Sentenza n. 9584/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del decreto del Direttore del Dipartimento alla Salute, banda larga e cooperative della Provincia Autonoma di Bolzano n. 24408/2022, che ha ripartito tra le aziende fornitrici di dispositivi medici gli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018 ai sensi dell'art. 9 ter, coma 9 bis del d.l. 78/2015, nonché ogni altro atto/fatto ad esso inerente, presupposto, connesso, conseguente e/o successivo, anche di natura endoprocedimentale, adottato in esecuzione di quanto previsto dall'art. 9-ter, co. 9-bis, d.l. 78/2015, con particolare ma non esclusivo riferimento a: • deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige n. 2022-A-001321 del 30 novembre 2022; • della comunicazione di avvio del procedimento pubblicata sul sito istituzionale provinciale in data 14 novembre 2022; • decreto del Ministero della salute del 6.7.2022 recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” e relativi allegati, pubblicato in G.U. n. 216 del 15.9.2022; • decreto del Ministero della salute del 6.10.2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato in G.U. n. 251 del 26.10.2022; • Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di attuazione dell'art. 9-ter, d.l. 78/2015, conv. in l. 125/2015, che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno dei predetti anni il tetto sia nazionale che regionale al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario regionale standard (rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019); • circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, con la quale è stata promossa una riconciliazione, da parte degli Enti del SSN, tra il fatturato dei singoli fornitori relativo ai dispositivi medici e i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018, allo stato non conosciuta; • circolare del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute del 19 febbraio 2016 (prot. 0001341-P-19/02/2016 del Ministero della salute - DGSIS); • circolare del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute del 21 aprile 2016 (prot. 0003251-P-21/04/2016 del Ministero della salute -DGSIS); • intesa dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14 settembre 2022 sul decreto ministeriale 6.10.2022; • intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022 sul decreto ministeriale 6.10.2022; • nota esplicativa “ripiano dispositivi medici anni 2015-2018” del Ministero della Salute del 5 agosto 2022. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Tecnohealth S.r.l. il 27/7/2023: per l’annullamento dei provvedimenti in materia di pay back dispositivi medici annualità 2015-2018. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Tecnohealth S.r.l. il 10/10/2023: per lìannullamento, previa adozione di misure cautelari: • del decreto del Direttore del Dipartimento alla Salute, banda larga e cooperative della Provincia Autonoma di Bolzano n. 10686/2023 del 15 giugno 2023, recante “importo del pay back per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022”, e di tutti i suoi allegati, nonché ogni altro atto/fatto ad esso inerente, presupposto, connesso, conseguente e/o successivo, anche di natura endoprocedimentale, adottato in esecuzione di quanto previsto dall''art. 9-ter, co. 9-bis, d.l. 78/2015, con particolare ma non esclusivo riferimento a: • deliberazione del Direttore Generale dell''Azienda Sanitaria dell'Alto Adige n. 2023-A-000832 del 12 giugno 2023, con cui sono stati nuovamente certificati i fatturati delle aziende fornitrici di dispositivi medici per le annualità 2015-2018.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Atti statali e provinciali relativi alla certificazione del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici e alla quantificazione del payback dovuto per gli anni 2015-2018, inclusi i decreti della Provincia Autonoma di Bolzano n. 24408/2022 e n. 10686/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa fornitrice)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato, con ricorso principale e motivi aggiunti, il decreto ministeriale del 6 luglio 2022 di certificazione del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 recante le linee guida, gli atti della Conferenza Stato-Regioni, le circolari ministeriali e i provvedimenti della Provincia Autonoma di Bolzano relativi all'individuazione delle aziende soggette al ripiano e alla quantificazione degli importi dovuti. Dal testo emerge che le censure riguardavano il complessivo meccanismo del payback per gli anni 2015-2018 e, quanto agli atti provinciali, la loro illegittimità derivata dall'asserita illegittimità degli atti statali. Il giudizio ha riguardato anche la questione preliminare, rilevata d'ufficio, del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sugli atti provinciali di concreta quantificazione del debito.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda di annullamento nella parte relativa agli atti statali, richiamando la propria giurisprudenza successiva alle sentenze della Corte costituzionale n. 139 e n. 140 del 2024. Ha ritenuto conforme a Costituzione il meccanismo del payback per il quadriennio 2015-2018, in quanto ragionevole e proporzionato rispetto all'obiettivo di razionalizzazione della spesa sanitaria, sufficientemente determinato dalla legge e non lesivo dell'irretroattività o del legittimo affidamento. Ha invece dichiarato inammissibili per difetto di giurisdizione i motivi aggiunti concernenti i provvedimenti della Provincia Autonoma di Bolzano che individuavano le imprese e quantificavano le somme dovute. Secondo il Collegio, tali atti svolgono una funzione meramente tecnico-contabile ed esecutiva: la Provincia non determina il tetto di spesa, non certifica il suo superamento e non dispone di margini di discrezionalità, ma applica dati, percentuali e criteri già stabiliti dalla legge e dagli atti statali. La posizione dell'impresa è quindi un diritto soggettivo al corretto calcolo dell'obbligazione patrimoniale, da far valere davanti al giudice ordinario. Il TAR ha indicato il giudice ordinario quale giudice munito di giurisdizione e ha assegnato i termini per la riproposizione del giudizio ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate per la complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 9-ter, commi 8, 9 e 9-bis, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
«elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno, previa verifica della documentazione contabile anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale»
La disposizione attribuisce alle Regioni e alle Province autonome compiti attuativi, tecnico-contabili e riepilogativi, senza attribuire loro il potere di determinare il tetto di spesa, certificarne il superamento o modificare i criteri e le percentuali del ripiano.
