Ordinanza n. 330/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - del verbale del 17 febbraio 2026, n. 3 recante approvazione della graduatoria generale di merito relativa alla procedura per l'ammissione ad anni successivi al primo del CdLM in Medicina e Chirurgia - a.a. 2025/2026, pubblicata in data 20 febbraio 2026, nella parte in cui il ricorrente non risulta utilmente collocato ai fini dell'iscrizione; - del primo, secondo, terzo e quarto scorrimento della predetta graduatoria di merito, nella parte in cui non determinano l'ammissione del ricorrente all'anno di interesse; - ove occorra e nei limiti di interesse, del D.R. Rep. n. 1878/2025 del 2 dicembre 2025, recante “Avviso di selezione per l'ammissione ad anni successivi al primo del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia - anno accademico 2025/2026”, degli atti e delle comunicazioni relativi alla gestione degli scorrimenti, delle accettazioni, delle rinunce e delle riassegnazioni dei posti nonché di ogni altro atto precedente, successivo e consequenziale, anche non conosciuto, comunque lesivo degli interessi del ricorrente; nonché - in via incidentale - per l'accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere l'ostensione della documentazione richiesta in data 21 febbraio 2026, ex artt. 22 e ss. L. n. 241/1990 e dell'art. 116, co. 2, c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha rilevato che l'istanza di accesso presentata il 21 febbraio 2026 era stata riscontrata dall'Amministrazione il 1° aprile 2026. Poiché la domanda di accesso risultava quindi già definita dall'Università, il Collegio ha dichiarato di non avere nulla a provvedere sull'istanza ex art. 116 c.p.a. L'ordinanza non contiene una decisione espressa sui motivi di annullamento della graduatoria, degli scorrimenti o dell'avviso di selezione.
Atto impugnato: Graduatoria e successivi scorrimenti della procedura di ammissione ad anni successivi al primo del corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, nonché il diniego o ritardo nell'accesso alla documentazione richiesta
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la graduatoria generale di merito e i primi quattro scorrimenti della procedura per l'ammissione ad anni successivi al primo del corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2025/2026, nella parte in cui non è risultato utilmente collocato ai fini dell'iscrizione. Ha inoltre chiesto, ove occorrente, l'annullamento dell'avviso di selezione e degli atti relativi alla gestione degli scorrimenti, delle accettazioni, delle rinunce e delle riassegnazioni dei posti. In via incidentale ha domandato l'accertamento del diritto di accesso alla documentazione richiesta all'Università il 21 febbraio 2026, ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990 e dell'art. 116, comma 2, c.p.a. Il testo dell'ordinanza non espone ulteriori specifici motivi di illegittimità relativi alla graduatoria o agli scorrimenti.
Norme richiamate
artt. 22 e ss. l. 241/1990
Disciplina il diritto di accesso ai documenti amministrativi, oggetto dell'istanza presentata dal ricorrente.
art. 116, comma 2, c.p.a.
Costituisce la base processuale della domanda incidentale di accesso; il TAR ha ritenuto superata la necessità di provvedere perché l'istanza era stata già riscontrata dall'Amministrazione.
Massime di principio
- Quando, nelle more del giudizio instaurato ai sensi dell'art. 116 c.p.a., l'amministrazione riscontra l'istanza di accesso, il giudice amministrativo può dichiarare di non avere nulla a provvedere sulla domanda di accesso, senza che ciò comporti necessariamente una decisione sul merito dell'originaria controversia di annullamento.
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