Cassazione Penale, Sentenza n. 16568/2026 del 08/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza del 10/09/2024 della Corte d'appello di Bologna che, in parziale riforma del primo grado, aveva assolto l'imputato dai capi 111) e 119) (indebite compensazioni ex art. 10-quater d.lgs. n. 74/00, contestate al DI PIETRO come consulente fiscale) e dichiarato estinti per prescrizione altri capi (107-109, 113-118, 120), con conseguenze sul regime di confisca. Il ricorso lamenta: 1) apparente contraddittorietà tra riconoscimento di insufficienza probatoria e comunque declaratoria di prescrizione per alcuni capi; 2) uso abnorme dell'istituto della correzione di errore materiale ex art. 130 c.p.p. per modificare in senso essenziale la statuizione sulla confisca (revoca originaria trasformata in confisca diretta/per equivalente); 3) contraddittorietà sull'applicazione della confisca per equivalente in caso di prescrizione; 4) difetto di motivazione e mancato dissequestro di beni (immobile in Gela intestato alla moglie e terreno acquistato anteriormente), con contestazione che si tratti di profitto di reato e osservazione sulla tutela del terzo proprietario.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso fondato solo con riferimento al secondo motivo e inammissibile o assorbito per il resto. Ha annullato senza rinvio l'ordinanza di correzione dell'errore materiale (depositata il 18/09/2025) perché eccedeva i limiti dell'art. 130 c.p.p., poiché ha comportato una modifica essenziale del dispositivo disponendo una confisca (anche diretta) sui reati dichiarati prescritti. Per effetto di tale annullamento è tornata in vigore la statuizione originaria di revoca integrale della confisca e disposta la restituzione di quanto sottoposto a sequestro all'avente diritto. I motivi 1), 3) e 4) sono stati ritenuti rispettivamente inammissibile (primo) e assorbiti (terzo e quarto) dall'accoglimento del secondo motivo.
Norme richiamate
art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000
Norma richiamata in relazione al reato contestato (indebite compensazioni); utilizzata per descrivere la fattispecie oggetto dell'imputazione.
L'istituto della correzione dell'errore materiale è limitato a rettifiche che non comportino modificazione essenziale dell'atto; non può essere usato per correggere errori di diritto né per sostituire un'impugnazione; la correzione che modifica il disposito sulla confisca è illegittima.
La pronuncia di proscioglimento ex art.129, comma secondo, è possibile solo quando dagli atti emerga in modo non contestabile l'assenza del fatto o la non imputabilità, ossia in casi di evidente 'constatazione' e non di apprezzamento probatorio.
Richiama il rigore motivazionale richiesto quando si dispone confisca in presenza di reato estinto per prescrizione; la Corte evidenzia che tale motivazione stringente non è stata osservata nella correzione impugnata.
artt. 125, 546 cod. proc. pen. e art. 12-bis d.lgs. 74/2000
Norme richiamate in relazione alle istanze di dissequestro e alla disciplina della confisca e del sequestro; il ricorrente lamentava omessa motivazione sul dissequestro di beni intestati a terzi, ma tali questioni sono state assorbite dall'accoglimento del secondo motivo.
Massime di principio
- L'istituto della correzione dell'errore materiale ex art.130 c.p.p. non può essere utilizzato per modificare in modo sostanziale il dispositivo di una sentenza o per sanare errori di diritto; se applicato oltre i suoi limiti, la correzione è annullabile in Cassazione senza rinvio.
- La declaratoria di prescrizione non è automaticamente compatibile con una confisca diretta o per equivalente: quando si dispone la confisca in presenza di reato estinto per prescrizione è richiesto un grado di motivazione particolarmente rigoroso (art. 578-bis c.p.p.) e non è ammissibile imporla attraverso una correzione materiale che altera il dispositivo.
- La pronuncia di assoluzione per causa di estinzione del reato ai sensi dell'art.129 c.p.p. può essere adottata dal giudice soltanto nei casi in cui l'assenza del fatto o la non imputabilità emergano dagli atti in modo incontestabile; il principio tutela il divieto di trasformare la prescrizione in un surrogato dell'accertamento di innocenza.
- Il sequestro o la confisca di beni intestati a terzi richiede specifica e adeguata motivazione che dimostri il nesso tra il bene e il profitto del reato; in mancanza, il terzo può ottenere il dissequestro. Questioni relative a tali profili vanno affrontate sul piano del merito e con motivazione esplicita.
- In presenza di correzioni del dispositivo che incidono su diritti patrimoniali (es. confisca/restituzione), la parte lesa può ottenere l'annullamento senza rinvio quando la correzione eccede i presupposti normativi, determinando la reviviscenza del dispositivo originario e la restituzione dei beni sequestrati.
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