Cassazione Civile, Ordinanza n. 01000/2026 del 17/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
Il fallimento di una società in liquidazione aveva agito ex art. 146 l. fall. contro componenti del consiglio di amministrazione e sindaci, chiedendo il risarcimento dei danni asseritamente causati alla società e ai creditori da condotte gestorie non conservative successive alla perdita del capitale sociale. La contestazione riguardava, in particolare, un conferimento di ramo d’azienda in una newco che avrebbe lasciato in capo alla società conferente debiti tributari e contributivi, nonché la protrazione dell’attività in una fase di dissesto con aggravamento del deficit patrimoniale. In appello il fallimento aveva censurato anche la declaratoria di efficacia estensiva della transazione intervenuta con uno dei coobbligati solidali, sostenendo che i coobbligati non avessero validamente esercitato il diritto di profittarne e che vi fosse extrapetizione. Con i motivi di ricorso denunciava inoltre vizi di motivazione e violazioni degli artt. 2485, 2486 e 2407 c.c., 1223 c.c., 112 e 100 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale avesse escluso la prova di atti gestori dannosi, del nesso causale tra condotte e aggravamento del dissesto, e avesse posto a suo carico le spese dei terzi chiamati in causa e di alcune assicurazioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi, perché la dichiarazione del coobbligato solidale di volersi avvalere della transazione ex art. 1304 c.c. costituisce un diritto potestativo e non un’eccezione in senso stretto, ed è quindi esercitabile senza formalità o decadenze; inoltre, l’interpretazione degli atti processuali e della domanda appartiene al giudice di merito e non è sindacabile nei termini prospettati. Ha ritenuto infondati il quarto, quinto e ottavo motivo, osservando che la sentenza d’appello aveva fornito una motivazione sufficiente e non apparente e che aveva correttamente escluso, in fatto, la prova di singoli atti gestori non conservativi, dell’aggravamento del dissesto e del nesso causale tra condotte e danno, valorizzando anche l’assenza di una ricostruzione completa dei costi e dei ricavi e i versamenti dei soci. Ha dichiarato inammissibile la deduzione relativa all’applicazione del terzo comma dell’art. 2486 c.c. perché proposta tardivamente solo in memoria. Ha infine rigettato le censure sulle spese, affermando che opera il principio di causalità nella regolazione delle spese tra attore e terzo chiamato, salvo chiamata pretestuosa o palesemente infondata, circostanze escluse nel caso concreto. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del fallimento alle spese e raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 146 l. fall.
fondamento dell'azione risarcitoria proposta dal fallimento contro amministratori e sindaci per danni alla società e ai creditori
art. 1304 c.c.
la dichiarazione del coobbligato solidale di voler profittare della transazione intervenuta con altro coobbligato è un diritto potestativo, esercitabile nel corso del giudizio senza formalità né decadenze
art. 112 c.p.c.
non vi è extrapetizione se il giudice interpreta sostanzialmente le difese e gli atti processuali; la censura non può trasformarsi in critica all'accertamento di merito
art. 100 c.p.c.
l'interesse a coltivare la domanda o l'eccezione va valutato in relazione alla concreta situazione processuale e alla domanda risarcitoria non depurata della quota transatta
art. 111, comma 6, Cost.
la motivazione è sufficiente se supera il minimo costituzionale e consente di comprendere il percorso decisorio
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
non ricorre nullità per motivazione solo se la sentenza è apparente o incomprensibile; nel caso, la motivazione è stata ritenuta logica e compiuta
art. 2485 c.c.
richiamato in relazione alla dedotta omissione degli organi sociali dopo la causa di scioglimento, ma senza accoglimento della censura
art. 2486 c.c.
la responsabilità per gestione non conservativa dopo la perdita del capitale richiede prova degli atti gestori dannosi e dell'aggravamento del dissesto; la diversa deduzione sul terzo comma introdotto dal Codice della crisi è stata dichiarata tardiva
art. 2407 c.c.
il sindaco risponde solo se è provato un nesso causale tra la sua omissione vigilante e il danno lamentato
art. 1223 c.c.
il danno risarcibile richiede nesso causale e prova dell'effettivo pregiudizio patrimoniale
art. 360 c.p.c.
primo comma, nn. 3, 4 e 5
le censure prospettate sono state esaminate nei limiti del sindacato di legittimità, con declaratoria di inammissibilità o infondatezza a seconda dei casi
art. 360-bis c.p.c.
il motivo è inammissibile quando contrasta con giurisprudenza consolidata non adeguatamente superata
art. 1304 c.c.
la rinuncia implicita all'avvalersi della transazione non è desumibile dalla sola difesa nel merito, se l'attore non ha rideterminato la domanda depurandola della quota transatta
art. 331 c.p.c.
richiamato nella censura sulle spese e sulla posizione dei terzi chiamati, ma senza accoglimento
Massime di principio
- La dichiarazione del coobbligato solidale di volersi avvalere della transazione stipulata da altro coobbligato non ha natura di eccezione in senso stretto, ma integra l'esercizio di un diritto potestativo, esercitabile nel corso del giudizio senza particolari formalità o termini di decadenza.
- L'interpretazione degli atti processuali, della domanda e delle difese appartiene al giudice di merito e non può essere censurata in cassazione come violazione dell'art. 112 c.p.c. se la doglianza mira in realtà a contestare l'apprezzamento del contenuto sostanziale degli atti.
- In tema di responsabilità degli amministratori e dei sindaci per prosecuzione dell'attività dopo la perdita del capitale, il fallimento attore deve provare specifici atti gestori non conservativi, il nesso causale con l'aggravamento del dissesto e l'effettivo danno patrimoniale; il mero richiamo allo stato passivo non basta, se non è accompagnato da una ricostruzione del rapporto tra costi, ricavi e scenario alternativo di tempestiva liquidazione.
- Il criterio della differenza dei netti patrimoniali è utilizzabile come criterio di quantificazione del danno solo nei limiti in cui risulti provato l'aggravamento patrimoniale imputabile alla gestione illegittima, non potendo sostituire integralmente la prova del danno e del nesso causale.
- La motivazione è solo apparente quando è del tutto incomprensibile o priva del minimo costituzionale; non sussiste nullità se la sentenza espone una ricostruzione logica, anche per relationem, e consente di comprendere la ratio decidendi.
- In materia di spese verso il terzo chiamato in garanzia o comunque evocato in giudizio, opera il principio di causalità: le spese possono gravare sull'attore anche se non ha proposto domanda diretta contro il terzo, salvo che la chiamata sia pretestuosa o arbitraria.
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