L.R. Veneto 18/2006
Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di urbanistica, cartografia, pianificazione territoriale e paesaggistica, aree naturali protette, edilizia residenziale pubblica, viabilità, mobilità e trasporti a fune.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLegge della Regione Veneto che modifica varie norme su governo del territorio, paesaggio, aree protette, edilizia residenziale pubblica, viabilità, mobilità e impianti a fune. Introduce anche norme transitorie (in gran parte fino all’approvazione di PAT/PI o entro termini del 2006), nuovi criteri per ERP e disposizioni su alienazione di immobili regionali e contributi per opere viarie e impianti sciistici.
Riordino e semplificazione normativa su urbanistica, paesaggio, ERP, viabilità, mobilità e trasporti a fune nel Veneto
Riordino e semplificazione normativa in materia territoriale e settoriale
La legge regionale del Veneto n. 18 del 10 agosto 2006 interviene in più settori collegati alla finanziaria 2006, modificando discipline su urbanistica, paesaggio, aree naturali protette, edilizia residenziale pubblica, viabilità, mobilità e trasporti a fune. Molte disposizioni hanno carattere transitorio e operano fino all’approvazione di strumenti pianificatori regionali o comunali, oppure entro termini specifici del 2006.
Urbanistica e disciplina delle zone agricole
Il provvedimento amplia e puntualizza il regime transitorio del governo del territorio nella fase antecedente all’approvazione del primo PAT e del primo PI.
Nelle zone agricole sono confermate o ridefinite le attività ammissibili in base alla sottozona del PRG:
- nelle sottozone E1 sono consentiti solo interventi conservativi e di adeguamento igienico-tecnologico sui fabbricati esistenti, oltre agli interventi previsti dallo strumento urbanistico per la tutela del patrimonio storico, ambientale e rurale;
- nelle sottozone E2 ed E3 sono consentiti gli interventi di ristrutturazione edilizia e ampliamento di edifici residenziali, con limite massimo di 800 mc complessivi;
- nelle sottozone E4 restano consentiti gli interventi previsti dallo strumento urbanistico generale vigente;
- nelle zone agricole E1, E2 ed E3 sono ammessi anche interventi, compresa nuova edificazione, funzionali all’attività agricola per strutture agricolo-produttive secondo le modalità degli articoli 44 e 45 della l.r. 11/2004.
Per le costruzioni non tutelate ubicate in zone di protezione stradale, fasce di rispetto del nastro stradale e zone umide vincolate, sono consentiti interventi di ristrutturazione edilizia, compresa demolizione e ricostruzione in loco o in area agricola adiacente, purché non vi sia avanzamento del fabbricato verso la strada o il bene tutelato.
Nei territori montani sono previsti ulteriori margini di utilizzo:
- è consentito il mutamento di destinazione d’uso residenziale entro 300 mc, se l’edificio è dichiarato non più funzionale alle esigenze del fondo sulla base di analisi agronomica certificata;
- le opere per allacciamenti tecnologici e accessibilità viaria restano a carico del richiedente.
È inoltre consentita, fino all’approvazione di PAT e PI, la ricostruzione dei fabbricati crollati nelle zone agricole montane, con volumetria originaria e nel rispetto della tipologia originaria, quando i muri perimetrali consentano di individuarne il sedime e ciò risulti da cartografie edilizie e documentazione fotografica o iconografica.
Varianti urbanistiche, SUAP e strumenti territoriali
La legge disciplina varie ipotesi transitorie di variante al PRG o di adeguamento degli strumenti urbanistici superiori.
In particolare:
- è ammessa, entro un anno dall’entrata in vigore della legge e comunque fino all’approvazione del primo PAT, l’adozione di varianti al PRG già approvate dalla Regione e annullate in sede giurisdizionale o con ricorso straordinario, al solo fine di adeguarle al giudicato;
- è consentita la presentazione, entro il 30 giugno 2006, delle varianti al PRG adottate entro il 28 febbraio 2005 per le quali era stato avviato l’iter regionale;
- è prevista la possibilità di adottare varianti conseguenti allo sportello unico per le attività produttive, finalizzate a ristrutturazione, riconversione, cessazione, riattivazione e ampliamento di attività produttive esistenti;
- viene espressamente consentita, per comprovate ragioni di tutela ambientale e della salute, la trasposizione a parità di superficie di zona di aree territoriali omogenee D a carattere industriale e artigianale interessate da un’unica struttura aziendale.
Resta confermata la disciplina transitoria generale della l.r. 11/2004, con effetti temporali rilevanti fino all’approvazione del primo PAT e, per alcune disposizioni, fino al 30 giugno 2006 o fino alla conclusione dei procedimenti già in corso.
Piano paesaggistico e tutela del paesaggio
La Regione avvia in via sperimentale la formazione di piani paesaggistici per ambiti, in attesa dell’adeguamento della normativa regionale al Codice dei beni culturali e del paesaggio e in funzione del nuovo PTRC.
I punti principali sono:
- la Giunta regionale individua gli ambiti prioritari, sentita la commissione consiliare competente;
- i piani paesaggistici sono formati con il procedimento previsto per il PTRC, integrato dalle regole statali dell’articolo 143, comma 3, del d.lgs. 42/2004;
- i piani approvati prevalgono, per la tutela del paesaggio, su tutti gli atti di pianificazione territoriale;
- la previsione ha portata sperimentale e si collega all’adeguamento regionale ai principi del Codice.
Aree naturali protette e parchi regionali
La legge modifica la disciplina dei parchi regionali, soprattutto per i Colli Euganei e per le aree protette regionali in generale.
