A1 è aggiornato per i contingenti 09.4516, 09.4521 e 09.4522; il punto A2 per i contingenti 09.4523, 09.4524 e 09.4525; sono aggiunte le sezioni XIV.6 e XIV.7 per i certificati di ammissibilità relativi a carni bovine e latte/prodotti lattiero-caseari neozelandesi.

Modifiche al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988: contingenti "primo arrivato, primo servito"

Nel regolamento 2020/1988 viene inserito l’articolo 31 bis per i contingenti di carni ovine e caprine fresche, refrigerate o congelate originarie della Nuova Zelanda (09.7901, 09.7898, 09.7899, 09.7902, 09.7896 e 09.7897). L’immissione in libera pratica è subordinata a un certificato di ammissibilità redatto secondo il nuovo allegato II, parte H, compilato in una lingua ufficiale dell’Unione, numerato, vistato e valido sino alla fine del periodo contingentale. Sono previsti fattori di conversione al peso carcassa nell’allegato V.

È inoltre aggiunto l’articolo 31 ter per il contingente 09.7903, relativo ai prodotti agricoli trasformati lattiero-caseari e al siero di latte altamente proteico originari della Nuova Zelanda, con medesima logica documentale e modulo dell’allegato II, parte I.

Nuovi contingenti e condizioni nell’allegato I del regolamento 2020/1988

L’allegato I viene integrato con il contingente 09.7904 per il granturco dolce di origine neozelandese, con dazio pari a 0 EUR, quantitativo pari a 800.000 kg per il 2024 pro rata e 800.000 kg per gli anni successivi, e prova di origine tramite richiesta di trattamento preferenziale ai sensi dell’accordo.

Per le carni ovine e caprine, i nuovi contingenti 09.7901, 09.7898, 09.7899 (fresche/refrigerate) e 09.7902, 09.7896, 09.7897 (congelate) prevedono quantitativi progressivi fino al 2030 e anni successivi, dazio 0 EUR e certificato di ammissibilità come prova di origine. È aggiunto anche il contingente 09.7903 per i prodotti lattiero-caseari trasformati e il siero di latte altamente proteico, con dazio 0 EUR e certificato di ammissibilità. Infine, è introdotto il contingente 09.7905 per l’etanolo, con quantitativo fisso di 4.000.000 kg e trattamento preferenziale ai sensi dell’accordo.

Fattori di conversione e allegati documentali

Gli allegati II e V del regolamento 2020/1988 sono aggiornati con nuovi modelli di certificato di ammissibilità per i contingenti ovini/caprini e per il contingente 09.7903, entrambi recanti l’indicazione dell’organismo emittente neozelandese competente.

L’allegato V elenca i fattori di conversione per convertire il peso del prodotto in equivalente peso carcassa, con distinzioni per codici NC e, in alcuni casi, tra capretto e altri ovini/caprini. Le tabelle sono funzionali alla corretta applicazione dei quantitativi contingentali espressi in equivalente peso carcassa.

Disposizioni transitorie

Per il periodo contingentale 2024, i quantitativi per alcuni nuovi contingenti sono calcolati proporzionalmente a partire dalla data di applicazione del regolamento fino a fine anno. In particolare, ciò vale per i contingenti 09.4456, 09.4518, 09.4519, 09.4520 e per i contingenti 09.7904, 09.7901, 09.7898, 09.7899, 09.7902, 09.7896, 09.7897, 09.7903 e 09.7905.

Sono inoltre previste riduzioni dei quantitativi 2024 per i contingenti 09.4516 e 09.4525 in funzione dei titoli già emessi tra il 1º gennaio e il 30 aprile 2024 per i contingenti precedenti 09.4514, 09.4515, 09.4182 e 09.4195. I titoli rilasciati prima dell’entrata in applicazione restano validi fino alla loro scadenza.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE e si applica dal 1º maggio 2024. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifiche al regolamento (UE) 2020/761

Aggiorna le definizioni e le regole di gestione dei contingenti tariffari gestiti con documenti rilasciati da paesi terzi. Modifica la validità dei titoli di importazione: per i contingenti gestiti con certificati IMA 1 o certificati di autenticità, il titolo vale fino alle ore 23:59 (ora di Bruxelles) del trentesimo giorno successivo all’ultimo giorno di validità dei certificati, senza superare la fine del periodo contingentale; per i certificati di ammissibilità, il titolo vale fino alla fine del periodo contingentale. Rafforza gli obblighi di notifica alla Commissione e introduce il controllo tra certificati presentati e dati comunicati dalla Commissione.

