Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 16367/2026 - Roma, Sezione 3Q

Giustizia amministrativa202604757

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero all’obbligo di pagamento delle spese di lite liquidate dalla sentenza definitiva del Tribunale di Roma, Giudice del lavoro, n. 10125/2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza definitiva e non impugnata del Tribunale di Roma, Giudice del lavoro, pubblicata il 14 ottobre 2025 e notificata all’Amministrazione. Il titolo aveva condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, nella sua qualità di avvocato antistatario. Il pagamento non era stato effettuato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l’obbligo del Ministero di eseguire il giudicato, corrispondendo le somme liquidate nel titolo, entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza di ottemperanza. Per il caso di persistente inadempimento ha nominato Commissario ad acta il Direttore generale ministeriale competente, che dovrà intervenire su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione e provvedere all’esecuzione nei successivi 60 giorni. Il Commissario non ha diritto a compenso. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Massime di principio

  • Quando un’amministrazione non adempie a un titolo giudiziale definitivo che la condanna al pagamento di somme, il giudice dell’ottemperanza può dichiarare l’obbligo di esecuzione e fissare un termine per adempiere.
  • Per assicurare l’esecuzione del giudicato, il giudice può nominare fin dalla sentenza un Commissario ad acta, prevedendone l’intervento in caso di persistente inadempimento e subordinandolo, una volta scaduto il termine assegnato all’amministrazione, all’istanza del creditore.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.