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Sentenza

Sentenza n. 14765/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del diniego del visto d’ingresso per lavoro subordinato adottato dall’Ambasciata d’Italia a Colombo, pratica visto n. 20260002108, domanda presentata in data 13.3.2026, asseritamente ricevuto/notificato il 21.4.2026;

Giustizia amministrativa202607792

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto d'ingresso per lavoro subordinato adottato dall'Ambasciata d'Italia a Colombo

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego del visto d'ingresso per lavoro subordinato, sostenendo che il datore di lavoro non fosse riuscito a inviare la conferma della richiesta di nulla osta al lavoro prevista dall'art. 22, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286/1998 a causa di un mero disguido tecnico. Nel corso del giudizio il Ministero ha rappresentato di avere riesaminato la posizione e di avere accertato che la problematica dipendeva da un'anomalia dell'indirizzo PEC associato alla pratica.

La decisione

Il Ministero ha depositato copia del visto rilasciato alla ricorrente il 24 agosto 2026 e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Poiché il rilascio del visto ha soddisfatto l'interesse sostanziale azionato e le circostanze dedotte dall'amministrazione non sono state contestate, il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese sono state compensate, anche considerando che l'originario diniego era riconducibile a un errore in buona fede del datore di lavoro della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286/1998

    La disposizione è richiamata quale base della conferma della richiesta di nulla osta al lavoro subordinato, la cui mancata trasmissione aveva concorso al diniego del visto.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente al giudice di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, viene meno l'interesse alla decisione per effetto del soddisfacimento della pretesa sostanziale azionata.

Massime di principio

  • Il rilascio del visto richiesto nel corso del giudizio, quando soddisfa integralmente l'interesse sostanziale del ricorrente e non vi sono contestazioni sulle circostanze sopravvenute, comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando il provvedimento amministrativo impugnato sia stato superato da un riesame favorevole, ma l'originario diniego sia riconducibile a un errore in buona fede del soggetto privato coinvolto nel procedimento.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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