Cassazione Penale, Ordinanza n. 16930/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto il motivo sulla responsabilità privo dei requisiti di specificità ex art. 581 c.p.p. e ha escluso la possibilità di esaminare la prescrizione evocata solo in modo generico e comunque asseritamente maturata dopo la sentenza di appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la condanna. Il ricorrente ha dedotto un vizio di motivazione in ogni sua forma in punto di accertamento della responsabilità, sostenendo in sostanza una diversa lettura delle prove e una ricostruzione alternativa dei fatti. Ha inoltre invocato l'intervenuto decorso del termine di prescrizione. La Corte di cassazione ha rilevato che il primo motivo era del tutto generico, privo di specificità e meramente reiterativo, perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata e mirava a sollecitare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al giudizio di legittimità. Ha altresì ritenuto generica la doglianza sulla prescrizione e ha osservato che l'inammissibilità del ricorso precludeva comunque di prendere in considerazione una prescrizione eventualmente maturata dopo la sentenza di appello.
Norme richiamate
art. 581 c.p.p.
Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, con puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e dei correlati riferimenti alla motivazione impugnata; la mancanza di specificità determina inammissibilità.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure generiche sulla motivazione, senza confrontarsi in modo puntuale con la sentenza impugnata.
- La deduzione di un vizio motivazionale non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio o in una diversa ricostruzione dei fatti, essendo tale attività riservata al giudice di merito.
- La mancanza di specificità del motivo ricorre anche quando difetta la correlazione tra le argomentazioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione.
- L'inammissibilità del ricorso preclude l'esame di una prescrizione solo evocata in modo generico, specie se ritenuta maturata dopo la sentenza di appello.
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