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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20337/2025 del 30/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso la conferma della condanna per falsificazione di carta d'identità (artt. 477-482 c.p.). Cinque motivi: 1) vizio per mancato riconoscimento del difetto di giurisdizione/errata determinazione del luogo di falsificazione (contestava che la contraffazione fosse avvenuta in Italia); 2) censura sulla qualificazione del documento albanese come atto idoneo al riconoscimento in Italia (sosteneva che, non essendo valido per l'espatrio, non sarebbe atto tipico rilevante); 3) doglianza di innocuità del falso (i dati e l'effigie sarebbero veri, dunque nessuna lesione della fede pubblica); 4) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche eccessività della pena; 5) vizio nella qualificazione della recidiva infraquinquennale (art. 99 c.p.), perché la pretesa recidiva dovrebbe basarsi su reati anteriori e non su fatti successivi e il momento della falsificazione non è certo rispetto al precedente definitivo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso parzialmente fondato. Ha respinto i primi quattro motivi (ritendo corretta la valutazione della Corte territoriale che: a) ha logicamente ritenuto probabile la falsificazione avvenuta in Italia; b) ha qualificato la carta d'identità albanese come atto tipico idoneo alla tutela penale quando abbia funzione documentale nell'ordinamento italiano; c) ha escluso l'innocuità del falso perché la contraffazione incide sulla provenienza dall'autorità emittente e dunque sulla fede pubblica; d) ha motivato adeguatamente il diniego delle attenuanti e la commisurazione della pena). Ha invece accolto il quinto motivo: la motivazione sulla recidiva infraquinquennale è illogica e incongrua perché si è basata su reati commessi dopo quello per cui si procede; pertanto la sentenza impugnata è stata annullata e rinviata per il profilo relativo alla recidiva.

Norme richiamate

  • artt. 477-482 cod. pen.

    La Corte ha ritenuto integrato il reato di falsità materiale in certificati/attestazioni amministrative per la formazione di un documento falso; la contraffazione di una carta d'identità straniera non grossolana rientra nella fattispecie se il documento ha funzione documentale riconosciuta dall'ordinamento italiano.

  • art. 99 cod. pen.

    L'aggravante della recidiva richiede specifica motivazione del giudice che dimostri la reiterazione dell'illecito come indice effettivo di pericolosità; non può essere riconosciuta senza valutazione concreta della temporalità e dei profili di pericolosità.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita i motivi di ricorso e consente alla Corte di Cassazione di esaminare le censure nei termini ivi previsti; i motivi sono stati enunciati nei limiti di tale disposizione.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri di commisurazione della pena: la Corte territoriale ha motivato il discostamento dal minimo edittale richiamando la gravità e l'accuratezza della falsificazione, valutazione ritenuta non censurabile in sede di legittimità.

  • art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998

    Riferimento al precedente penale menzionato dall'imputato: la Corte ha ritenuto che la temporalità rispetto al precedente definitiva debba essere accertata per valutare la recidiva; l'incertezza temporale preclude il riconoscimento automatico della recidiva.

  • art. 41 della Convenzione di Vienna (richiamato)

    La Corte ha richiamato il principio secondo cui la funzione documentale degli atti esteri (es. patenti, carte di identità) e il loro riconoscimento nell'ordinamento italiano sono rilevanti ai fini della tutela penale contro il falso.

Massime di principio

  • La giurisdizione italiana per il reato di falsità materiale si può ritenere quando, in base a elementi logici e concordanti (luogo del controllo, residenza stabile dell'imputato, caratteristiche del documento), risulta probabile che la contraffazione sia avvenuta in Italia.
  • Un documento straniero non valido per l'espatrio può comunque costituire "atto tipico" rilevante ai fini degli artt. 477-482 c.p. se l'ordinamento italiano ne riconosce una funzione documentale o se il documento è idoneo a produrre effetti nell'ordinamento italiano.
  • Il falso è "innocuo" solo se l'alterazione o l'infedeltà non incidono sulla funzione documentale dell'atto nel contesto della sua formazione e del suo uso potenziale: la veridicità dei dati anagrafici non esclude automaticamente la rilevanza penale quando è alterata la provenienza o l'apparenza dell'atto.
  • La concessione o esclusione delle attenuanti generiche è valutazione di merito e richiede motivazione non contraddittoria; in Cassazione la valutazione è sindacabile solo per vizi motivazionali gravi.
  • Il riconoscimento della recidiva richiede accertamento concreto e motivato della reiterazione delinquenziale e della sua temporalità rispetto al precedente; non è sufficiente un riscontro formale di precedenti né far leva su reati commessi successivamente a quello oggetto di giudizio.

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