L.R. Veneto 16/2006
Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - Collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sport, turismo, formazione e cultura.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Veneto n. 16/2006 modifica varie discipline su guide alpine, maestri di sci, contributi sportivi, strutture turistiche all’aperto, commercio itinerante su aree demaniali, agenzie di viaggio e formazione professionale. Abroga inoltre, dal 1° gennaio 2007, alcune disposizioni delle leggi regionali culturali del 1984, con mantenimento dei rapporti già sorti e degli impegni di spesa assunti.
Riordino e semplificazione in materia di sport, turismo, formazione e cultura
Riordino e semplificazione normativa in materia di sport, turismo, formazione e cultura
La legge regionale del Veneto n. 16 del 2006 interviene come collegato alla legge finanziaria 2006 con modifiche ordinamentali e procedurali in diversi settori. La disciplina risultante riguarda esclusivamente il territorio della Regione Veneto e introduce anche abrogazioni con decorrenza differita al 1° gennaio 2007 per alcune norme in materia culturale.
Sport: guide alpine, maestri di sci e contributi sportivi
Nel settore sportivo la legge aggiorna la disciplina delle guide alpine e dei maestri di sci per renderla più coerente e operativa.
Per le guide alpine, viene precisato che l’accompagnamento in escursioni sciistiche riguarda anche i comprensori sciistici. La Giunta regionale deve istituire i corsi teorico-pratici almeno ogni due anni e il contributo regionale per tali corsi non è più ancorato alla metà della quota di partecipazione, ma è determinato in sede di approvazione del corso sulla base dei costi e del numero degli allievi. Viene inoltre ridisegnato il direttivo del Collegio regionale, portato a sette componenti: cinque guide alpine-maestri di alpinismo e due aspiranti guida, con mandato triennale e rieleggibilità.
Per i maestri di sci, la legge affida alle Province, entro 180 giorni decorrenti dall’entrata in vigore della modifica, l’individuazione delle aree sciistiche e dei criteri per l’attività su itinerari sciistici, fuori pista ed escursioni sciistiche. Sono poi precisati i requisiti per la selezione e la formazione, ampliata la composizione della commissione d’esame, rimodulate le autorizzazioni per i maestri stranieri e rafforzate vigilanza e sanzioni. Per i maestri di sci di altri Stati sono previsti limiti temporali, autorizzazione annuale, eventuale prova attitudinale e, per l’esercizio stabile, il riconoscimento della formazione professionale e l’iscrizione nell’albo regionale.
In materia di sport e tempo libero, il termine per la presentazione delle domande di contributo diventa quello fissato annualmente dalla Giunta regionale, e per gli interventi sugli impianti sportivi il termine per presentare la documentazione passa a 18 mesi dalla comunicazione di ammissione al contributo; tale termine si applica anche ai procedimenti avviati dall’esercizio finanziario 2004.
Turismo: strutture all’aperto, commercio itinerante e agenzie di viaggio
In ambito turistico la legge chiarisce il regime edilizio degli allestimenti mobili di pernottamento nelle strutture ricettive all’aperto: tende, roulotte, caravan, mobil-home, maxicaravan e case mobili, con relative pertinenze e accessori, se collocati in strutture regolarmente autorizzate e destinati a esigenze turistiche meramente temporanee, non richiedono permesso di costruire, DIA o ulteriori autorizzazioni/comunicazioni edilizie, purché mantengano i meccanismi di rotazione e non abbiano collegamenti permanenti al terreno.
È inoltre introdotta una disciplina del commercio itinerante sulle aree demaniali marittime, subordinato a nulla osta comunale. Il comune determina ogni anno, entro il 31 gennaio, il numero degli operatori ammessi per tipologia merceologica; le domande si presentano tra il 1° febbraio e il 15 marzo e il nulla osta è rilasciato entro il 30 aprile. Per il 2006 sono previste deroghe ai termini, con rilascio del numero minimo di nulla osta già dalla stagione turistica in corso.
Infine, per le agenzie di viaggio, viene disciplinata l’affiliazione commerciale e il ruolo del direttore tecnico: nelle agenzie affiliate il direttore tecnico dell’affiliante vale anche come direttore tecnico dell’agenzia affiliata, senza necessità di un ulteriore direttore tecnico proprio.
Formazione professionale: commissioni d’esame più ampie
La legge modifica la normativa regionale sulla formazione professionale prevedendo che, per le attività formative attuative del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, il numero massimo di insegnanti componenti la commissione delle prove finali sia elevato a dodici, in funzione delle discipline oggetto delle prove. La modifica è neutra sul piano finanziario e riguarda la composizione delle commissioni di valutazione.
Cultura: abrogazioni e riorganizzazione di vecchie discipline contributive
In materia culturale la legge interviene su tre storiche leggi regionali del 1984, abrogando varie disposizioni e i relativi allegati che individuavano enti e istituzioni di rilevanza culturale. Le abrogazioni decorrono dal 1° gennaio 2007 e restano salvi i rapporti già sorti e gli impegni di spesa assunti prima di tale data.
Per le leggi regionali su attività culturali, musei, biblioteche e archivi, e promozione di attività artistiche, musicali, teatrali e cinematografiche, viene eliminata la parte di disciplina che prevedeva specifiche voci di riparto o allegati, mantenendo invece la struttura essenziale dei piani annuali di riparto e delle iniziative regionali.
Entrata in vigore e regime temporale
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. Alcune disposizioni hanno efficacia differita o limitata:
- le modifiche in materia culturale decorrono dal 1° gennaio 2007;
- il termine di 180 giorni per le Province in materia di maestri di sci decorre dall’entrata in vigore della legge;
- per il 2006, la disciplina sul commercio itinerante demaniale consente una gestione derogatoria dei termini ordinari.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 10 ago 2006L.R. Veneto 17/2006
- Legge · 10 ago 2006L.R. Veneto 18/2006
- Legge · 4 ago 2006L.R. Veneto 15/2006
- Legge · 28 lug 2006L.R. Veneto 13/2006
- Legge · 28 lug 2006L.R. Veneto 14/2006
- Legge · 30 giu 2006L.R. Veneto 7/2006
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →