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Legge

L.R. Veneto 15/2006

Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di agricoltura, foreste, economia montana e caccia.

Normativa regionaleL.R. Veneto 15/2006Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale del Veneto n. 15/2006 riorganizza numerose discipline su agricoltura, apicoltura, tartufi, boschi e montagna, introducendo nuovi contributi, fondi di rotazione e semplificazioni procedurali. Prevede anche la proroga al 31 ottobre 2006 del piano faunistico-venatorio regionale e l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BUR Veneto.

Riordino e semplificazione in agricoltura, foreste, economia montana e caccia nel Veneto

Riordino e semplificazione normativa in agricoltura, foreste, economia montana e caccia

La legge regionale del Veneto n. 15 del 4 agosto 2006 interviene su una pluralità di leggi regionali di settore, aggiornando procedure, requisiti, incentivi e assetti organizzativi. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio della Regione del Veneto e, per alcune misure, opera in coordinamento con la normativa comunitaria sugli aiuti di Stato.

Promozione economica, ricerca e formazione in agricoltura

Nel settore agricolo vengono rese più snelle alcune procedure di programmazione e rafforzati gli strumenti di sostegno alla ricerca e alla formazione.

La Giunta regionale approva, entro il 31 ottobre, il programma annuale di promozione delle produzioni venete sentita la commissione consiliare competente, in luogo della precedente predisposizione e sottoposizione al Consiglio.

In materia di servizi di sviluppo agricolo:

  • è autorizzato il sostegno a interventi di ricerca a carattere interregionale nel settore primario, anche tramite accordi di programma con altre Regioni;
  • sono previsti contributi per iniziative formative e di aggiornamento rese necessarie da nuovi adempimenti nazionali o comunitari sopravvenuti dopo la programmazione regionale;
  • per tali contributi la Giunta applica i regolamenti comunitari sugli aiuti alla formazione e agli aiuti a favore delle PMI agricole;
  • per i progetti formativi può essere concessa, su richiesta e dopo l’avvio delle attività, un’anticipazione fino al 70% della spesa ammissibile, con garanzia bancaria o equivalente pari al 110% dell’importo anticipato.

Gelsibachicoltura, agriturismo e apicoltura

La legge aggiorna anche discipline settoriali minori ma operative.

Per la gelsibachicoltura:

  • la Giunta può finanziare attività di vigilanza e controllo sulla produzione e vendita del seme bachi tramite convenzioni con enti pubblici qualificati;
  • può inoltre concedere contributi fino al 100% della spesa ammissibile per ricerche e iniziative di valorizzazione del settore.

Per l’agriturismo:

  • tra i requisiti per l’iscrizione all’elenco degli operatori agrituristici è aggiunto anche il possesso del titolo specifico di specializzazione conseguito negli istituti professionali;
  • tale titolo consente anche l’iscrizione all’elenco.

Per l’apicoltura:

  • gli aiuti sono riferiti alle associazioni dei produttori apistici riconosciute ai sensi della disciplina regionale vigente;
  • è aggiornato l’assetto della Consulta regionale per l’apicoltura;
  • il registro dei tecnici apistici viene tenuto presso la Giunta regionale e i nominativi sono comunicati annualmente alle associazioni;
  • ogni possessore o detentore di alveari deve denunciare gli alveari all’ULSS competente entro il 30 novembre di ogni anno;
  • ogni trasferimento di alveari tra comuni veneti va comunicato almeno 10 giorni prima al comune e all’ULSS di destinazione, con certificato sanitario dell’ULSS di provenienza non più vecchio di 30 giorni; la transumanza non può protrarsi oltre i 10 giorni successivi al termine della fioritura interessata;
  • le malattie diffuse o sospette devono essere denunciate all’ULSS competente, che procede con i prelievi e, se necessario, con le misure di polizia veterinaria;
  • le distanze degli apiari sono rimesse all’articolo 896-bis del codice civile;
  • entro il 31 dicembre 2010 deve essere istituita l’anagrafe degli alveari, basata sui registri ULSS, con marcatura indelebile di tutte le arnie.

Organizzazioni di produttori e aiuti di Stato in agricoltura

La legge modifica il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e introduce nuovi strumenti finanziari.

Per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori apistiche, il requisito del valore minimo di produzione fatturata non è richiesto se l’organizzazione detiene almeno 650 apiari.

Vengono inoltre inseriti:

  • un aiuto integrativo al fondo di rotazione per l’innovazione tecnologica, fino al 20% della spesa ammissibile, gestito da Veneto Sviluppo S.p.A.;
  • un fondo di rotazione pluriennale per le agrienergie, sempre presso Veneto Sviluppo S.p.A., con tasso base del 40% della spesa ammissibile, maggiorazione di 10 punti per l’autosufficienza energetica di edifici pubblici, borghi rurali o agglomerati urbani, e possibilità di aiuto fino al 100% solo se indispensabile e senza cumulo con altre forme di sostegno;
  • limiti di spesa ammissibile pari a 2.000.000 euro per imprese agricole e forestali e 7.000.000 euro per imprese industriali;
  • rimborso dei finanziamenti entro dieci anni, con decorrenza della restituzione dall’annualità successiva all’erogazione.

