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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17537/2026 del 14/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva confermato la misura cautelare (custodia in carcere e arresti domiciliari) sostenendo: 1) insufficienza dei gravi indizi di colpevolezza per i reati di estorsione, tentata estorsione e danneggiamento aggravati dal metodo mafioso, in quanto la sua presenza sarebbe stata 'passiva' e saltuaria, priva dell'elemento psicologico estorsivo; 2) travisamento delle intercettazioni (in particolare la conversazione dell'08/03/2025) e uso di fatti non pertinenti (episodio del 2021) a fini prejudizievoli; 3) inesistenza o attenuazione delle esigenze cautelari e inidoneità della custodia cautelare in carcere, posto il tempo trascorso senza ulteriori episodi e la sua autocontenuta astensione dall'attività contestata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito adeguata e logica motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, evidenziando: dalle denunce delle persone offese e dalle intercettazioni emergeva la natura estorsiva delle pretese (anche se implicite) e la consapevolezza delle vittime; la presenza e talvolta l'intervento verbale del Pirozzi, unitamente alla sua nota appartenenza ad ambienti criminali, avevano rafforzato l'effetto intimidatorio e la condotta del coimputato Catalano; la correlazione temporale tra richieste estorsive e danneggiamenti alle serre supportava la valutazione indiziaria. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha richiamato la prevalenza della presunzione relativa di pericolosità e adeguatezza della custodia in carcere per delitti aggravati dal 'metodo mafioso', non superata dal mero decorso del tempo o da dichiarazioni difensive generiche. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di €3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) e e) cod. proc. pen.

    Disciplina i motivi di ricorso per cassazione: violazione di legge penale e contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; qui richiamato come parametro del controllo sulla motivazione del giudice del riesame.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Definisce i 'gravi indizi di colpevolezza' quale titolo per le misure cautelari; la Corte ha valutato se la motivazione del tribunale avesse adeguatamente illustrato la gravità del quadro indiziario.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Stabilisce le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, inquinamento delle prove, ecc.); la Corte ha verificato che il giudice di merito abbia motivato la sussistenza di dette esigenze.

  • art. 275, comma 3 e comma 3-bis cod. proc. pen.

    Prevede, per determinati reati (tra cui quelli aggravati dal metodo mafioso), presunzioni relative di pericolosità sociale e di adeguatezza della custodia in carcere e limiti all'obbligo motivazionale circa l'inidoneità degli arresti domiciliari; la Corte ha ritenuto applicabile la doppia presunzione nel caso in esame.

  • art. 416-bis, comma 1 cod. pen. (e art. 416-bis.1 citato in motivazione)

    Definisce l'aggravante del metodo mafioso; la Corte ha confermato che il metodo mafioso può sussistere anche attraverso un messaggio intimidatorio implicito e che la notorietà del potere dell'associazione rafforza l'effetto intimidatorio.

  • art. 628 cod. pen. e art. 629 cod. pen.

    Riferimenti materiali al reato di estorsione (art. 628) e sua eventuale disciplina collegata (citata in motivazione); utilizzati per valutare gli elementi costitutivi dell'estorsione e le modalità della minaccia.

  • art. 635 cod. pen.

    Norma sul danneggiamento; citata in relazione ai fatti di distruzione/danneggiamento delle serre come fattore confermativo delle richieste estorsive.

  • art. 110 e 81 cod. pen. (concetto di concorso di persone e responsabilità)

    Principi sul concorso di persone nel reato e sulla responsabilità; la Corte ha richiamato che la presenza non meramente casuale o l'intervento anche limitato può integrare concorso rafforzativo dell'intimidazione.

  • art. 616, comma 1 cod. proc. pen.

    Disciplina la condanna alle spese processuali in caso di ricorso inammissibile o infondato; applicata per la condanna alle spese del ricorrente.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti della cancelleria a seguito della decisione.

Massime di principio

  • La presenza di un soggetto sul luogo dell'esecuzione di un'estorsione, se non meramente casuale e se nota la sua caratura criminale, può integrare concorso nel reato perché rafforza l'effetto intimidatorio anche se non è colui che materialmente riscuote la somma.
  • Per i delitti aggravati dal cosiddetto 'metodo mafioso' la minaccia non deve essere esplicita: un messaggio intimidatorio implicito o 'silente', in un contesto dove è nota la forza intimidatrice dell'organizzazione, può essere sufficiente per configurare l'aggravante.
  • Nelle impugnazioni di misure cautelari la Corte di legittimità controlla la congruenza e la logicità della motivazione del giudice del riesame; non è sindacabile ex novo la valutazione delle prove salvo mancanze o illogicità manifeste nella motivazione.
  • La presunzione relativa di pericolosità e l'adeguatezza della custodia in carcere per reati aggravati dal metodo mafioso può essere superata solo con elementi specifici che dimostrino il venir meno dei legami o la concreta possibilità di soddisfare le esigenze cautelari con misure meno gravose; il solo decorso del tempo non è sufficiente.
  • Per contrastare efficacemente contestazioni basate su intercettazioni o ricostruzioni indiziarie, è necessario, in sede di merito, proporre elementi di prova concreti che smentiscano la rilevanza delle conversazioni o la correlazione temporale tra richieste estorsive e danneggiamenti.

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