Regolamento (UE) 2024/1161
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1161 della Commissione, del 22 aprile 2024, relativo al rinnovo dell’autorizzazione di un preparato di Enterococcus lactis NCIMB 10415 come additivo per mangimi destinati a determinate specie animali, all’autorizzazione di tale preparato come additivo per mangimi destinati a determinate altre specie animali (titolare dell’autorizzazione: DSM Nutritional Products Ltd.), recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1061/2013 e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 361/2011, (UE) 2015/518 e (UE) 2019/11
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rinnova l’autorizzazione di alcune forme del preparato di Enterococcus lactis NCIMB 10415 e autorizza nuovi usi per altre forme dello stesso additivo per mangimi. Stabilisce condizioni d’impiego, livelli minimi, specie destinatarie, requisiti di etichettatura e misure di protezione per gli utilizzatori. Modifica inoltre il regolamento di esecuzione (UE) n. 1061/2013 e abroga i precedenti regolamenti autorizzativi ormai sostituiti, prevedendo regimi transitori per l’esaurimento delle scorte.
Rinnovo e ampliamento dell’autorizzazione del preparato di Enterococcus lactis NCIMB 10415 come additivo per mangimi per diverse specie animali, con modifica di un precedente regolamento di esecuzione e abrogazione di atti autorizzativi ormai superati.
Ambito di applicazione
Si applica agli additivi per mangimi nell’Unione europea, in particolare al preparato di Enterococcus lactis NCIMB 10415 commercializzato da DSM Nutritional Products Ltd per l’uso in mangimi composti, premiscele e, per alcune forme, acqua di abbeveraggio. Riguarda specie avicole da ingrasso, da produzione di uova e da riproduzione, uccelli ornamentali, vitelli, capretti, agnelli e altre specie di ruminanti minori, scrofe, suinetti lattanti, suinetti svezzati, suini da ingrasso e categorie di specie suine minori, con esclusione implicita delle specie e usi non indicati nell’allegato. Si applica in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; prevede periodi transitori per prodotti fabbricati ed etichettati prima del 13 novembre 2024 e del 13 maggio 2025.
Rinnovo e autorizzazione del preparato di Enterococcus lactis NCIMB 10415 come additivo per mangimi
Il regolamento interviene nell’ambito della disciplina UE sugli additivi per l’alimentazione animale, applicando il regolamento (CE) n. 1831/2003 alle diverse forme del preparato di Enterococcus lactis NCIMB 10415. La Commissione, sulla base del parere EFSA del 27 settembre 2023 e della valutazione del laboratorio di riferimento, ritiene soddisfatte le condizioni di sicurezza e autorizza/rinnova l’impiego dell’additivo per ulteriori specie e forme di somministrazione.
Contesto normativo e motivazioni
Il regolamento richiama il sistema di autorizzazione e rinnovo previsto dal regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, e sottolinea che alcune forme del preparato erano già state autorizzate per specifiche specie animali con regolamenti precedenti. La domanda presentata includeva sia il rinnovo delle autorizzazioni esistenti sia nuovi usi, con classificazione dell’additivo nella categoria degli "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale degli "stabilizzatori della flora intestinale".
Valutazione scientifica e conclusioni dell’EFSA
L’EFSA ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, tutte e tre le forme del preparato sono sicure per le specie bersaglio, per i consumatori e per l’ambiente. Ha inoltre escluso irritazione cutanea e oculare per le forme microincapsulata e microincapsulata con gommalacca, mentre ha rilevato che tutte le forme sono potenzialmente sensibilizzanti per le vie respiratorie; per la forma granulata non rivestita non ha potuto esprimersi su irritazione cutanea e oculare, né sulla sensibilizzazione cutanea. Non sono state ritenute necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato.
Ambito oggettivo e specie interessate
L’autorizzazione riguarda il preparato di Enterococcus lactis NCIMB 10415 in tre forme principali:
- forma microincapsulata;
- forma microincapsulata con gommalacca;
- forma granulata non rivestita.
Le specie/categorie destinatarie comprendono, a seconda della forma e della via di somministrazione, polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, specie avicole minori da ingrasso e da produzione di uova, polli allevati per la riproduzione, tacchini da ingrasso e da riproduzione, specie avicole minori da riproduzione, uccelli ornamentali, vitelli, capretti, agnelli, altre specie di ruminanti minori, scrofe, suinetti lattanti, suinetti svezzati, suini da ingrasso e categorie di specie suine minori.
