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Sentenza

Sentenza del 16/05/2019 n. 13134 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato le intimazioni di pagamento notificate nel novembre 2014, relative alle tasse automobilistiche degli anni 2001, 2002 e 2005. Ha sostenuto, da un lato, che per le annualità 2001 e 2002 il credito fosse prescritto perché gli avvisi di accertamento erano stati consegnati dopo la scadenza del termine utile, nonostante fossero stati spediti entro tale termine. Dall’altro lato, ha dedotto la prescrizione dell’azione di riscossione per il decorso di oltre due anni tra la notifica degli avvisi e quella delle intimazioni, richiamando l’art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973. In cassazione ha inoltre denunciato l’omessa pronuncia della Commissione tributaria regionale sulla seconda questione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Quanto alla prescrizione dell’azione di riscossione, ha ritenuto infondata la tesi del contribuente: l’art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973 riguarda la riscossione delle imposte sui redditi e non si applica alla tassa automobilistica; una volta divenuto definitivo l’accertamento per mancata impugnazione, il diritto alla riscossione è soggetto al termine ordinario decennale di cui all’art. 2946 c.c. Quanto alla prescrizione della pretesa impositiva relativa agli anni 2001 e 2002, la Corte ha dichiarato il motivo inammissibile, perché la questione avrebbe dovuto essere fatta valere impugnando tempestivamente gli avvisi di accertamento entro sessanta giorni dalla loro notificazione, e non per la prima volta contro le successive intimazioni, che possono essere contestate solo per vizi propri. Il contribuente è stato condannato a rimborsare alla Regione Abruzzo le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 400 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • D.L. n. 953 del 1982, art. 5, convertito in L. n. 53 del 1983, e successive modifiche

    Disciplina il termine di prescrizione relativo alla tassa automobilistica. La Corte non ha esaminato nel merito l’incidenza della spedizione o della consegna degli avvisi, perché la relativa eccezione avrebbe dovuto essere proposta contro gli avvisi di accertamento tempestivamente impugnati.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19 e 21

    "Ognuno degli atti autonomamente impugnabili, può essere impugnato solo per vizi propri"

    L’intimazione di pagamento fondata su un avviso di accertamento già notificato e non impugnato non può essere utilizzata per contestare la fondatezza, la prescrizione o altri vizi della pretesa impositiva originaria; tali contestazioni devono essere rivolte contro l’avviso entro sessanta giorni dalla notifica.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25

    Il termine invocato dal contribuente non si applica alla riscossione della tassa automobilistica, poiché la norma riguarda le imposte sui redditi.

  • Codice civile, art. 2946

    Divenuto definitivo l’accertamento della tassa automobilistica per mancata impugnazione, il diritto alla riscossione è soggetto al termine ordinario decennale di prescrizione.

  • Codice civile, artt. 1334 e 1335

    Richiamati dal contribuente in relazione al momento di perfezionamento e alla presunta efficacia interruttiva della notifica, ma non esaminati nel merito dalla Corte a causa dell’inammissibilità della censura.

  • Costituzione, art. 111, comma 2

    Richiamato insieme ai principi di economia processuale e ragionevole durata del processo per consentire alla Corte di decidere direttamente nel merito una questione di diritto infondata, senza rinviare la causa al giudice d’appello.

Massime di principio

  • Gli avvisi di accertamento tributario devono essere impugnati entro il termine previsto dalla legge, normalmente sessanta giorni dalla notificazione. Se non vengono contestati tempestivamente, diventano definitivi.
  • Le successive intimazioni di pagamento possono essere impugnate soltanto per vizi propri dell’intimazione o della procedura di riscossione; non è normalmente possibile usarle per rimettere in discussione la prescrizione o la fondatezza dell’avviso originario.
  • Per la tassa automobilistica, una volta consolidato l’accertamento, la riscossione è soggetta al termine ordinario decennale, non al termine biennale previsto dall’art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973 per le imposte sui redditi.
  • Quando un giudice omette di pronunciarsi su una questione, la Corte di cassazione può evitare il rinvio e decidere direttamente se la questione è puramente giuridica, non richiede nuovi accertamenti e risulta manifestamente infondata.
  • Nel contestare una pretesa tributaria occorre distinguere tra prescrizione del diritto di accertamento, prescrizione del diritto di riscossione e vizi propri degli atti successivi: ciascuna questione deve essere dedotta contro l’atto e nel termine processuale appropriato.

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