L.R. Veneto 7/2006
Interventi per la valorizzazione del patrimonio culturale di Bolca.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge del Veneto riconosce Bolca come patrimonio naturalistico, scientifico e culturale di valore internazionale e finanzia, per il triennio 2006-2008, attività di ricerca, divulgazione, valorizzazione turistica e scolastica. Istituisce un Comitato permanente e un programma annuale di interventi; le spese previste sono coperte solo per gli esercizi 2006-2008.
Valorizzazione del patrimonio paleontologico di Bolca
Valorizzazione del patrimonio paleontologico di Bolca
La legge della Regione del Veneto disciplina interventi di tutela, ricerca e valorizzazione del sito paleontologico di Bolca (Verona), riconosciuto come patrimonio di interesse naturalistico, scientifico e culturale con valenza internazionale. Il provvedimento è rivolto esclusivamente al territorio veneto e si attua mediante iniziative regionali coordinate con enti locali, istituzioni scientifiche e scolastiche.
Finalità e ambito di intervento
La Regione riconosce il sito di Bolca come bene di rilievo internazionale e promuove azioni dirette o indirette per la sua valorizzazione, anche con il concorso di enti locali e soggetti pubblici e privati. La disciplina mira sia alla tutela del patrimonio paleontologico sia alla sua diffusione culturale e turistica.
Iniziative culturali, di ricerca e di valorizzazione
Per perseguire tali finalità, la Regione opera d’intesa con la Direzione regionale per i beni culturali e il paesaggio del Ministero competente e in accordo con Provincia di Verona, Museo civico di storia naturale di Verona, Comunità montana della Lessinia e Parco regionale della Lessinia. Le iniziative comprendono:
- indagini, ricerche e studi sugli scavi paleontologici nei siti di Bolca, con sostegno alla divulgazione e all’informazione scientifica;
- interventi per favorire nuove ricerche paleontologiche e l’incremento del patrimonio di reperti;
- inventariazione, schedatura, recupero e valorizzazione dei reperti fossili;
- iniziative per far conoscere l’area di Bolca e valorizzarne gli aspetti turistico-culturali;
- collaborazioni, gemellaggi e scambi culturali con altri enti che gestiscono siti paleontologici nazionali e internazionali;
- iniziative, d’intesa con l’Ufficio scolastico regionale, presso le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione, anche tramite borse di studio.
Comitato permanente per la valorizzazione del patrimonio paleontologico di Bolca
Per realizzare le iniziative previste, è istituito un Comitato permanente. È un organismo di coordinamento e proposta, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, con durata quinquennale dalla data di insediamento.
Ne fanno parte:
- il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, che lo presiede;
- il Presidente della Provincia di Verona, o un suo delegato;
- il Direttore regionale per i beni culturali e il paesaggio, o un suo delegato, d’intesa con il Ministero competente;
- il Direttore del Museo civico di storia naturale di Verona, o un suo delegato;
- il Presidente della Comunità montana della Lessinia, o un suo delegato;
- il Presidente del Parco regionale della Lessinia, o un suo delegato;
- due consiglieri della Commissione consiliare competente per materia, di cui uno in rappresentanza della minoranza;
- due esperti della materia designati dal Direttore del museo civico di storia naturale.
Le funzioni di segreteria sono affidate a un funzionario regionale. Il Comitato è validamente costituito con la designazione di almeno la metà dei componenti. Ai componenti spetta, ove dovuto, il rimborso delle spese di viaggio secondo la disciplina regionale richiamata.
Funzioni del Comitato e programmazione annuale
Il Comitato:
- entro il mese di giugno di ogni anno propone alla Giunta regionale le iniziative da inserire nel programma annuale delle attività, corredate da una relazione sullo stato di attuazione delle iniziative dell’anno precedente;
- collabora con la Giunta regionale nella realizzazione dei progetti più significativi previsti dal programma.
La Giunta regionale, entro il mese di settembre di ogni anno e sentita la commissione consiliare competente, approva il programma annuale degli interventi e ne definisce criteri e modalità di attuazione.
Prima applicazione
Per la prima applicazione della legge, il Comitato formula le proposte entro 60 giorni dalla costituzione e la Giunta regionale approva il programma di interventi entro i 60 giorni successivi, sentita la competente Commissione consiliare.
Copertura finanziaria e limite temporale
La legge prevede stanziamenti solo per il triennio 2006-2008:
- spese correnti: euro 70.000,00 per ciascun esercizio del triennio;
- spese di investimento: euro 130.000,00 per ciascun esercizio del triennio.
Le risorse sono reperite mediante prelievo dal fondo speciale indicato nella norma finanziaria e contestuale incremento degli stanziamenti regionali per le pertinenti unità di bilancio. La copertura, quindi, è espressamente riferita agli esercizi 2006, 2007 e 2008.
Profili di attualità
La disciplina ha carattere programmatorio e finanziario legato a un triennio ormai concluso; pur non risultando qui una formale abrogazione, la previsione di spesa e il meccanismo attuativo sono riferiti a un periodo storico già scaduto, sicché l’atto è oggi sostanzialmente privo di utilità applicativa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 30 giu 2006L.R. Veneto 8/2006
- Legge · 30 giu 2006L.R. Veneto 9/2006
- Legge · 30 giu 2006L.R. Veneto 10/2006
- Legge · 30 giu 2006L.R. Veneto 11/2006
- Legge · 30 giu 2006L.R. Veneto 12/2006
- Legge · 28 lug 2006L.R. Veneto 14/2006
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →