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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22048/2026 del 27/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Un avvocato propose opposizione avverso il provvedimento di liquidazione del compenso per difesa penale prestata nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato. In particolare contestava che non fosse stata liquidata la fase introduttiva del giudizio dibattimentale, oltre a chiedere una liquidazione complessiva superiore a quella riconosciuta. Il Tribunale rigettò l’opposizione ritenendo che la fase introduttiva del dibattimento, in un processo davanti al giudice monocratico definito all’esito di udienza preliminare, coincidesse con la fase conclusiva dell’udienza preliminare già autonomamente liquidata, e che quindi non vi fosse una ulteriore fase da remunerare. In Cassazione il ricorrente dedusse la violazione dell’art. 12 D.M. 10 marzo 2014 n. 55, lamentando che il giudice di merito avesse omesso di riconoscere il compenso per la fase introduttiva senza verificare in concreto le attività difensive effettivamente svolte, anche oralmente, prima dell’apertura del dibattimento.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile la costituzione del Ministero della Giustizia, perché effettuata tardivamente con un atto non qualificabile come controricorso, privo dei motivi di diritto richiesti dagli artt. 370 e 366, primo comma, n. 4, c.p.c. Nel merito ha ritenuto fondato il ricorso, affermando che il D.M. n. 55 del 2014 prevede una autonoma liquidazione per la fase introduttiva e per la fase istruttoria del giudizio penale, e che il giudice di merito non può escludere tale compenso sulla base della sola astratta coincidenza con la fase finale dell’udienza preliminare, senza accertare concretamente le attività svolte dal difensore. La sentenza/ordinanza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 370 c.p.c.

    Il controricorso deve essere ritualmente e tempestivamente proposto; una mera dichiarazione di costituzione tardiva non è sufficiente e comporta inammissibilità della costituzione nel giudizio di cassazione.

  • art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Il controricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, l’esposizione dei motivi di diritto su cui si fonda.

  • art. 12 D.M. 10 marzo 2014, n. 55

    Per l’attività difensiva penale il compenso va liquidato per fasi, tra cui la fase introduttiva e la fase istruttoria; tali fasi hanno autonoma rilevanza remuneratoria.

  • tabella 15 allegata al D.M. 10 marzo 2014, n. 55

    Specifica, per i giudizi penali, la liquidazione per fasi dell’attività difensiva e conferma l’autonomia della fase introduttiva.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La violazione della tariffa professionale nella liquidazione del compenso è denunciabile come error in iudicando in cassazione.

Massime di principio

  • Nel patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione del compenso del difensore deve rispettare la struttura per fasi prevista dal decreto ministeriale applicabile, senza poter sopprimere una fase solo per un’asserita sovrapposizione astratta con altra fase processuale.
  • La fase introduttiva del giudizio penale non coincide automaticamente con la fase conclusiva dell’udienza preliminare: occorre verificare in concreto le attività professionali svolte dal difensore, anche se rese oralmente e non soltanto tramite atti scritti.
  • L’omessa liquidazione di una fase autonomamente prevista dalla tariffa professionale integra violazione della disciplina tariffaria e può essere dedotta come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 3, c.p.c.
  • Nel giudizio di cassazione, una costituzione tardiva del resistente priva di un vero controricorso e dei relativi motivi di diritto è inammissibile e non consente una piena partecipazione processuale come parte resistente.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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