art. 17, comma 1, lettera c), d.l. 98/2011, convertito dalla l. 111/2011
Ha introdotto il tetto di spesa per gli acquisti di dispositivi medici e la disciplina originaria del ripiano del relativo superamento.
art. 15, comma 13, lettera f), d.l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012
Ha fissato, a decorrere dal 2014, il tetto nazionale di spesa per i dispositivi medici nella misura del 4,4 per cento del fabbisogno sanitario nazionale standard.
art. 1, comma 557, l. 145/2018
Ha modificato la disciplina del rilevamento del superamento del tetto, prevedendone la determinazione sulla base del fatturato delle aziende al lordo dell'IVA.
art. 8, d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023
Ha istituito un fondo destinato al ripiano del superamento del tetto per gli anni 2015-2018 e previsto, nella disciplina originaria, il pagamento ridotto del 48 per cento per determinate aziende fornitrici.
art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025
Ha previsto, secondo quanto riferito nella sentenza, il pagamento ridotto del 25 per cento e la cessazione della materia del contendere per i ricorsi contro i provvedimenti regionali e provinciali, al verificarsi delle condizioni stabilite dalla legge.
art. 11 c.p.a.
Consente la prosecuzione o riproposizione della domanda davanti al giudice ordinario munito di giurisdizione, con conservazione degli effetti processuali nei termini indicati dal giudice.
art. 133 c.p.a.
Il Collegio rileva che la controversia non rientra in un'ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
art. 23 Cost.
La Corte costituzionale, richiamata dal TAR, ha ritenuto rispettata la riserva di legge perché la disciplina individua soggetti obbligati, oggetto della prestazione e criteri generali del ripiano.
art. 41 Cost.
La Corte costituzionale, richiamata dal TAR, ha ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato rispetto alla finalità di razionalizzazione della spesa sanitaria.
Massime di principio
- Quando una controversia riguarda atti regionali o provinciali che, in applicazione di criteri legislativi e statali già predeterminati, individuano i fornitori di dispositivi medici e calcolano matematicamente la quota di payback dovuta da ciascuno, la posizione dell'impresa ha natura di diritto soggettivo patrimoniale e la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
- Nel sistema del payback sui dispositivi medici, le Regioni e le Province autonome svolgono, ai fini della procedura relativa alle annualità 2015-2018, attività meramente tecnico-contabili ed esecutive: verificano la coerenza dei dati di fatturato, compilano l'elenco dei fornitori e applicano percentuali e criteri già stabiliti dalla legge e dagli atti statali.
- La denominazione legislativa di un atto come «provvedimento» e l'eventuale indicazione, nello stesso atto, della sua impugnabilità davanti al giudice amministrativo non sono decisive per il riparto di giurisdizione, che deve essere determinato in base alla natura effettiva dell'attività esercitata e al petitum sostanziale.
- La controversia appartiene al giudice amministrativo quando contesta l'esercizio di un potere autoritativo; appartiene invece al giudice ordinario quando, a valle dell'esercizio del potere, riguarda un rapporto paritario e l'esatto adempimento di un'obbligazione patrimoniale determinata mediante attività vincolata.
- Il meccanismo del payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018 è stato ritenuto costituzionalmente compatibile, secondo le sentenze della Corte costituzionale richiamate dal TAR, perché persegue la razionalizzazione della spesa sanitaria, costituisce un contributo solidaristico ragionevole e proporzionato ed è sufficientemente determinato dalla legge quanto a soggetti obbligati, oggetto e criteri della prestazione.
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