Entrambe le nuove misure sono subordinate, per gli effetti previsti dalla disciplina degli aiuti di Stato richiamata, al parere di compatibilità della Commissione europea e alla pubblicazione del relativo avviso nel BUR Veneto.

Boschi di pianura, arboricoltura e interventi forestali

La legge amplia e aggiorna la disciplina sui boschi nella pianura veneta, estendendo le tipologie di intervento e modificando requisiti e modalità di finanziamento.

Le finalità della legge forestale sulla pianura sono integrate con la produzione di biomasse forestali a fini energetici e con l’incremento dell’arboricoltura da legno.

Le tipologie di intervento ammesse comprendono anche:

  • impianto di siepi e filari alberati in aree agricole;
  • realizzazione di parchi urbani e aree verdi attrezzate;
  • realizzazione di impianti di arboricoltura da legno, anche per produzione energetica.

Sono previsti nuovi requisiti minimi specifici per tali interventi, tra cui:

  • per siepi e filari alberati, larghezza massima inferiore a 20 metri lineari;
  • per parchi urbani e aree verdi attrezzate, superficie minima di mezzo ettaro accorpato;
  • per impianti di arboricoltura da legno, superficie minima di un ettaro accorpato.

Per i boschi di pianura:

  • la copertura arboreo-arbustiva minima passa dal 50% all’80% della superficie;
  • la superficie massima finanziabile per intervento è pari a 40 ettari, con ulteriore limite di 5.000 metri lineari per siepi e filari;
  • la Giunta regionale può finanziare fino al 70% del costo di realizzazione.

La procedura di selezione dei progetti viene unificata in una sola graduatoria, e almeno il 60% delle risorse deve essere riservato ai progetti dei comuni.

Gli interventi di siepi, filari, parchi urbani e arboricoltura da legno non sono considerati “bosco” ai sensi della legge forestale regionale.

Sono inoltre previste:

  • la possibilità di istituire un albo delle imprese per lavori, opere e servizi in ambito forestale;
  • la facoltà per tali soggetti di ottenere in gestione aree silvo-pastorali pubbliche;
  • l’aggiornamento del ruolo di Veneto Agricoltura, che sostituisce l’Azienda regionale delle foreste in più funzioni e può essere delegata ad autorizzare e approvare i progetti di taglio per i boschi da essa gestiti.

Tartufi: riconoscimento delle tartufaie e valorizzazione del settore

La disciplina dei tartufi viene resa più organica e semplificata.

Le principali novità sono:

  • i diritti sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate o controllate spettano a chi le conduce, purché siano delimitate da apposite tabelle, e la titolarità riguarda tartufaie “riconosciute”;
  • le pratiche agronomiche e forestali previste per le tartufaie non necessitano di autorizzazione della Giunta regionale se già indicate nell’istanza di riconoscimento;
  • la micorizzazione delle piantine deve essere attestata specificamente dal venditore;
  • il riconoscimento delle tartufaie coltivate o controllate ha validità decennale, rinnovabile;
  • il mancato rispetto delle prescrizioni comporta la revoca immediata del riconoscimento e una nuova richiesta non può essere presentata prima di un anno;
  • è istituito un registro provinciale delle tartufaie riconosciute, da attivare entro 90 giorni, con iscrizione d’ufficio delle tartufaie già iscritte all’albo precedente.

Nel demanio forestale regionale:

  • il numero massimo delle autorizzazioni per raccolta e ricerca è fissato in relazione alla tutela della riproduzione del tartufo e del bosco;
  • le autorizzazioni sono nominative, annuali e gratuite;
  • sono attribuite prioritariamente a cittadini per i quali la raccolta costituisce integrazione del reddito familiare e ai residenti agricoltori dei comuni interessati;
  • sono esclusi i conduttori di tartufaie coltivate o controllate.

Tra gli interventi a favore della tartuficoltura rientrano anche analisi e attestazioni della micorizzazione delle piantine destinate a tartufaie riconosciute, ma l’efficacia di questa previsione è subordinata al parere di compatibilità della Commissione europea e alla successiva pubblicazione dell’avviso nel BUR Veneto.

Economia montana e Conferenza permanente per la montagna

Per le aree montane vengono ridefinite le spese di funzionamento della Conferenza permanente per la programmazione nelle aree montane.

Sono a carico della Regione le spese autorizzate dalla Giunta per:

  • sedute, ospitalità e rappresentanza;
  • manifestazioni e attività deliberate dalla Conferenza;
  • incarichi per pareri, studi e documenti sullo sviluppo delle aree montane.

Le spese sono anticipate dalle Comunità montane o dall’UNCEM regionale e rimborsate entro 60 giorni con decreto del dirigente regionale competente, previa documentazione di spesa.

Pianificazione faunistico-venatoria

La validità del piano faunistico venatorio regionale, già approvato con la legge regionale n. 17 del 1996 e successive modifiche, è rideterminata al 31 ottobre 2006.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente e entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

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