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Legge

L.R. Veneto 13/2006

Modifica della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 “Trattamento indennitario dei consiglieri regionali”

Normativa regionaleL.R. Veneto 13/2006Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale del Veneto n. 13/2006 modifica la disciplina dell’indennità dei consiglieri regionali, stabilendo che non spetta il trattamento indennitario regionale quando il consigliere è proclamato membro di una delle Camere o del Parlamento europeo e percepisce il relativo trattamento economico, fino a eventuale opzione per la carica regionale. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Divieto di cumulo dell’indennità per consiglieri regionali e parlamentari nazionali/europei

Divieto di cumulo dell’indennità per cariche regionali e parlamentari

La legge regionale del Veneto interviene sulla disciplina del trattamento indennitario dei consiglieri regionali per evitare il cumulo tra l’indennità regionale e il trattamento economico spettante a parlamentari nazionali o europei. La modifica opera sulla legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5, e si applica nel territorio della Regione Veneto.

Contenuto della modifica all’indennità dei consiglieri

La disciplina risultante prevede che l’indennità di carica e le eventuali indennità aggiuntive siano corrisposte ai consiglieri regionali secondo i criteri già previsti dalla legge del 1997, ma con una nuova esclusione nei casi di incompatibilità sostanziale con le cariche parlamentari.

In particolare:

  • al consigliere regionale che, nel corso del mandato, sia proclamato membro di una delle due Camere o del Parlamento europeo e percepisca il trattamento economico connesso a tale carica, l’indennità regionale non spetta dalla data della proclamazione in altra assemblea fino a eventuale opzione per la carica regionale;
  • al membro di una delle due Camere o del Parlamento europeo che sia proclamato consigliere regionale e percepisca il trattamento economico connesso alla carica parlamentare, l’indennità regionale non spetta dalla data della proclamazione fino a eventuale opzione per la carica regionale.

Effetti pratici della disciplina

La legge rende quindi non cumulabili:

  • l’indennità del consigliere regionale;
  • il trattamento economico di parlamentare nazionale;
  • il trattamento economico di parlamentare europeo.

La sospensione del trattamento indennitario regionale opera solo per il periodo in cui il soggetto mantiene la situazione di incompatibilità e percepisce il trattamento economico dell’altra carica. L’indennità regionale può tornare a spettare solo se interviene l’opzione per la carica regionale.

Decorrenza e urgenza

La legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, avvenuta nel 2006.

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