Cassazione Penale, Sentenza n. 20337/2025 del 30/05/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la conferma della condanna per falsificazione di carta d'identità (artt. 477-482 c.p.). Cinque motivi: 1) vizio per mancato riconoscimento del difetto di giurisdizione/errata determinazione del luogo di falsificazione (contestava che la contraffazione fosse avvenuta in Italia); 2) censura sulla qualificazione del documento albanese come atto idoneo al riconoscimento in Italia (sosteneva che, non essendo valido per l'espatrio, non sarebbe atto tipico rilevante); 3) doglianza di innocuità del falso (i dati e l'effigie sarebbero veri, dunque nessuna lesione della fede pubblica); 4) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche eccessività della pena; 5) vizio nella qualificazione della recidiva infraquinquennale (art. 99 c.p.), perché la pretesa recidiva dovrebbe basarsi su reati anteriori e non su fatti successivi e il momento della falsificazione non è certo rispetto al precedente definitivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso parzialmente fondato. Ha respinto i primi quattro motivi (ritendo corretta la valutazione della Corte territoriale che: a) ha logicamente ritenuto probabile la falsificazione avvenuta in Italia; b) ha qualificato la carta d'identità albanese come atto tipico idoneo alla tutela penale quando abbia funzione documentale nell'ordinamento italiano; c) ha escluso l'innocuità del falso perché la contraffazione incide sulla provenienza dall'autorità emittente e dunque sulla fede pubblica; d) ha motivato adeguatamente il diniego delle attenuanti e la commisurazione della pena). Ha invece accolto il quinto motivo: la motivazione sulla recidiva infraquinquennale è illogica e incongrua perché si è basata su reati commessi dopo quello per cui si procede; pertanto la sentenza impugnata è stata annullata e rinviata per il profilo relativo alla recidiva.
Norme richiamate
artt. 477-482 cod. pen.
La Corte ha ritenuto integrato il reato di falsità materiale in certificati/attestazioni amministrative per la formazione di un documento falso; la contraffazione di una carta d'identità straniera non grossolana rientra nella fattispecie se il documento ha funzione documentale riconosciuta dall'ordinamento italiano.
art. 99 cod. pen.
L'aggravante della recidiva richiede specifica motivazione del giudice che dimostri la reiterazione dell'illecito come indice effettivo di pericolosità; non può essere riconosciuta senza valutazione concreta della temporalità e dei profili di pericolosità.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita i motivi di ricorso e consente alla Corte di Cassazione di esaminare le censure nei termini ivi previsti; i motivi sono stati enunciati nei limiti di tale disposizione.
art. 133 cod. pen.
Criteri di commisurazione della pena: la Corte territoriale ha motivato il discostamento dal minimo edittale richiamando la gravità e l'accuratezza della falsificazione, valutazione ritenuta non censurabile in sede di legittimità.
art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998
Riferimento al precedente penale menzionato dall'imputato: la Corte ha ritenuto che la temporalità rispetto al precedente definitiva debba essere accertata per valutare la recidiva; l'incertezza temporale preclude il riconoscimento automatico della recidiva.
art. 41 della Convenzione di Vienna (richiamato)
La Corte ha richiamato il principio secondo cui la funzione documentale degli atti esteri (es. patenti, carte di identità) e il loro riconoscimento nell'ordinamento italiano sono rilevanti ai fini della tutela penale contro il falso.
Massime di principio
- La giurisdizione italiana per il reato di falsità materiale si può ritenere quando, in base a elementi logici e concordanti (luogo del controllo, residenza stabile dell'imputato, caratteristiche del documento), risulta probabile che la contraffazione sia avvenuta in Italia.
- Un documento straniero non valido per l'espatrio può comunque costituire "atto tipico" rilevante ai fini degli artt. 477-482 c.p. se l'ordinamento italiano ne riconosce una funzione documentale o se il documento è idoneo a produrre effetti nell'ordinamento italiano.
- Il falso è "innocuo" solo se l'alterazione o l'infedeltà non incidono sulla funzione documentale dell'atto nel contesto della sua formazione e del suo uso potenziale: la veridicità dei dati anagrafici non esclude automaticamente la rilevanza penale quando è alterata la provenienza o l'apparenza dell'atto.
- La concessione o esclusione delle attenuanti generiche è valutazione di merito e richiede motivazione non contraddittoria; in Cassazione la valutazione è sindacabile solo per vizi motivazionali gravi.
- Il riconoscimento della recidiva richiede accertamento concreto e motivato della reiterazione delinquenziale e della sua temporalità rispetto al precedente; non è sufficiente un riscontro formale di precedenti né far leva su reati commessi successivamente a quello oggetto di giudizio.
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