L.R. Veneto 14/2006
Norme igienico-sanitarie per l’attività di smielatura svolta a livello hobbistico-amatoriale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Veneto i requisiti igienico-sanitari per la lavorazione e vendita del miele da parte di piccoli apicoltori hobbisti/amatoriali, con autorizzazione sanitaria temporanea e controlli Ulss. Si applica dal 1° gennaio 2007 e riguarda chi produce solo miele del proprio apiario, fino a 40 alveari, per massimo 30 giorni l’anno, vendendo al consumatore finale o localmente.
Norme igienico-sanitarie per la smielatura hobbistica-amatoriale
Norme igienico-sanitarie per la smielatura hobbistica-amatoriale
La legge regionale del Veneto disciplina, in coerenza con la normativa statale ed europea in materia di igiene degli alimenti, i requisiti per la lavorazione e il confezionamento dei prodotti dell’alveare da parte di piccoli apicoltori. L’obiettivo è consentire una disciplina semplificata per attività stagionali, limitate e non professionali, salvaguardando la salubrità del prodotto e la tutela del consumatore.
Finalità e ambito di applicazione
La disciplina è pensata per agevolare la smielatura svolta a livello hobbistico/amatoriale da apicoltori che lavorano esclusivamente il prodotto del proprio apiario. La vendita è ammessa al consumatore finale oppure, in ambito locale, a dettaglianti della provincia sede dell’azienda e delle province contermini; è inoltre prevista la possibilità di conferimento all’associazione di appartenenza.
Soggetti ammessi e requisiti soggettivi
La legge si applica ai soggetti che cumulativamente:
- siano qualificati come apicoltori o registrati come tali presso la competente Ulss;
- possiedano l’attestato del corso previsto per la produzione e vendita delle sostanze alimentari;
- abbiano non più di 40 alveari denunciati, intesi come famiglie produttive;
- lavorino esclusivamente i prodotti del proprio apiario;
- cedano il prodotto al consumatore finale o lo vendano solo localmente ai dettaglianti ammessi;
- destinino alle lavorazioni non più di 30 giorni l’anno, anche frazionati;
- dichiarino di conoscere e applicare le buone pratiche di lavorazione;
- comunichino annualmente all’Ulss competente, almeno tre giorni prima dell’inizio, il periodo di utilizzo del locale-laboratorio.
Requisiti dei locali, delle attrezzature e autorizzazione temporanea
L’apicoltore può indicare locali anche facenti parte dell’abitazione privata per svolgere smielatura e confezionamento. I requisiti igienico-sanitari sono quelli fissati dall’allegato A, modificabile con deliberazione della Giunta regionale.
È previsto il rilascio di un’autorizzazione sanitaria temporanea per l’uso dei locali riconosciuti idonei, pur destinati alla lavorazione solo per un periodo limitato dell’anno. Resta ferma la possibilità di controlli da parte del servizio veterinario dell’Ulss.
In caso di silenzio dell’Ulss, l’attività può essere iniziata decorsi 30 giorni dalla presentazione della domanda.
Adempimenti amministrativi
La domanda di autorizzazione sanitaria temporanea, conforme all’allegato B, va presentata al servizio di medicina veterinaria dell’Ulss territorialmente competente, contestualmente alla denuncia annuale di possesso degli alveari.
Alla domanda devono essere dichiarati, tra l’altro:
- la qualifica di apicoltore;
- il possesso dell’attestato del corso;
- il numero di arnie in possesso o detenute;
- l’indirizzo dell’immobile in cui si trovano i locali destinati alla lavorazione.
Devono inoltre essere allegati planimetrie, relazione descrittiva dei locali e delle attrezzature, copia dell’ultima comunicazione degli apiari e impegno a comunicare annualmente l’avvio dell’attività e le eventuali variazioni.
Vigilanza e controlli
Il sopralluogo veterinario verifica la corrispondenza tra quanto dichiarato e lo stato dei luoghi, con particolare riguardo a ubicazione, dimensioni, forme del locale e dotazione di attrezzature. Il parere igienico-sanitario esprime un giudizio sintetico sull’adeguatezza dei requisiti strutturali e funzionali del laboratorio.
Le Ulss predispongono annualmente un piano di controllo a campione sui laboratori autorizzati o sui locali usati per la smielatura, con verifiche su:
- rispetto degli obblighi informativi sul periodo di utilizzo;
- igiene delle lavorazioni;
- materia prima impiegata.
Requisiti tecnici dei locali e modalità di vendita
L’allegato A consente l’autorizzazione anche di un unico locale, purché sufficientemente ampio, compreso un locale usato come abitazione privata o impiegato solo temporaneamente. I locali devono comunque garantire abitabilità, adeguata ampiezza rispetto alla capacità produttiva dichiarata e superfici facilmente pulibili.
Devono essere presenti impianti e attrezzature idonei al contatto con alimenti, lavandino con acqua potabile calda e fredda, dispositivi per il lavaggio delle mani, armadio per materiali di pulizia, protezioni contro insetti e roditori e, se vi sono collaboratori esterni al nucleo familiare, un vano spogliatoio.
La vendita al dettaglio, se effettuata, deve avvenire in un locale separato oppure in uno spazio separato all’interno del laboratorio, adeguatamente attrezzato.
Decorrenza
La disciplina si applica dal 1° gennaio 2007.
Rilievo pratico
La legge è costruita per una casistica molto specifica e circoscritta: piccoli apicoltori veneti, con attività limitata nel tempo e nella dimensione, che commercializzano solo il proprio miele con canali ristretti. La sua utilità pratica è quindi connessa a tale regime semplificato e territoriale.
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