Regolamento (UE) 2024/1170
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1170 della Commissione, del 23 aprile 2024, che modifica gli allegati IV, VIII, XIII, XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda gli elenchi di paesi terzi o territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di determinati animali e prodotti di origine animale e che rettifica l’allegato XIV di tale regolamento per quanto riguarda l’elenco di paesi terzi o territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche di pollame e selvaggina da penna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna gli elenchi dei paesi terzi e delle zone autorizzate a esportare nell’Unione determinate categorie di animali e prodotti di origine animale, adeguando le condizioni sanitarie alle più recenti valutazioni epidemiologiche e agli audit della Commissione. Interviene su equini, animali da compagnia commerciali, carni fresche di bovini e di pollame, nonché prodotti a base di carne di suini, introducendo nuove autorizzazioni, restrizioni o chiarimenti tecnici. Contiene inoltre una rettifica formale dell’allegato XIV del regolamento (UE) 2021/404.
Modifica e rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sugli elenchi dei paesi terzi, territori o zone autorizzati all’ingresso nell’Unione di determinate partite di animali e prodotti di origine animale.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica all’ingresso nell’Unione europea di partite di equini, cani, gatti e furetti, carni fresche di ungulati, carni fresche di pollame e selvaggina da penna, nonché prodotti a base di carne ottenuti da ungulati, pollame e selvaggina da penna, provenienti da paesi terzi, territori o loro zone elencati nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Incide sugli operatori commerciali, sui movimenti transfrontalieri e sulle autorità competenti degli Stati membri e dei paesi terzi interessati; introduce inoltre una rettifica formale dell’allegato XIV. Le modifiche si applicano, in via generale, dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, con una specifica applicazione differita al 16 settembre 2024 per alcune modifiche relative a cani, gatti e furetti provenienti da Bielorussia e Russia.
Modifica degli elenchi di paesi terzi e zone autorizzati all’ingresso nell’Unione di animali e prodotti di origine animale
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1170 aggiorna il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, che contiene gli elenchi di paesi terzi, territori e zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale. L’intervento si fonda sul regolamento (UE) 2016/429 e sul regolamento delegato (UE) 2020/692, e risponde a valutazioni epidemiologiche, audit della Commissione e necessità di coerenza della normativa veterinaria di importazione.
Ambito e logica delle modifiche
Il regolamento incide su più allegati del regolamento (UE) 2021/404: IV (equini), VIII (cani, gatti e furetti), XIII (carni fresche di ungulati), XIV (carni fresche di pollame e selvaggina da penna) e XV (prodotti a base di carne). Le modifiche riguardano sia l’ampliamento o la precisazione delle autorizzazioni all’ingresso, sia l’inasprimento di condizioni sanitarie o la sospensione di specifiche destinazioni, in funzione del rischio sanitario valutato per ciascun paese terzo o zona.
Equini: Sud Africa e aggiornamenti documentali
Per gli equini, il regolamento interviene sull’allegato IV. Alla luce dell’audit effettuato in Sud Africa nel 2022 e delle garanzie complementari fornite, viene nuovamente autorizzato l’ingresso nell’Unione di cavalli registrati dalla zona ZA-1, limitata all’area metropolitana di Città del Capo, ma solo a condizione del rispetto della nuova condizione specifica AHS-ZA.
La condizione AHS-ZA stabilisce che:
- la zona ZA-1 faccia parte di un’area sottoposta a controllo nella provincia del Capo occidentale;
- vi sia una zona di sorveglianza di almeno 50 km e una zona di protezione di almeno ulteriori 100 km;
- nella zona ZA-1 e nella zona di sorveglianza non si effettui vaccinazione contro l’AHS;
- nella zona di protezione la vaccinazione sia consentita solo nel periodo di bassa densità del vettore;
- i movimenti di equini verso e all’interno dell’area siano controllati tramite identificazione, registrazione degli stabilimenti, vaccinazione e certificazione veterinaria;
- siano previste misure di sorveglianza con indagini immediate sui casi sospetti, comunicazione immediata alla Commissione dei casi confermati e sospensione dell’ingresso nell’Unione dei cavalli registrati dalla zona ZA-1 in caso di conferma di un caso di AHS, fino a nuova autorizzazione della Commissione.
