Sentenza n. 16367/2026 - Roma, Sezione 3Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero all’obbligo di pagamento delle spese di lite liquidate dalla sentenza definitiva del Tribunale di Roma, Giudice del lavoro, n. 10125/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza definitiva e non impugnata del Tribunale di Roma, Giudice del lavoro, pubblicata il 14 ottobre 2025 e notificata all’Amministrazione. Il titolo aveva condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, nella sua qualità di avvocato antistatario. Il pagamento non era stato effettuato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l’obbligo del Ministero di eseguire il giudicato, corrispondendo le somme liquidate nel titolo, entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza di ottemperanza. Per il caso di persistente inadempimento ha nominato Commissario ad acta il Direttore generale ministeriale competente, che dovrà intervenire su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione e provvedere all’esecuzione nei successivi 60 giorni. Il Commissario non ha diritto a compenso. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Massime di principio
- Quando un’amministrazione non adempie a un titolo giudiziale definitivo che la condanna al pagamento di somme, il giudice dell’ottemperanza può dichiarare l’obbligo di esecuzione e fissare un termine per adempiere.
- Per assicurare l’esecuzione del giudicato, il giudice può nominare fin dalla sentenza un Commissario ad acta, prevedendone l’intervento in caso di persistente inadempimento e subordinandolo, una volta scaduto il termine assegnato all’amministrazione, all’istanza del creditore.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 16 ott 2026Sentenza n. 1376/2026 - Brescia, Sezione 1
- Sentenza · 16 ott 2026Sentenza n. 7570/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
- Sentenza · 16 ott 2026Sentenza n. 1773/2026 - Salerno, Sezione 3
- Sentenza · 16 ott 2026Sentenza n. 1114/2026 - Bari, Sezione 3
- Sentenza · 16 ott 2026Sentenza n. 1120/2026 - Bari, Sezione 3
- Sentenza · 16 ott 2026Sentenza n. 1122/2026 - Bari, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →