Cassazione Civile, Ordinanza n. 18627/2026 del 08/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (associazione)
La controversia
La controversia origina dal fermo disposto dalla Capitaneria di Porto di Olbia nei confronti della nave Alan Kurdi, battente bandiera tedesca e impiegata in attività di osservazione e monitoraggio nel Mediterraneo centrale. Il provvedimento fu adottato all’esito di un’ispezione Port State Control, nel corso della quale vennero riscontrate plurime irregolarità tecniche e operative. La nave aveva poco prima prestato soccorso a tre imbarcazioni con a bordo complessivamente 133 persone e, su indicazione del centro di coordinamento del soccorso marittimo di Roma, aveva sbarcato i naufraghi nel porto di Olbia. L’associazione impugnò il fermo davanti al TAR e chiese anche la sospensione cautelare, deducendo l’impossibilità di proseguire l’attività di soccorso/monitoraggio e il pregiudizio economico derivante dallo stallo dell’unità navale; domandò inoltre di poter trasferire la nave in un porto spagnolo per gli interventi necessari. Il TAR accolse la cautelare; poi dichiarò il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ritenendo che gli interventi eseguiti e la successiva ispezione avessero eliminato le carenze e che non residuasse utilità, nemmeno risarcitoria. In appello il Consiglio di Stato riformò la decisione, ritenendo illegittimo il fermo per difetto motivazionale, per l’insussistenza di evidenti gravi pericoli per la navigazione e per l’impossibilità dello Stato di approdo di pretendere certificazioni diverse da quelle dello Stato di bandiera o di procedere a una riqualificazione della nave. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il Ministero e la Capitaneria, con tre motivi, tutti incentrati sull’eccesso di potere giurisdizionale: i primi due denunciavano sconfinamento nel merito amministrativo per avere il Consiglio di Stato sostituito le proprie valutazioni tecniche a quelle dell’amministrazione in tema di sicurezza e rischio della navigazione; il terzo denunciava invasione della sfera legislativa, sostenendo che il giudice avesse creato una regola non prevista dalla legge in materia di rapporti tra Stato di bandiera e Stato di approdo e di rilevanza del numero di persone soccorse a bordo.
La decisione
La Corte di cassazione a Sezioni Unite ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure non integrassero eccesso di potere giurisdizionale: il Consiglio di Stato non aveva invaso il merito amministrativo, ma aveva esercitato il sindacato di legittimità sulle valutazioni tecniche dell’amministrazione, evidenziando un difetto motivazionale del provvedimento e applicando la disciplina di settore; analogamente, non vi era stata invasione della sfera legislativa, poiché il giudice d’appello si era limitato a interpretare la normativa interna, internazionale e unionale richiamata, senza creare una norma nuova. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e le amministrazioni ricorrenti sono state condannate al pagamento delle spese in favore della controricorrente.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
Il sindacato delle Sezioni Unite sull'eccesso di potere giurisdizionale è limitato ai casi di sconfinamento nei limiti esterni della giurisdizione, non al controllo di eventuali errori interpretativi o valutativi del giudice speciale.
art. 362 c.p.c.
È la base processuale del ricorso per cassazione avverso le decisioni dei giudici speciali solo nei casi di motivi inerenti alla giurisdizione.
art. 9 c.p.a.
Richiamato insieme all'art. 110 c.p.a. e all'art. 362 c.p.c. come parametro del ricorso per eccesso di potere giurisdizionale.
art. 110 c.p.a.
Richiamato insieme alle altre norme sul riparto tra giurisdizione e merito amministrativo.
art. 19 dir. 2009/16/CE
Richiamato dal Consiglio di Stato per affermare i presupposti e i limiti del controllo dello Stato di approdo sulle navi straniere.
art. 22 d.lgs. n. 53/2011
Richiamato dal Consiglio di Stato quale norma interna di recepimento della disciplina sui controlli Port State Control e sui limiti del fermo.
Convenzione UNCLOS
Indicata come parte del quadro internazionale che attribuisce allo Stato di bandiera il ruolo primario sulla sicurezza e certificazione della nave.
Convenzione SOLAS
Richiamata per i requisiti di sicurezza della navigazione e per i limiti entro cui può operare il controllo dello Stato di approdo.
Convenzione di Ginevra sull'Alto Mare del 29 aprile 1958
Richiamata insieme alle altre fonti internazionali per delineare la competenza dello Stato di bandiera e dello Stato di approdo.
dir. 2009/16/UE
Secondo il Consiglio di Stato, consente ispezioni e controlli da parte dello Stato di approdo solo in presenza di chiari elementi di grave pericolo e non autorizza una riqualificazione della nave o l'imposizione di certificati diversi da quelli dello Stato di bandiera.
Massime di principio
- L'eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nel merito sussiste solo quando il giudice speciale si sostituisce all'amministrazione nella scelta di opportunità o convenienza del provvedimento; non quando si limita a verificare la legittimità dell'atto, anche attraverso il controllo di valutazioni tecniche complesse.
- Il sindacato di legittimità del giudice amministrativo può investire anche gli apprezzamenti tecnici dell'amministrazione, purché resti fermo il divieto di sostituzione della propria scelta a quella dell'autorità amministrativa.
- L'esistenza di un vizio motivazionale o la verifica dei presupposti legali di un provvedimento non integra di per sé invasione della sfera del merito amministrativo.
- L'eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera legislativa è configurabile solo quando il giudice crei una norma nuova; non quando interpreti, anche in modo estensivo o analogico, la disciplina applicabile, poiché eventuali errori ermeneutici attengono alla legittimità della decisione e non ai limiti esterni della giurisdizione.
- Nel controllo sulle navi straniere, lo Stato di approdo non può imporre requisiti o certificazioni diversi da quelli rilasciati dallo Stato di bandiera se ciò comporta la violazione del riparto di competenze previsto dalla disciplina internazionale e unionale.
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