Regolamento (UE) 2024/1219
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1219 della Commissione, del 23 aprile 2024, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna, con effetto urgente, gli elenchi delle zone da cui è consentito l’ingresso nell’Unione di determinate partite avicole e di carni avicole, alla luce dell’evoluzione epidemiologica dell’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) in Canada e negli Stati Uniti. Per gli Stati Uniti vengono sospesi o limitati gli ingressi da nuove zone colpite in Florida, Kansas, Michigan, Minnesota e Nuovo Messico; per il Canada viene invece ripristinata l’autorizzazione per la zona dell’Ontario precedentemente sospesa. Le modifiche sono attuate tramite aggiornamento degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
Modifica gli elenchi di zone autorizzate per l’ingresso nell’Unione di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna, aggiornando gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per Canada e Stati Uniti in relazione all’influenza aviaria ad alta patogenicità.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori e alle autorità competenti coinvolti nell’importazione nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti da paesi terzi, territori o loro zone elencati negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. L’intervento riguarda specificamente alcune zone del Canada e degli Stati Uniti interessate da focolai di HPAI; non modifica, se non per tali aggiornamenti puntuali, il quadro generale di ammissibilità previsto dal regolamento 2021/404. È rilevante dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Modifica degli elenchi di autorizzazione per prodotti avicoli da Canada e Stati Uniti
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1219 interviene sugli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per adeguare, con urgenza, le liste delle zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna. La finalità è di tutela della sanità animale dell’Unione in presenza di recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) in Canada e negli Stati Uniti.
Contesto normativo
Il regolamento si inserisce nel quadro del regolamento (UE) 2016/429, che prevede che le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale possano entrare nell’Unione solo se provenienti da paesi, territori, zone o compartimenti inclusi negli elenchi previsti dall’articolo 230, paragrafo 1. Le condizioni sanitarie specifiche per l’ingresso sono stabilite dal regolamento delegato (UE) 2020/692, mentre il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 contiene gli elenchi operativi di paesi terzi, territori e zone autorizzati.
Motivazioni della modifica
Per gli Stati Uniti, la Commissione prende atto della comparsa di nove focolai di HPAI nel pollame in Florida, Kansas, Michigan, Minnesota e Nuovo Messico, confermati tra il 9 aprile 2024 e il 17 aprile 2024 mediante RT-PCR. Le autorità statunitensi hanno istituito zone soggette a restrizioni di almeno 10 km attorno agli stabilimenti colpiti e hanno applicato una politica di abbattimento totale. Sulla base di tali elementi, la Commissione ritiene opportuno sospendere l’ingresso nell’Unione di partite provenienti dalle aree interessate.
Per il Canada, invece, la Commissione considera aggiornate le informazioni epidemiologiche relative a un focolaio di HPAI nel pollame in Ontario, confermato il 30 gennaio 2024. Poiché il Canada ha attuato misure di contenimento, inclusa la politica di abbattimento totale e le successive operazioni di pulizia e disinfezione, la Commissione conclude che la situazione non rappresenta più una minaccia tale da giustificare la sospensione e ripristina l’autorizzazione all’ingresso per la zona interessata.
Modifiche agli allegati V e XIV del regolamento 2021/404
L’intervento si traduce in modifiche puntuali agli allegati V e XIV:
- nell’allegato V, relativo alle partite di pollame e materiale germinale di pollame, la voce canadese CA–2.231 è aggiornata e vengono aggiunte le nuove zone statunitensi US–2.635 a US–2.643, collegate ai focolai indicati;
- nella parte descrittiva dell’allegato V, le nuove zone statunitensi sono identificate con riferimento agli Stati e con cerchi di restrizione di 10 km, tramite coordinate GPS;
- nell’allegato XIV, relativo alle carni fresche di pollame e selvaggina da penna, la zona canadese CA–2.231 è nuovamente inserita tra le zone autorizzate, mentre le stesse nuove zone statunitensi vengono aggiunte come zone soggette a restrizioni.
Contenuto delle nuove zone statunitensi
Le nuove zone inserite per gli Stati Uniti riguardano:
- US–2.635, Stato del Kansas, Grant County;
- US–2.636, Stato del Minnesota, Meeker County;
- US–2.637 e US–2.639, Stato del Michigan, Ionia County;
- US–2.638, Stato della Florida, Miami-Dade County;
- US–2.640, Stato del Michigan, Newaygo County;
- US–2.641, US–2.642 e US–2.643, Stato del New Mexico, Roosevelt County.
Per ciascuna zona è indicata un’area circolare di 10 km a partire da un punto di riferimento con coordinate geografiche precise. Le date riportate negli allegati corrispondono alle date di conferma dei focolai o di riferimento sanitario utilizzate per la delimitazione delle zone.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La scelta dell’effetto immediato è giustificata, secondo il considerando, dalla necessità di reagire rapidamente alla situazione epidemiologica negli Stati Uniti e di evitare perturbazioni non necessarie degli scambi con il Canada.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli elenchi di zone autorizzate
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 secondo quanto riportato nell’allegato del regolamento. Si tratta di un intervento puntuale sugli elenchi dei paesi terzi, territori o zone autorizzati all’ingresso nell’Unione per specifiche categorie di prodotti avicoli.
Misure per il Canada
Nell’allegato V, parte 1, sezione B, la riga relativa alla zona CA–2.231 è sostituita con effetti dal 30.1.2024 al 11.4.2024; nell’allegato XIV, parte 1, sezione B, le righe relative alla stessa zona sono sostituite per consentire nuovamente l’ingresso di POU, RAT e GBM dalla zona canadese interessata. La Commissione ritiene che le garanzie fornite dal Canada sulla gestione del focolaio in Ontario siano adeguate e che la sospensione non sia più necessaria.
Misure per gli Stati Uniti
Nell’allegato V, parte 1, sezione B, dopo la zona US–2.634 sono inserite le nuove zone US–2.635 a US–2.643, con indicazione delle rispettive date di riferimento e delle limitazioni per i prodotti avicoli. Nell’allegato XIV, parte 1, sezione B, sono aggiunte le corrispondenti restrizioni per le stesse zone. Le nuove zone riguardano focolai in Kansas, Minnesota, Michigan, Florida e Nuovo Messico, con aree di restrizione di 10 km intorno agli stabilimenti colpiti.
Motivazione sanitaria e urgenza
Il provvedimento si fonda sulle notifiche degli Stati Uniti e del Canada relative a recenti focolai di HPAI e sulle misure di contenimento adottate, inclusa la politica di abbattimento totale e, per il Canada, le operazioni di pulizia e disinfezione. La Commissione ritiene necessario proteggere lo stato sanitario dell’Unione e, per evitare inutili perturbazioni degli scambi con il Canada, attribuisce alle modifiche effetto urgente.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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