Contingenti tariffari per carni bovine neozelandesi

Inserisce il nuovo articolo 46 bis per il contingente 09.4456: il rilascio del titolo di importazione e l’immissione in libera pratica sono subordinati alla presentazione di un certificato di ammissibilità. Il certificato deve seguire il modello dell’allegato XIV.6, essere redatto in una lingua ufficiale dell’Unione, avere numero di serie individuale, essere vistato correttamente e valido fino a fine periodo contingentale. Sono previsti fattori di conversione per il passaggio al peso carcassa (allegato XVI, parte C).

Contingenti tariffari per latte, burro e formaggi neozelandesi

Introduce o modifica gli articoli 48, 49, 50, 51 e 52 per aprire e disciplinare nuovi contingenti per latte in polvere, burro e formaggi originari della Nuova Zelanda. Per i contingenti 09.4518, 09.4519 e 09.4520 il titolo di importazione e lo sdoganamento richiedono un certificato di ammissibilità (allegato XIV.7). Per i contingenti OMC 09.4516, 09.4523, 09.4524 e 09.4525 si applicano regole specifiche relative ai certificati IMA 1, ai codici NC, ai dazi contingentali e alla ripartizione dei quantitativi per codice NC.

Obblighi procedurali e controlli sui certificati

Gli operatori devono presentare all’autorità emittente dello Stato membro di importazione l’originale del certificato di autenticità, di ammissibilità o IMA 1, insieme alla domanda di titolo; la domanda va presentata entro la validità del certificato e comunque entro l’ultimo giorno del periodo contingentale. Il titolo può essere rilasciato solo dopo verifica della corrispondenza con le informazioni ricevute dalla Commissione, entro sei giorni di calendario, salvo istruzioni contrarie. Ogni certificato può essere utilizzato per un solo titolo; l’autorità annota numero del titolo e quantitativo utilizzato, conserva l’originale e restituisce la copia all’operatore.

Modifica degli allegati e nuovi modelli documentali

Aggiorna gli allegati I, VIII, IX, XIV e XVI del regolamento (UE) 2020/761, introducendo nuove tabelle per i contingenti 09.4456, 09.4516, 09.4518, 09.4519 e 09.4520, nonché i modelli di certificato di ammissibilità per carni bovine e prodotti lattiero-caseari neozelandesi. Per il contingente 09.4456 sono fissati quantitativi crescenti dal 2024 al 2031 e dazi pari al 7,5 % o al 3,2 % a seconda dei codici NC; per latte, burro e formaggi sono stabiliti quantitativi progressivi e, per alcuni contingenti, dazi ridotti o nulli.

Modifiche al regolamento (UE) 2020/1988

Inserisce l’articolo 31 bis per i contingenti di carni ovine e caprine neozelandesi (09.7901, 09.7898, 09.7899, 09.7902, 09.7896, 09.7897) e l’articolo 31 ter per i prodotti agricoli trasformati lattiero-caseari e il siero di latte altamente proteico (09.7903). In tali casi l’immissione in libera pratica è subordinata alla presentazione di un certificato di ammissibilità conforme ai nuovi modelli dell’allegato II, parte H o I. Sono previsti fattori di conversione per il peso carcassa (allegato V).

Nuovi contingenti "primo arrivato, primo servito"

Integra l’allegato I del regolamento 2020/1988 con i contingenti 09.7904 (granturco dolce), 09.7901, 09.7898, 09.7899, 09.7902, 09.7896, 09.7897 (carni ovine e caprine), 09.7903 (prodotti lattiero-caseari trasformati e siero di latte altamente proteico) e 09.7905 (etanolo). Per tali contingenti sono indicati origine neozelandese, periodi contingentali 1º gennaio-31 dicembre, quantitativi progressivi, aliquota doganale del contingente pari a 0 EUR e, per alcuni, prova di origine tramite certificato di ammissibilità o richiesta di trattamento preferenziale ai sensi dell’accordo.

Disposizioni transitorie per il 2024

Per il periodo contingentale 2024 i quantitativi dei nuovi contingenti sono calcolati pro rata dal 1º maggio 2024 fino a fine periodo. Sono previste riduzioni specifiche dei quantitativi 09.4516 e 09.4525 in funzione dei titoli già emessi tra il 1º gennaio e il 30 aprile 2024 per i contingenti precedenti. I titoli rilasciati prima dell’entrata in applicazione restano validi fino alla loro scadenza.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1º maggio 2024. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepolitica agricola comunepolitica commercialeunione doganalecontingenti tariffariscambi internazionali

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