Sempre per gli equini, viene aggiornata la colonna 5 della tabella dell’allegato IV per sopprimere i riferimenti ai modelli EQUI-TRANSIT-X ed EQUI-TRANSIT-Y, a seguito della loro eliminazione dal sistema di certificazione del regolamento (UE) 2021/403. I riferimenti a EQUI-RE-ENTRY-90-RACE vengono invece mantenuti e adeguati per i paesi terzi in cui si tengono le corse rilevanti, tra cui Emirati arabi uniti, Australia, Bahrein, Canada, Hong Kong, Giappone, Qatar, Arabia Saudita, Singapore e Stati Uniti.
Cani, gatti e furetti: prova di rabbia per Bielorussia e Russia
Nell’allegato VIII viene aggiornata la disciplina per le partite commerciali di cani, gatti e furetti provenienti da Bielorussia e Russia. In coerenza con le più recenti modifiche del regolamento (UE) n. 577/2013 e con il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1130, tali partite devono essere accompagnate da una prova valida di titolazione degli anticorpi per la rabbia. La modifica si applica dal 16 settembre 2024, data coincidente con quella del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1130.
Carni fresche di bovini: aggiornamento per il Brasile
Per le carni fresche di ungulati, l’allegato XIII viene modificato con riferimento al Brasile. Alcuni Stati brasiliani, precedentemente autorizzati con la condizione "Programma di vaccinazione sottoposto a supervisione", passano alla condizione "Nessuna vaccinazione effettuata", in ragione della cessazione della vaccinazione contro l’afta epizootica e del riconoscimento internazionale di stato indenne senza vaccinazione da parte della WOAH.
La zona BR-1 comprende lo Stato di Minas Gerais, lo Stato di Espírito Santo, lo Stato di Goiás, lo Stato di Mato Grosso do Sul, lo Stato di São Paulo e lo Stato del Mato Grosso, escluso il territorio incluso in BR-2. La zona BR-2 comprende lo Stato di Santa Catarina, lo Stato di Rio Grande do Sul, lo Stato di Paraná e alcuni comuni dello Stato del Mato Grosso.
Le condizioni specifiche sono chiarite in modo più dettagliato:
- il programma di vaccinazione sottoposto a supervisione richiede una verifica dell’efficacia tramite sorveglianza sierologica e, se la vaccinazione è stata interrotta per una situazione epidemiologica favorevole, un programma di sorveglianza applicabile alla zona indenne e attuato sotto supervisione;
- la condizione "Nessuna vaccinazione effettuata" richiede l’assenza di vaccinazione contro l’afta epizootica nella zona e un programma di sorveglianza applicabile alla zona indenne, attuato e sottoposto a supervisione.
Carni fresche di pollame: apertura alla Moldova con regionalizzazione
Nell’allegato XIV viene inserita la Moldova tra i paesi terzi autorizzati all’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche di pollame. L’autorizzazione non riguarda l’intero territorio, ma la zona MD-1, che copre l’intero territorio moldavo esclusi i distretti di Briceni, Cahul, Călărași, Cantemir, Comrat, Drochia, Dubăsari, Edineț, Florești, Glodeni, Orhei, Rezina, Rîșcani, Sîngerei, Șoldănești, Soroca, Ștefan Vodă, Strășeni e Taraclia.
La scelta è motivata dalle garanzie fornite dalla Moldova e dalla valutazione della Commissione dopo l’audit del novembre 2023, pur in presenza di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità dal dicembre 2023; la soluzione adottata è quindi di regionalizzazione, per salvaguardare lo stato zoosanitario dell’Unione.
Prodotti a base di carne di suini: Montenegro
Per il Montenegro, già presente nell’allegato XV per alcuni prodotti a base di carne di suini, il regolamento adegua le condizioni a seguito della notifica di un primo caso di peste suina africana in un cinghiale. Poiché il trattamento di riduzione dei rischi D non è ritenuto sufficiente contro il virus della PSA, viene imposto il trattamento C per l’ingresso nell’Unione di partite di prodotti a base di carne di suini detenuti provenienti da tale paese.
Il trattamento D rimane utilizzabile solo per il prosciutto crudo ottenuto con fermentazione naturale e maturazione di almeno nove mesi, purché il prodotto presenti:
- valore aw non superiore a 0,93;
- valore pH non superiore a 6,0.
Inoltre, l’ingresso nell’Unione di partite di prodotti a base di carne di suini selvatici dal Montenegro viene sospeso, salvo le indicazioni specifiche riportate nella voce modificata dell’allegato XV.
