Sentenza n. 16217/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’annullamento 1. del provvedimento di diniego prot. CA/136818/2023 del 13/07/2023 di rigetto dell’istanza di occupazione di suolo pubblico permanente della ricorrente; 2. ove occorrer possa, della nota prot. CA/80080 del 18.04.2023, menzionata ma non comunicata; 3. ove occorrer possa, della nota prot. n. VA/70557 del 12.05.2023, menzionata ma non comunicata; 4. ove occorrer possa, della nota Prot. CA/116187 del 12.06.2023, menzionata ma non comunicata; 5. di ogni altro atto, parere o provvedimento non conosciuto che sia ostativo all’istanza della ricorrente; 6. ove occorrer possa, per l’annullamento e/o disapplicazione dell’art. 12, comma 3 lett. j) della D.A.C. 21/2021;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’istanza di concessione permanente per l’occupazione di suolo pubblico, fondato sui pareri degli uffici comunali e della Sovrintendenza capitolina
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il diniego dell’istanza presentata il 5 marzo 2023, deducendo: (I) violazione degli artt. 7 e seguenti della legge n. 241/1990, perché le osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto sarebbero state respinte con una formula di stile; (II) violazione dell’art. 13, comma 1, lett. a), della D.A.C. n. 21/2021 e dell’art. 20 del Codice della strada, nonché falsa applicazione dell’art. 12, comma 3, lett. j), eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, arbitrarietà, illogicità, contraddittorietà e travisamento. In particolare, la ricorrente contestava l’obbligo di mantenere 3,50 metri per il passaggio dei mezzi di soccorso, affermando che non derivasse da una norma, che l’area fosse interdetta a tali mezzi e che il manufatto indicato come marciapiede fosse un’opera privata realizzata da un terzo; contestava inoltre la necessità di lasciare 2 metri per il passaggio pedonale. (III) In subordine, deduceva l’illegittimità dell’art. 12, comma 3, lett. f), della D.A.C. n. 21/2021, ove interpretato come divieto assoluto, sostenendo che la prescrizione dovesse essere applicata considerando le caratteristiche del caso concreto. La domanda cautelare era stata respinta con ordinanza n. 6780/2023 dell’11 ottobre 2023.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha escluso la violazione del contraddittorio procedimentale, rilevando che il preavviso di diniego aveva consentito alla società di conoscere le specifiche ragioni ostative e di presentare osservazioni. Ha respinto la censura sull’obbligo di mantenere 3,50 metri per i mezzi di soccorso e sulla pretesa inesistenza del marciapiede: gli accertamenti tecnici comunali documentavano la presenza nell’area di un marciapiede incompatibile con l’occupazione richiesta; la qualificazione del marciapiede come privato da parte della stessa ricorrente non ne smentiva l’esistenza. Il giudice ha richiamato inoltre l’art. 20, comma 3, del Codice della strada, che richiede di lasciare libera una zona per la circolazione pedonale larga almeno 2 metri. Ha respinto anche la censura relativa all’art. 12, comma 3, lett. j), della D.A.C. n. 21/2021: gli accertamenti collocavano l’occupazione richiesta dall’altro lato della strada, con conseguente necessità di attraversare la carreggiata, anche se per pochi passi. Il ricorso è stato quindi respinto integralmente; spese compensate in ragione della particolare collocazione dell’area.
Norme richiamate
artt. 7 ss. l. 241/1990
Non coglie in primo luogo nel segno l’asserito difetto di contraddittorio, il quale risulta sconfessato ex actis dal preavviso di diniego, che consentono invero alla ricorrente di comprendere le specifiche ragioni ostative alla richiesta occupazione di suolo pubblico, anche alla luce delle osservazioni dalla medesima presentate in replica alla predetta comunicazione ex art. 10 bis della legge n. 241/1990.
Il contraddittorio procedimentale è stato ritenuto assicurato poiché il preavviso esponeva le ragioni ostative e aveva permesso alla richiedente di presentare osservazioni.
art. 10-bis l. 241/1990
Non coglie in primo luogo nel segno l’asserito difetto di contraddittorio, il quale risulta sconfessato ex actis dal preavviso di diniego, che consentono invero alla ricorrente di comprendere le specifiche ragioni ostative alla richiesta occupazione di suolo pubblico, anche alla luce delle osservazioni dalla medesima presentate in replica alla predetta comunicazione ex art. 10 bis della legge n. 241/1990.
Il preavviso di rigetto assolve la funzione partecipativa quando rende comprensibili le ragioni ostative e consente all’interessato di formulare osservazioni.
art. 20, comma 3, d.lgs. 285/1992
Del pari, risulta destituita di fondamento la contestazione relativa alla parte motiva del provvedimento laddove si prevede l’obbligo di lasciare 3,50 metri per il passaggio dei mezzi di soccorso, attesa la chiara cogenza della previsione dettata a tutela dell’incolumità pubblica e della sicurezza nella circolazione, secondo cui “Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti, l'occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m” (cfr. art. 20, comma 3, Codice della Strada).
La previsione dell’art. 20, comma 3, è cogente e tutela l’incolumità pubblica e la sicurezza della circolazione, imponendo che resti libera una fascia pedonale di almeno 2 metri.
art. 12, comma 3, lett. j), D.A.C. Roma n. 21/2021
Non coglie da ultimo nel segno la prospettata applicazione riduttiva della Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 21 del 24 marzo 2021 (recante il “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitari”), nella parte in cui non prevede il rilascio di concessioni di occupazioni di suolo pubblico “qualora comportino l’attraversamento della carreggiata da parte del personale di servizio e/o degli avventori” (cfr. dell’art. 12, comma 3, lett. j), trattandosi di tesi che non sconfessa il dato emergente dagli accertamenti sulla collocazione della occupazione di suolo pubblico dall’altro lato della strada, che necessità appunto di attraversamento, seppur per “pochi passi”, come asserito da parte ricorrente.
Il divieto regolamentare di concedere l’occupazione quando essa comporti l’attraversamento della carreggiata trova applicazione anche se l’attraversamento è breve, quando la collocazione richiesta risulta dall’altro lato della strada.
Massime di principio
- Il preavviso di rigetto assicura il contraddittorio procedimentale se consente all’interessato di comprendere le specifiche ragioni ostative e di presentare osservazioni in replica.
- L’occupazione di marciapiedi nei centri abitati è soggetta al limite previsto dall’art. 20, comma 3, del Codice della strada: deve rimanere libera una zona per la circolazione pedonale larga almeno 2 metri.
- Il divieto regolamentare di concedere occupazioni di suolo pubblico che comportino l’attraversamento della carreggiata opera anche quando l’attraversamento necessario sia di breve entità, se la collocazione richiesta è dall’altro lato della strada.
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