Condizioni di impiego, livelli minimi e uso nell’acqua
L’allegato indica i tenori minimi per le varie combinazioni di forma/additivo/specie, espressi in CFU per kg di mangime completo al 12% di umidità o per litro di acqua di abbeveraggio. In particolare, il regolamento consente anche l’uso nell’acqua di abbeveraggio per alcune forme e specie, estendendo l’impiego a un ampio ventaglio di animali da allevamento.
Compatibilità con coccidiostatici e istruzioni per l’etichettatura
Il testo consente l’uso concomitante dell’additivo con specifici coccidiostatici, nel rispetto delle rispettive autorizzazioni. Inoltre, le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono riportare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Per le scrofe in lattazione è richiesta la somministrazione contemporanea ai suinetti lattanti.
Misure di tutela per gli utilizzatori
La Commissione impone agli operatori del settore mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative idonee a eliminare o ridurre i rischi per gli utilizzatori. Qualora tali rischi non possano essere eliminati, devono essere impiegati dispositivi di protezione individuale per vie respiratorie e pelle; per la forma granulata non rivestita è richiesto anche un adeguato dispositivo di protezione degli occhi.
Effetti sulle autorizzazioni precedenti e regime transitorio
Il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1061/2013, sopprimendo la voce relativa a vitelli e capretti, e abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 361/2011, (UE) 2015/518 e (UE) 2019/11. Per evitare discontinuità commerciali, prevede un periodo transitorio: i prodotti fabbricati ed etichettati prima del 13 novembre 2024 possono restare in commercio fino a esaurimento scorte, mentre per mangimi composti, materie prime e premiscele il termine rilevante è il 13 maggio 2025.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Rinnovo dell’autorizzazione
Rinnova l’autorizzazione della forma microincapsulata e della forma microincapsulata con gommalacca del preparato di Enterococcus lactis NCIMB 10415 per polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, specie avicole minori da ingrasso e da produzione di uova, nonché della forma microincapsulata, microincapsulata con gommalacca e granulata non rivestita per vitelli e capretti da allevamento e da ingrasso, scrofe, suinetti lattanti, suinetti svezzati e suini da ingrasso.
Nuove autorizzazioni
Autorizza la forma granulata non rivestita per polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova e specie avicole minori da ingrasso e da produzione di uova; autorizza la forma microincapsulata, microincapsulata con gommalacca e granulata non rivestita per polli allevati per la riproduzione, tacchini da ingrasso e da riproduzione, specie avicole minori da riproduzione, uccelli ornamentali, agnelli da allevamento e da ingrasso, specie di ruminanti minori da allevamento e da ingrasso, e tutte le categorie di specie suine minori; autorizza la forma microincapsulata e la forma granulata non rivestita nell’acqua di abbeveraggio per numerose specie avicole, suidi e ruminanti minori.
Condizioni tecniche e tenori
L’allegato stabilisce i livelli minimi di impiego in CFU/kg di mangime completo al 12% di umidità o CFU/l di acqua di abbeveraggio, differenziati per forma e specie. Sono previsti obblighi di indicare in etichetta le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.
Compatibilità con coccidiostatici
L’additivo può essere usato contemporaneamente a specifici coccidiostatici, tra cui decochinato, monensin sodico, cloridrato di robenidina, diclazuril, semduramicina, lasalocid A sodico, maduramicina ammonio, narasina, combinazione narasina/nicarbazina e salinomicina sodica, nei limiti delle rispettive autorizzazioni. La compatibilità è estesa anche a polli allevati per la riproduzione, tacchini da ingrasso e da riproduzione e specie avicole minori da riproduzione.
Sicurezza e protezione degli utilizzatori
La Commissione richiede misure di protezione per evitare effetti nocivi sugli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Gli operatori devono adottare procedure operative e misure organizzative; se non bastano, è obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione individuale per vie respiratorie e pelle e, per la forma granulata non rivestita, anche per gli occhi.
Modifica del regolamento (UE) n. 1061/2013
Sopprime nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1061/2013 la prima voce 4b1705 relativa a vitelli e capretti.
Abrogazioni
Abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 361/2011, (UE) 2015/518 e (UE) 2019/11, che disciplinavano precedenti autorizzazioni dello stesso preparato.
Misure transitorie
I prodotti fabbricati ed etichettati prima del 13 novembre 2024 in conformità alle norme precedenti possono essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento scorte. Per mangimi composti, materie prime e premiscele prodotti ed etichettati prima del 13 maggio 2025, il regime transitorio consente la commercializzazione e l’uso fino a esaurimento scorte.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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