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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1179

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1179 della Commissione, del 23 aprile 2024, relativo al rinnovo dell’autorizzazione dei preparati di Lactiplantibacillus plantarum DSM 3676, Lactiplantibacillus plantarum DSM 3677 e Lentilactobacillus buchneri DSM 13573 come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1119/2012

Normativa europea32024R1179

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rinnova l’autorizzazione di tre preparati di batteri lattici come additivi per mangimi per tutte le specie animali, confermando la loro classificazione come additivi tecnologici destinati all’insilaggio. La Commissione prende atto del parere EFSA favorevole sulla sicurezza per animali, consumatori e ambiente, e introduce specifiche misure di protezione per gli utilizzatori. Viene abrogato il precedente regolamento di esecuzione n. 1119/2012, con una disciplina transitoria per consentire lo smaltimento delle scorte prodotte prima del 13 maggio 2025.

Rinnovo dell’autorizzazione, per tutte le specie animali, di tre preparati batterici come additivi per mangimi ad azione tecnologica (additivi per l’insilaggio), con abrogazione del precedente regolamento di autorizzazione e disciplina transitoria per lo smaltimento delle scorte.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica ai preparati di Lactiplantibacillus plantarum DSM 3676, Lactiplantibacillus plantarum DSM 3677 e Lentilactobacillus buchneri DSM 13573, impiegati come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali, nella categoria degli "additivi tecnologici" e nel gruppo funzionale degli "additivi per l’insilaggio". Disciplina l’immissione sul mercato e l’utilizzo degli additivi e dei mangimi che li contengono, incluse le condizioni di impiego, etichettatura e misure di protezione degli utilizzatori. Prevede una fase transitoria per i prodotti fabbricati ed ეტichettati prima del 13 maggio 2025 in conformità alle regole previgenti. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e rilevante ai fini del SEE.

Rinnovo dell’autorizzazione di tre additivi per l’insilaggio

Il regolamento rinnova l’autorizzazione di tre preparati microbici impiegati come additivi per mangimi, destinati a tutte le specie animali e classificati come additivi tecnologici nel gruppo funzionale degli additivi per l’insilaggio. Il provvedimento si inserisce nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina l’autorizzazione, il rinnovo e le condizioni di impiego degli additivi destinati all’alimentazione animale.

Presupposti della decisione

La Commissione richiama il fatto che i tre preparati erano già stati autorizzati per 10 anni dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1119/2012. A seguito della domanda di rinnovo presentata ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003, corredata della documentazione richiesta dall’articolo 14, paragrafo 2, l’EFSA ha espresso parere favorevole il 5 luglio 2023, concludendo che, alle condizioni d’uso attualmente autorizzate, i preparati restano sicuri per tutte le specie animali, per i consumatori e per l’ambiente.

Valutazioni di sicurezza e requisiti per gli utilizzatori

Nel parere EFSA si rileva che gli additivi non sono irritanti per pelle e occhi, ma devono essere considerati sensibilizzanti delle vie respiratorie; non è stato possibile trarre conclusioni sul potenziale di sensibilizzazione cutanea. La Commissione, ritenendo soddisfatte le condizioni dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003, rinnova l’autorizzazione e impone misure di protezione adeguate per evitare effetti negativi sulla salute degli utilizzatori. Tali misure si aggiungono, senza pregiudicarle, alle altre prescrizioni del diritto dell’Unione in materia di sicurezza dei lavoratori.

Metodo di analisi e parere del laboratorio di riferimento

Il laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003 ha ritenuto valide anche per la nuova domanda le conclusioni e raccomandazioni già formulate nella precedente valutazione sul metodo di analisi. Per effetto dell’articolo 5, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 378/2005, non è pertanto richiesta una relazione di valutazione del laboratorio di riferimento.

Contenuto dell’allegato: composizione, uso e controlli

L’allegato fissa per ciascun additivo la composizione minima del preparato: almeno 6 × 10^11 CFU/g per Lactiplantibacillus plantarum DSM 3676, 4 × 10^11 CFU/g per Lactiplantibacillus plantarum DSM 3677 e 2 × 10^11 CFU/g per Lentilactobacillus buchneri DSM 13573. Per tutti e tre gli additivi è previsto il conteggio mediante metodo di diffusione su piastra con agar MRS (EN 15787) e l’identificazione tramite PFGE (CEN/TS 17697) o sequenziamento del DNA.

L’allegato richiede inoltre:

  • l’indicazione, nelle istruzioni d’uso dell’additivo e delle premiscele, delle condizioni di conservazione;
  • un tenore minimo di impiego di 1 × 10^8 CFU/kg di materiale fresco quando l’additivo non sia usato in combinazione con altri microrganismi come additivi per l’insilaggio;
  • l’utilizzo, per Lactiplantibacillus plantarum DSM 3676 e DSM 3677, in materiale fresco facile o moderatamente difficile da insilare, secondo la definizione richiamata dal regolamento (CE) n. 429/2008;
  • l’adozione, da parte degli operatori del settore dei mangimi, di procedure operative e misure organizzative per ridurre i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati, devono essere impiegati dispositivi di protezione individuale per pelle e vie respiratorie.

Abrogazione del precedente regime e disciplina transitoria

Con l’abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 1119/2012, il nuovo regolamento sostituisce integralmente il precedente titolo autorizzativo. Tuttavia, per evitare effetti immediati non necessari sul mercato, viene introdotto un periodo transitorio: i prodotti fabbricati ed etichettati prima del 13 maggio 2025 secondo la normativa applicabile prima del 13 maggio 2024, nonché i mangimi che li contengono, possono restare commercializzati e utilizzati fino a esaurimento delle scorte.

Entrata in vigore e natura del regolamento

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La Commissione sottolinea infine che il provvedimento è conforme al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

Disposizioni principali

Rinnovo dell’autorizzazione

L’articolo 1 rinnova l’autorizzazione dei preparati indicati nell’allegato, appartenenti alla categoria "additivi tecnologici" e al gruppo funzionale "additivi per l’insilaggio", alle condizioni specificate nell’allegato stesso. I tre additivi autorizzati sono Lactiplantibacillus plantarum DSM 3676, Lactiplantibacillus plantarum DSM 3677 e Lentilactobacillus buchneri DSM 13573.

Abrogazione dell’autorizzazione precedente

L’articolo 2 abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1119/2012, che aveva già autorizzato i medesimi preparati per un periodo di 10 anni.

Disciplina transitoria

L’articolo 3 consente che i preparati elencati nell’allegato e i mangimi che li contengono, se prodotti ed etichettati prima del 13 maggio 2025 conformemente alle norme applicabili prima del 13 maggio 2024, continuino a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 4 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Condizioni tecniche e di sicurezza per i tre additivi

L’allegato stabilisce per ciascun preparato la composizione minima in CFU/g, il metodo di analisi (conteggio su agar MRS EN 15787 e identificazione mediante PFGE CEN/TS 17697 o sequenziamento del DNA), la specie destinataria (tutte le specie animali), il tenore minimo di impiego quando non usati con altri microrganismi come additivi per l’insilaggio (1 × 10^8 CFU/kg di materiale fresco) e, per Lactiplantibacillus plantarum DSM 3676 e DSM 3677, l’indicazione che l’additivo va impiegato in materiale fresco facile o moderatamente difficile da insilare. Sono inoltre previste istruzioni di conservazione e misure di protezione per gli utilizzatori.

Come è indicizzato

Materiemangimisicurezza alimentaresalute animalesicurezza sul lavoromercato interno

Testo integrale

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