Sentenza del 16/03/2017 n. 445 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha promosso un'actio nullitatis, qualificata come riassunzione, per ottenere la declaratoria di nullità della sentenza della CTR Piemonte n. 305/25/1997. Ha sostenuto che il giudizio di primo grado e quello d'appello fossero stati celebrati senza la necessaria assistenza di un difensore tecnico, nonostante il valore della controversia superasse la soglia prevista dall'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 546/1992, e che il giudice non avesse ordinato la regolarizzazione della difesa. Secondo il ricorrente, tale vizio avrebbe determinato una nullità assoluta o addirittura l'inesistenza della sentenza, consentendone l'impugnazione senza limiti temporali e imponendo la rimessione della causa alla Commissione tributaria provinciale.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile. Ha stabilito che l'omessa assegnazione del termine per munirsi di assistenza tecnica determina una nullità della sentenza, ma non l'inesistenza dell'atto. Tale vizio deve essere fatto valere mediante gli ordinari mezzi di impugnazione e nei relativi termini, poiché la nullità si converte in motivo di gravame e viene sanata dal passaggio in giudicato. Il ricorrente avrebbe dovuto dedurre il vizio nell'appello contro la sentenza di primo grado o, comunque, entro il termine lungo previsto dall'art. 327 c.p.c. Non avendolo fatto, la sentenza era divenuta definitiva. È stata inoltre respinta la richiesta di condanna per lite temeraria, mentre il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 2.600,00.
Norme richiamate
D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 12, comma 5
Il giudice tributario assegna alla parte un termine per munirsi di assistenza tecnica quando essa ne sia priva e la controversia superi la soglia prevista dalla legge.
L'omissione dell'ordine di regolarizzazione della difesa tecnica determina una nullità della sentenza, non l'inesistenza del processo o della decisione. Il vizio deve essere dedotto con i normali mezzi di impugnazione.
D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 59, comma 1, lett. b)
La rimessione della causa al giudice di primo grado presuppone l'accertamento tempestivo di un vizio processuale rilevante; non può essere utilizzata per eludere i termini ordinari di impugnazione di una sentenza già passata in giudicato.
D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 79, comma 2
La disposizione, applicabile al regime transitorio richiamato nella controversia, conferma l'applicazione delle regole sull'assistenza tecnica e sulla relativa regolarizzazione.
Codice di procedura civile, art. 161
La nullità della sentenza si converte in motivo di impugnazione.
Anche una nullità rilevabile d'ufficio, salvo ipotesi eccezionali di vera inesistenza della sentenza, deve essere fatta valere attraverso l'impugnazione prevista dalla legge e nei termini stabiliti.
Codice di procedura civile, art. 327
Il vizio processuale doveva essere denunciato entro il termine lungo per impugnare, decorrente dalla pubblicazione della sentenza, pari all'epoca a un anno.
Codice di procedura civile, art. 91
La parte soccombente deve rimborsare alla parte vittoriosa le spese processuali, salvo diversa decisione motivata del giudice.
Codice di procedura civile, art. 156
La disciplina generale della nullità non consente di sottrarre il vizio alle regole sull'impugnazione e sul giudicato quando la legge prevede uno specifico mezzo per farlo valere.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la mancanza di assistenza tecnica quando necessaria costituisce normalmente una nullità della decisione, non una sua inesistenza.
- I vizi processuali, anche se qualificabili come nullità assolute o rilevabili d'ufficio, devono essere fatti valere tempestivamente mediante l'impugnazione ordinaria prevista dalla legge.
- L'actio nullitatis è ammessa solo per ipotesi eccezionali di inesistenza giuridica della sentenza, come la mancanza degli elementi essenziali dell'atto, la pronuncia da parte di un soggetto privo di potere giurisdizionale o l'assenza del dispositivo.
- Se il vizio non viene dedotto nell'appello o nel ricorso per cassazione entro i termini, la sentenza può passare in giudicato e il vizio viene sanato.
- La parte che intende contestare la regolarità della difesa tecnica deve sollevare la questione già nel primo atto di impugnazione utile, senza attendere iniziative esecutive o successive per riaprire il giudizio.
- La ripetizione di iniziative giudiziarie contro decisioni ormai definitive non consente di eludere il giudicato e può condurre alla condanna alle spese, anche se la lite temeraria richiede ulteriori elementi di mala fede o abuso concreto.
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