Per il Parco regionale dei Colli Euganei:
- l’ente parco predispone specifici indirizzi tipologici urbanistico-edilizi per le zone di urbanizzazione controllata, conformi al piano ambientale;
- tali indirizzi sono approvati con procedura regionale e sentita la commissione consiliare;
- dopo la pubblicazione dei provvedimenti che disciplinano le zone di pre-parco e gli indirizzi tipologici, i comuni esercitano le relative funzioni autorizzative;
- è aggiornata la ripartizione delle competenze richiamando le funzioni di cui all’articolo 63, comma 1, lettera a), della l.r. 11/2001, con il limite di quanto previsto per il pre-parco.
Per i parchi e le riserve regionali istituiti dalla l.r. 40/1984, il termine per il rilascio del parere dell’ente gestore sulle attività edilizie è portato da 30 a 60 giorni; il silenzio equivale a parere favorevole.
Alienazione di immobili regionali
La legge introduce una procedura specifica per la vendita di immobili regionali non più destinati a pubblico servizio o privi di pubblico interesse all’utilizzo.
I beni:
- sono alienabili secondo le modalità della normativa regionale richiamata;
- devono essere previamente declassificati e trasferiti dal patrimonio indisponibile al patrimonio disponibile della Regione;
- il provvedimento è adottato dal dirigente competente con autorizzazione della Giunta e previo parere vincolante della commissione consiliare;
- il decreto è pubblicato nel BUR.
Prima dell’alienazione gli immobili possono essere oggetto di cambio di destinazione d’uso; se lo strumento urbanistico non è compatibile, si procede a variante urbanistica tramite conferenza di servizi. Il verbale della conferenza vale come adozione di variante se ratificato dal Consiglio comunale entro 90 giorni.
Edilizia residenziale pubblica: accesso, graduatorie e canoni
La legge interviene in modo rilevante sulla disciplina dell’ERP, con l’obiettivo di ampliare l’accesso e riformulare i criteri di calcolo dei redditi e dei canoni.
Tra le principali novità:
- il limite di reddito per l’accesso è fissato a euro 22.388,00, annualmente rivalutato ISTAT;
- il dirigente regionale aggiorna ogni anno il limite di reddito;
- sono ridefiniti i punteggi di selezione, ampliando in particolare il punteggio delle condizioni soggettive legate a situazioni familiari, disabilità, anzianità di graduatoria e altre condizioni stabilite dai comuni;
- gli alloggi disponibili sono ripartiti tra le aree A e B in proporzione al numero di aspiranti aventi diritto collocati nelle medesime aree;
- sono modificate le definizioni di reddito fiscale e reddito convenzionale, con specifiche regole di calcolo e riduzioni per nuclei numerosi;
- è introdotto un incremento fisso di euro 10,00 al canone mensile dovuto dagli assegnatari;
- il diritto di prelazione in caso di vendita di alloggi ERP acquistati ai sensi della legge n. 560/1993 si estingue se l’acquirente versa all’ATER un importo pari al 10% del valore calcolato con moltiplicatore cento sulla rendita catastale; le somme devono essere reinvestite in nuovi alloggi o nel recupero/manutenzione straordinaria del patrimonio esistente.
Le nuove regole sui canoni si applicano ai contratti di locazione stipulati dalla data di entrata in vigore della legge. La ripartizione proporzionale degli alloggi tra le aree di protezione e sociale si applica alle domande presentate per bandi successivi all’entrata in vigore del nuovo limite di accesso.
Edilizia convenzionata
Viene aggiornato il parametro relativo agli oneri finanziari nella determinazione del prezzo convenzionale di cessione degli alloggi in edilizia convenzionata.
Il criterio diventa il tasso variabile Euribor a 12 mesi, rilevato dalla Federazione bancaria europea e riferito alla data di inizio lavori, maggiorato di un punto e applicato sulla somma dei valori di riferimento per un periodo pari alla durata dei lavori e comunque non superiore alla durata della concessione edilizia.
Viabilità e polizia stradale
La legge amplia le funzioni esercitabili dal personale competente in materia di viabilità sulle strade di proprietà degli enti.
In particolare, il personale degli uffici competenti in materia di viabilità della Regione, delle Province, dei Comuni e dei concessionari può esercitare, previo esame di qualificazione, le funzioni di polizia stradale relative:
- alla prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;
- alla tutela e controllo sull’uso delle strade.
Sono inoltre ampliate le possibilità di finanziamento per le opere viarie complementari al passante Mira-Quarto d’Altino, estendendo il beneficio anche ad altre società concessionarie oltre a quella originariamente indicata.
Mobilità e trasporto pubblico locale
Per la libera circolazione sui mezzi del trasporto pubblico locale viene precisato che il titolo di riconoscimento delle forze dell’ordine consente anche il trasporto dei relativi veicoli di servizio.
La previsione riguarda gli agenti e ufficiali di pubblica sicurezza, i Carabinieri, la Polizia di Stato, la Polizia penitenziaria, la Guardia di finanza, il Corpo forestale dello Stato, i Vigili del fuoco e la polizia municipale; per quest’ultima la circolazione è limitata ai servizi svolti nel territorio comunale.
Trasporti a fune e innevamento programmato
La modifica alla legge finanziaria regionale 2006 estende le finalità dei contributi straordinari per i comprensori di Comelico Superiore e Sappada.
I contributi possono essere utilizzati per:
- realizzazione;
- completamento;
- ammodernamento;
- collegamento degli impianti di risalita;
- realizzazione di impianti di innevamento programmato.
La norma conserva il carattere di contributo straordinario per l’anno 2006.
Decorrenza ed efficacia
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. Molte disposizioni hanno però efficacia limitata o transitoria, in particolare fino all’approvazione del primo PAT e del primo PI, fino al 30 giugno 2006, fino all’approvazione di strumenti pianificatori specifici o per contratti e bandi successivi all’entrata in vigore dei nuovi limiti.
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