Rettifica formale dell’allegato XIV
Oltre alle modifiche sostanziali, il regolamento corregge i titoli della parte 3 e della parte 4 dell’allegato XIV del regolamento (UE) 2021/404. La parte 3 è riferita alle condizioni specifiche di cui alla colonna 4 della tabella della parte 1, sezione B, mentre la parte 4 riguarda le garanzie in materia di sanità animale di cui alla colonna 5 della medesima tabella.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La sola parte A, punto 2, lettere a) e b), dell’allegato si applica dal 16 settembre 2024. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli elenchi per gli equini
Nell’allegato IV del regolamento (UE) 2021/404 viene reintrodotta, a condizioni specifiche, l’autorizzazione all’ingresso nell’Unione di cavalli registrati dalla zona ZA-1 del Sud Africa. Viene inserita la condizione specifica AHS-ZA, con misure supplementari contro la peste equina africana, tra cui area sottoposta a controllo nella provincia del Capo occidentale, zona di sorveglianza di almeno 50 km, zona di protezione di almeno ulteriori 100 km, divieto di vaccinazione nella zona ZA-1 e nella zona di sorveglianza, vaccinazione nella zona di protezione solo in periodo di bassa densità del vettore, controlli sui movimenti e obblighi di sorveglianza e notifica immediata dei casi. Sono inoltre soppressi i riferimenti ai modelli EQUI-TRANSIT-X e EQUI-TRANSIT-Y e aggiornati i riferimenti a EQUI-RE-ENTRY-90-RACE per alcuni paesi terzi, tra cui Emirati arabi uniti, Australia, Bahrein, Canada, Hong Kong, Giappone, Qatar, Arabia Saudita, Singapore e Stati Uniti.
Cani, gatti e furetti da Bielorussia e Russia
Nell’allegato VIII viene ripristinata e resa esplicita la condizione che le partite commerciali di cani, gatti e furetti provenienti da Bielorussia e Russia debbano essere accompagnate da una prova valida di titolazione degli anticorpi per la rabbia. La modifica è coordinata con il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1130 e si applica dal 16 settembre 2024.
Carni fresche di bovini dal Brasile
Nell’allegato XIII, relativo alle carni fresche di ungulati, alcuni Stati brasiliani passano dalla condizione specifica "Programma di vaccinazione sottoposto a supervisione" alla condizione "Nessuna vaccinazione effettuata" per i bovini. La parte 2 dell’allegato viene aggiornata con la delimitazione delle zone BR-1 e BR-2; inoltre, le descrizioni delle condizioni specifiche vengono chiarite per distinguere i casi di vaccinazione sospesa per situazione epidemiologica favorevole da quelli in cui non si effettua alcuna vaccinazione, richiedendo in entrambi i casi un programma di sorveglianza applicabile, attuato e sottoposto a supervisione dall’autorità competente.
Autorizzazione delle carni fresche di pollame dalla Moldova
Nell’allegato XIV viene inserita la Moldova tra i paesi autorizzati all’ingresso nell’Unione di carni fresche di pollame, limitatamente alla zona MD-1. La zona copre l’intero territorio moldavo ad eccezione di numerosi distretti specificamente elencati, in ragione dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità e delle misure di regionalizzazione adottate dal paese terzo.
Prodotti a base di carne di suini dal Montenegro
Nell’allegato XV, parte 1, sezione A, la voce relativa al Montenegro viene modificata a causa della comparsa di un caso di peste suina africana. Per i suini detenuti viene imposto un trattamento di riduzione dei rischi più rigoroso, il trattamento C, mentre il trattamento D resta ammesso solo per il prosciutto crudo ottenuto con fermentazione naturale e maturazione di almeno nove mesi, con valori finali di aw non superiori a 0,93 e pH non superiore a 6,0. L’ingresso nell’Unione di prodotti a base di carne di suini selvatici dal Montenegro viene sospeso, salvo le razze domestiche nei casi indicati dalla voce modificata.
Rettifica dell’allegato XIV
La parte B del regolamento rettifica i titoli della parte 3 e della parte 4 dell’allegato XIV del regolamento (UE) 2021/404, chiarendo che la parte 3 riguarda le condizioni specifiche di cui alla colonna 4 della tabella della parte 1, sezione B, e la parte 4 le garanzie in materia di sanità animale di cui alla colonna 5 della medesima tabella.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, la parte A, punto 2, lettere a) e b), dell’allegato si applica solo a decorrere dal 16 settembre 2024. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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